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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 35984/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 30 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 29 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; rilevato che il ricorso, che deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, altresì, che l'ulteriore doglianza, relativa alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111, co. 7 e 117, co. 1 Cost., è già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte (Sez.

Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato irammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e Estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 30 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 29 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.; rilevato che il ricorso, che deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, altresì, che l'ulteriore doglianza, relativa alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111, co. 7 e 117, co. 1 Cost., è già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte (Sez. Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato irammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e Estenso
Sentenza Cassazione n. 35984/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris