CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del delitto di riciclaggio, ovvero una diversa qualificazione giudica del fatto, in termini di ricettazione o furto è inammissibile perchè volto a sollecitare una diversa e più favorevole lettura del materiale probatorio, rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. Considerato che nel ricorso si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici in cui, correttamente, si è fatto riferimento al rinvenimento presso l'abitazione del prevenuto, delle targhe abbinate all'autovettura di provenienza illecita sulla quale egli aveva apposto le targhe dell'autovettura della madre senza fornire, in quella sede, alcuna spiegazione alternativa. Considerato che tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Rilevato che, quanto al secondo motivo di ricorso, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, tenuto conto peraltro che essendo prossima la minimo edittale essa non richiedeva una dettagliata motivazione ( Sez.3, n. 29968 del 22/02/2019 , Rv. 276288; Sez.2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). Ritenuto che, pertanto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchi