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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15245/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo, Sezione riesame, con ordinanza del 21 luglio 2021 ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 23 luglio 2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i reati di cui agli art. 74, commi 1, 2, 3 T.U. stup. - capo 41 dal novembre del 2018 in permanenza, esclusa l'aggravante dell'art. 416 bis 1, cod. pen. -; e numerosi episodi dei reati ex art. 81, 110 cod. pen. e 73, T. U. stup. - capi 45, 46, 47, 4850, 51, 55 e 56, reati commessi in data antecedente al 20 febbraio 2019, in data antecedente al 24 gennaio 2019, 17 gennaio 2019, fino al 17 gennaio 2019, 21 marzo 2019, tra il 9 ottobre 2019 e il 19 aprile 2019 e il 14 dicembre 2018 -.

2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 74 T.U. stup. e 273 cod. proc. pen.); mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione del ricorrente all'associazione.

L'ordinanza impugnata sui gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo dell'art. 74, T.U. stup. è affetta da grave carenza della motivazione, con l'applicazione erronea e parziale dei principi giurisprudenziali in materia.

Il ricorrente non ha mai partecipato all'associazione e non ha mai intrattenuto rapporti illeciti con [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto il padre naturale del ricorrente); egli non era a conoscenza degli affari illeciti di suo fratello [OSCURATO:PERSONA] e non ha mai detenuto droga o soldi per conto dell'associazione.

Il fratello lo informava di aver ordinato 15 panetti di sostanza stupefacente (intercettazione del 4 febbraio 2019), ma questo non è sufficiente per ritenere la sua partecipazione all'associazione, peraltro quale elemento i di vertice della stessa.

Il ricorrente si è interessato solo per un periodo di tempo circoscritto a gennaio/febbraio 2019 della sostanza stupefacente e del prezzo della stessa, ma il limitato arco temporale non può ritenersi sufficiente per la partecipazione all'associazione.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, mancano gli elementi costitutivi della sua partecipazione all'associazione, l'affectio societatis, la stabilità e permanenza del vincolo associativo. 2.

2. Violazione di legge (art. 274, 275, 299 cod. proc. pen.); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla mancata applicazione dei domiciliari anche con il braccialetto elettronico.

Il ricorrente risulta incensurato e le eventuali esigenze cautelari possono garantirsi anche con i domiciliari con il braccialetto elettronico.

Per il Tribunale del riesame, invece, ci sarebbero esigenze cautelari di reiterazione dei reati tali da non poter essere garantite se non con la grave misura della custodia in carcere.

La motivazione sul punto risulta carente, contraddittoria e illogica.

Non è stata valutata la personalità del ricorrente, ma solo sulla ritenuta gravità dei reati si è disposta la misura.

Il ricorrente, del resto, prestava attività come calciatore semi professionale nel [OSCURATO:PERSONA] oltre ad occuparsi del bestiame dell'azienda di famiglia.

Non si comprende, poi, come dimostrare una rescissione dei legami parentali con la madre o le sorelle, trattandosi non di rapporti criminali ma solo affettivi familiari.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in fatto e reíterativo dei motivi del riesame senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

4. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (sulla partecipazione all'associazione in posizione di vertice ex art. 74, T.U. stup., non contestando il ricorrente sia la sussistenza dell'associazione e sia í gravi indizi di colpevolezza dei reati ex art. 73 T.U. stup. contestatigli nell'imputazione), l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'arrestato, e in particolare la pluralità dei soggetti coinvolti, la ripartizione dei compiti e la stabilità dell'organizzazione, per la quale tutti gli aderenti risultano operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e che contribuiscono tutte all'attuazione del programma criminale con la configurabilità del reato associativo ex art, 74 T.U. stup.; il ricorrente dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (fratello) ha preso in mano la gestione dell'associazione coadiuvato dalla madre ([OSCURATO:PERSONA]).

L'ordinanza analizza in maniera esaustiva le numerose intercettazioni che evidenziano indiscutibilmente le attività del ricorrente in favore del sodalizio criminale.

Del resto l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: « In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).

Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801).

Nessuna censura di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio. 4.

1. Comunque, poiché il ricorrente contesta solo ed esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, la custodia cautelare sarebbe comunque prevista per i reati di cui all'art. 73, T.U. stup., non contestati sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza nel ricorso in cassazione; peraltro, si discute di una quantità di stupefacente di tutto rilievo, anche se è stata esclusa l'aggravante dell'art. 80 T.U. stup. 4.

2. Il ricorso generico e in fatto non si confronta affatto con le compete e chiare motivazioni dell'ordinanza impugnata.

5. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).

Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).

Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, e l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro. 5.

1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame e quello del provvedimento genetico della misura cautelare) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (assenza di sua compartecipazione all'associazione), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito generica (solo in fatto), senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato.

6. Anche il motivo sulle esigenze cautelari risulta manifestamente infondato, generico ed in fatto.

Il Tribunale del riesame adeguatamente motiva sul punto, rilevando senza contraddizioni e senza manifeste illogicità come sussiste l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera C, cod. proc. pen. ovvero il pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati.

Sul concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, il Tribunale evidenzia con motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizioni la gravità dei fatti per i quali si procede, nella sussistenza della presunzione ex art. 275, terzo comma cod. proc. pen., e la vasta rete dell'associazione ormai stabilizzata nel mercato.

Il Tribunale poi analizza in sintesi anche la non idoneità di altre misure ed in particolare gli arresti domiciliari (anche con il controllo del braccialetto elettronico) e con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, rileva come le esigenze cautelari non potrebbero garantirsi con misure meno afflittive, soprattutto se rimesse, almeno in parte, allo spontaneo adempimento dell'indagato, che non consentirebbero un adeguato controllo e finirebbero con il frustare le esigenze sottese all'applicazione della misura.

In particolare, sarebbe frustata l'esigenza di recidere i contatti dell'indagato (tenuto conto della posizione di vertice da ultimo ricoperta dal ricorrente) con il vasto contesto criminale nell'ambito del quale egli ha operato.Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, l'ordinanza impugnata deve ritenersi esaurientemente ed adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, nell'individuazione della condotta delinquenziale del ricorrente in relazione alle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato; dalla modalità del fatto emergeva con chiarezza l'inclinazione a delinquere del ricorrente e la sua familiarità con i reati in materia di stupefacenti, oltre che con riguardo al più grave reato di cui all'art. 74, T.U. stup.; il ricorrente aveva una posizione di vertice dopo l'arresto del fratello.

Lo svolgimento di un'attività lavorativa (calciatore e addetto alla cura del bestiame) non esclude il grave pericolo di reiterazione dei reati in considerazione del vasto traffico di droga gestito dall'associazione.

Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, Sezione riesame, con ordinanza del 21 luglio 2021 ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 23 luglio 2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i reati di cui agli art. 74, commi 1, 2, 3 T.U. stup. - capo 41 dal novembre del 2018 in permanenza, esclusa l'aggravante dell'art. 416 bis 1, cod. pen. -; e numerosi episodi dei reati ex art. 81, 110 cod. pen. e 73, T. U. stup. - capi 45, 46, 47, 4850, 51, 55 e 56, reati commessi in data antecedente al 20 febbraio 2019, in data antecedente al 24 gennaio 2019, 17 gennaio 2019, fino al 17 gennaio 2019, 21 marzo 2019, tra il 9 ottobre 2019 e il 19 aprile 2019 e il 14 dicembre 2018 -. 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 74 T.U. stup. e 273 cod. proc. pen.); mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione del ricorrente all'associazione. L'ordinanza impugnata sui gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo dell'art. 74, T.U. stup. è affetta da grave carenza della motivazione, con l'applicazione erronea e parziale dei principi giurisprudenziali in materia. Il ricorrente non ha mai partecipato all'associazione e non ha mai intrattenuto rapporti illeciti con [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto il padre naturale del ricorrente); egli non era a conoscenza degli affari illeciti di suo fratello [OSCURATO:PERSONA] e non ha mai detenuto droga o soldi per conto dell'associazione. Il fratello lo informava di aver ordinato 15 panetti di sostanza stupefacente (intercettazione del 4 febbraio 2019), ma questo non è sufficiente per ritenere la sua partecipazione all'associazione, peraltro quale elemento i di vertice della stessa. Il ricorrente si è interessato solo per un periodo di tempo circoscritto a gennaio/febbraio 2019 della sostanza stupefacente e del prezzo della stessa, ma il limitato arco temporale non può ritenersi sufficiente per la partecipazione all'associazione. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, mancano gli elementi costitutivi della sua partecipazione all'associazione, l'affectio societatis, la stabilità e permanenza del vincolo associativo. 2. 2. Violazione di legge (art. 274, 275, 299 cod. proc. pen.); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla mancata applicazione dei domiciliari anche con il braccialetto elettronico. Il ricorrente risulta incensurato e le eventuali esigenze cautelari possono garantirsi anche con i domiciliari con il braccialetto elettronico. Per il Tribunale del riesame, invece, ci sarebbero esigenze cautelari di reiterazione dei reati tali da non poter essere garantite se non con la grave misura della custodia in carcere. La motivazione sul punto risulta carente, contraddittoria e illogica. Non è stata valutata la personalità del ricorrente, ma solo sulla ritenuta gravità dei reati si è disposta la misura. Il ricorrente, del resto, prestava attività come calciatore semi professionale nel [OSCURATO:PERSONA] oltre ad occuparsi del bestiame dell'azienda di famiglia. Non si comprende, poi, come dimostrare una rescissione dei legami parentali con la madre o le sorelle, trattandosi non di rapporti criminali ma solo affettivi familiari. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in fatto e reíterativo dei motivi del riesame senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 4. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (sulla partecipazione all'associazione in posizione di vertice ex art. 74, T.U. stup., non contestando il ricorrente sia la sussistenza dell'associazione e sia í gravi indizi di colpevolezza dei reati ex art. 73 T.U. stup. contestatigli nell'imputazione), l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'arrestato, e in particolare la pluralità dei soggetti coinvolti, la ripartizione dei compiti e la stabilità dell'organizzazione, per la quale tutti gli aderenti risultano operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e che contribuiscono tutte all'attuazione del programma criminale con la configurabilità del reato associativo ex art, 74 T.U. stup.; il ricorrente dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (fratello) ha preso in mano la gestione dell'associazione coadiuvato dalla madre ([OSCURATO:PERSONA]). L'ordinanza analizza in maniera esaustiva le numerose intercettazioni che evidenziano indiscutibilmente le attività del ricorrente in favore del sodalizio criminale. Del resto l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: « In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). Nessuna censura di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio. 4. 1. Comunque, poiché il ricorrente contesta solo ed esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, la custodia cautelare sarebbe comunque prevista per i reati di cui all'art. 73, T.U. stup., non contestati sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza nel ricorso in cassazione; peraltro, si discute di una quantità di stupefacente di tutto rilievo, anche se è stata esclusa l'aggravante dell'art. 80 T.U. stup. 4. 2. Il ricorso generico e in fatto non si confronta affatto con le compete e chiare motivazioni dell'ordinanza impugnata. 5. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, e l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro. 5. 1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame e quello del provvedimento genetico della misura cautelare) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (assenza di sua compartecipazione all'associazione), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito generica (solo in fatto), senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 6. Anche il motivo sulle esigenze cautelari risulta manifestamente infondato, generico ed in fatto. Il Tribunale del riesame adeguatamente motiva sul punto, rilevando senza contraddizioni e senza manifeste illogicità come sussiste l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera C, cod. proc. pen. ovvero il pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati. Sul concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, il Tribunale evidenzia con motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizioni la gravità dei fatti per i quali si procede, nella sussistenza della presunzione ex art. 275, terzo comma cod. proc. pen., e la vasta rete dell'associazione ormai stabilizzata nel mercato. Il Tribunale poi analizza in sintesi anche la non idoneità di altre misure ed in particolare gli arresti domiciliari (anche con il controllo del braccialetto elettronico) e con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, rileva come le esigenze cautelari non potrebbero garantirsi con misure meno afflittive, soprattutto se rimesse, almeno in parte, allo spontaneo adempimento dell'indagato, che non consentirebbero un adeguato controllo e finirebbero con il frustare le esigenze sottese all'applicazione della misura. In particolare, sarebbe frustata l'esigenza di recidere i contatti dell'indagato (tenuto conto della posizione di vertice da ultimo ricoperta dal ricorrente) con il vasto contesto criminale nell'ambito del quale egli ha operato.Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, l'ordinanza impugnata deve ritenersi esaurientemente ed adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, nell'individuazione della condotta delinquenziale del ricorrente in relazione alle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato; dalla modalità del fatto emergeva con chiarezza l'inclinazione a delinquere del ricorrente e la sua familiarità con i reati in materia di stupefacenti, oltre che con riguardo al più grave reato di cui all'art. 74, T.U. stup.; il ricorrente aveva una posizione di vertice dopo l'arresto del fratello. Lo svolgimento di un'attività lavorativa (calciatore e addetto alla cura del bestiame) non esclude il grave pericolo di reiterazione dei reati in considerazione del vasto traffico di droga gestito dall'associazione. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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