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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025

Cassazione n. 41123/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della impugnata sentenza), anche considerato quanto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle suddette diminuenti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; che, nella specie, i giudici di appello, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783), hanno sottolineato l'assenza di elementi positivi e la pericolosità dell'imputato desumibile dai numerosi precedenti penali lui ascritti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della impugnata sentenza), anche considerato quanto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle suddette diminuenti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; che, nella specie, i giudici di appello, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783), hanno sottolineato l'assenza di elementi positivi e la pericolosità dell'imputato desumibile dai numerosi precedenti penali lui ascritti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 41123/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris