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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36200/2022

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 24425/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - Avviso liquidazione rigetto richiesta riconoscimento ruralità immobile contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – -avverso la sentenza n. 229/2021emessa dalla CTR Toscana il 2 2 / 0 2 /20 21 e non notificata; - udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022; Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla CTP di Arezzo avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento della ruralità di un immobile, ravvisando nello stesso le caratteristiche di immobile di lusso.

2. L’adita CTP accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Toscana rigettava il gravame, evidenziando che l’art. 9, comma 3, del d.l. n. 557/1993 (conv. in l. n. 133/1994), che esclude la ruralità degli immobili appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, non era applicabile, atteso che il fabbricato in esame era adibito ad attività agrituristica e, quindi, era rurale ex lege.

4. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.L. n. 557/1993 (conv. in l. n. 133/1994), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato altresì il comma 3-ter citato, alla stregua del quale “Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A”.2.

Il comma 3 - bis dell’art. 9 d.

L . n. 557/1993 (conv. in l. n. 557/1993) prevede che "ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

La causa di esclusione di cui al citato art. 9, terzo comma, lett. e), opera soltanto, come espressamente previsto dalla norma, per i "fabbricati ad uso abitativo".

Pertanto, per potersi negare il carattere rurale di un fabbricato che, come quello in contestazione, insiste sui terreni utilizzati dall'impresa agricola, è necessario escludere il carattere di strumentalità dell'immobile, ovvero accertare che lo stesso o la porzione di esso siano adibiti ad uso abitativo ed abbiano una superficie superiore a 240 mq.

Ciò in quanto, se si pervenisse alla conclusione che le unità immobiliari siano adibite promiscuamente ad abitazione e ad attività agricole, le stesse sarebberoda considerare, ai sensi dell’art. 1 d.P.R. n. 139/1998, rurali ex lege e, per l’effetto, inquadrabili nella categoria D/10 (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20953 del 01/08/2008).

Nel solco di tale impostazione, già in passato Sez. 5, Sentenza n. 9760 del 18/06/2003 ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) ai sensi dell'art. 9, comma 3 - bis, del d.

L . 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1993, n.133, deve essere sempre riconosciuta natura rurale ai fini fiscali ai fabbricati strumentali alle attività agricole; b) l'esclusione della ruralità prevista dall'art. 9, terzo comma, lett. e), del citato d.l. per i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto del Ministro per i [OSCURATO:PERSONA] del 2 agosto 1968 opera soltanto per i fabbricati aventi uso abitativo.

Tuttavia, la fattispecie in esame pone una ulteriore questione, sulla quale non constano precedenti specifici, vale a dire quella concernente la necessità di ulteriormente distinguere, all’interno della categoria degli immobili ad uso agrituristico, tra quelli riservati all’ospitalità dei clienti (e, quindi, a destinazione abitativa) e quelli destinati alla somministrazione di alimenti e alla rivendita di prodotti agricoli (e, quindi, a destinazione non abitativa).

Poiché la questione non presenta evidenza decisoria, la controversia va rinviata a nuovo ruolo, rimettendosi gli atti alla Sezione Tributaria; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo; dispone rimettersi gli atti alla Sezione Tributaria.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 24425/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - Avviso liquidazione rigetto richiesta riconoscimento ruralità immobile contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – -avverso la sentenza n. 229/2021emessa dalla CTR Toscana il 2 2 / 0 2 /20 21 e non notificata; - udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla CTP di Arezzo avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento della ruralità di un immobile, ravvisando nello stesso le caratteristiche di immobile di lusso. 2. L’adita CTP accoglieva il ricorso. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Toscana rigettava il gravame, evidenziando che l’art. 9, comma 3, del d.l. n. 557/1993 (conv. in l. n. 133/1994), che esclude la ruralità degli immobili appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, non era applicabile, atteso che il fabbricato in esame era adibito ad attività agrituristica e, quindi, era rurale ex lege. 4. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.L. n. 557/1993 (conv. in l. n. 133/1994), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato altresì il comma 3-ter citato, alla stregua del quale “Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A”.2. Il comma 3 - bis dell’art. 9 d. L . n. 557/1993 (conv. in l. n. 557/1993) prevede che "ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". La causa di esclusione di cui al citato art. 9, terzo comma, lett. e), opera soltanto, come espressamente previsto dalla norma, per i "fabbricati ad uso abitativo". Pertanto, per potersi negare il carattere rurale di un fabbricato che, come quello in contestazione, insiste sui terreni utilizzati dall'impresa agricola, è necessario escludere il carattere di strumentalità dell'immobile, ovvero accertare che lo stesso o la porzione di esso siano adibiti ad uso abitativo ed abbiano una superficie superiore a 240 mq. Ciò in quanto, se si pervenisse alla conclusione che le unità immobiliari siano adibite promiscuamente ad abitazione e ad attività agricole, le stesse sarebberoda considerare, ai sensi dell’art. 1 d.P.R. n. 139/1998, rurali ex lege e, per l’effetto, inquadrabili nella categoria D/10 (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20953 del 01/08/2008). Nel solco di tale impostazione, già in passato Sez. 5, Sentenza n. 9760 del 18/06/2003 ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) ai sensi dell'art. 9, comma 3 - bis, del d. L . 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1993, n.133, deve essere sempre riconosciuta natura rurale ai fini fiscali ai fabbricati strumentali alle attività agricole; b) l'esclusione della ruralità prevista dall'art. 9, terzo comma, lett. e), del citato d.l. per i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto del Ministro per i [OSCURATO:PERSONA] del 2 agosto 1968 opera soltanto per i fabbricati aventi uso abitativo. Tuttavia, la fattispecie in esame pone una ulteriore questione, sulla quale non constano precedenti specifici, vale a dire quella concernente la necessità di ulteriormente distinguere, all’interno della categoria degli immobili ad uso agrituristico, tra quelli riservati all’ospitalità dei clienti (e, quindi, a destinazione abitativa) e quelli destinati alla somministrazione di alimenti e alla rivendita di prodotti agricoli (e, quindi, a destinazione non abitativa). Poiché la questione non presenta evidenza decisoria, la controversia va rinviata a nuovo ruolo, rimettendosi gli atti alla Sezione Tributaria; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo; dispone rimettersi gli atti alla Sezione Tributaria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
Sentenza Cassazione n. 36200/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris