CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03341/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16969-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - ~[OSCURATO:PERSONA] (AV), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VALLATA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che 1o rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 6411/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Ric. 2021 n. 16969 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Premesso che: 1. il Consorzio ASI (Area per lo Sviluppo industriale) di Avellino impugnava gli avvisi di accertamento per IMU, emessi dal Comune di Conza della Campania per le annualità dal 2013 al 2016, sostenendo di non essere tenuto al pagamento dell'imposta in quanto solo nudo proprietario dell'immobile a cui la pretesa tributaria era riferita e sul quale, in forza di propria delibera di assegnazione alla società Awelco 25 marzo 2013 n. 2013/15/43, era stato costituito a favore di quest'ultima un diritto di superficie. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva, in subordine, di avere diritto all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.504 del 1992. La CTP di Avellino accoglieva il ricorso riconoscendo che il Consorzio non era il soggetto passivo dell'imposta. La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello del Comune; 2. per la cassazione di questa sentenza il Consorzio ricorre con tre motivi avversati dal Comune; 3. le parti hanno depositato memorie; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 8, d.lgs. 23/2011, 1 d.lgs. n.504 del 1992 e 36 d.lgs. 456/92" (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la CTR accolto l'appello del Comune in punto di soggettività passiva del Consorzio sul motivo che all'epoca della pretesa tributaria lo stesso era proprietario dell'immobile tassato e ciò senza considerare che, in base alle prime due norme evocate, soggetto passivo IMU è il possessore e non il proprietario nudo e che, dal marzo del 2013, l'immobile era soggetto a diritto di superficie della società Awelco; 2. il motivo è fondato. Va premesso che l'art.9 della d.lgs 23/2011, soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie dell'immobile stesso. Questa Corte, con sentenza tra le stesse parti n.20797/2016, relativa all'ICI ma riferibile anche all'IMU, ha affermato che il "Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Avellino è, in forza del suo stesso Statuto, un ente pubblico economico che esercita attività industriale e commerciale ed è quindi soggetto ad ICI al pari un qualsiasi $ operatore commerciale o industriale. L'art. 1 del d.lgs. 504/1992, stabilisce che "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa." Pertanto è tenuto ai pagamento dell'imposta l'assegnatario, anche provvisorio, di un lotto di proprietà del Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA], nonostante non sia stato ancora stipulato l'atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore. (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18294 del 10/09/2004; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22570 del 01/12/2004). Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3 dicembre 2004, n.22757), ha affermato che, nel lasso temporale tra la data di assegnazione dell'area per la costruzione dell'opificio industriale e quella del trasferimento in proprietà del lotto industriale con la determinazione del contributo definitivo, il concessionario dell'area è titolare di un diritto reale di superficie ed è, quindi, titolare del diritto di proprietà sull'opificio medio tempore separato dalla proprietà del suolo sul quale esso viene realizzato ed è soggetto passivo dell'ICI sul fabbricato. Con riguardo ai lotti eventualmente assegnati alle ditte assegnatarie, l'assegnazione determina il riconoscimento del diritto di superficie e la soggettività passiva ai fini ICI in capo a queste ultime cosi come queste ultime sono soggette a ICI per gli insediamenti e stabilimenti industriali realizzati nella qualità di assegnatarie dell'area. Quindi il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del diritto di superficie, eliminandosi sostanzialmente ogni distinzione tra diritto dei superficiario sul terreno e diritto di proprietà sul fabbricato, (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8057 del 28/03/2008; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17730 del 04/08/2006)." 1.2. Tanto premesso, essendo incontroverso che dal 25 marzo 2013 e per tutto il periodo a cui è riferita la pretesa impositiva, la società Awelco è stata titolare del diritto di superficie sull'immobile tassato mentre il Consorzio ne è stato solo il nudo proprietario, deve concludersi che il Consorzio, al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, non era soggetto passivo dell'imposta; 2. il secondo e il terzo motivo di ricorso -con cui vengono denunciate violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 9, comma 8, d.lgs.23/2011 (art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nonché dell'art. 36 del d.lgs. 546/92 (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.) per avere la CTR avrebbe errato nell'escludere che l'applicabilità dell'esenzione di cui al suddetto art.7, e violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., 13 d.l. 201/2011 e art. 36 d.lgs. 546/92 (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.) per avere la CTR omesso di pronunciare sulla eccezione per cui il possesso dell'immobile non darebbe luogo trattandosi di "fabbricato costruito e destinato dall'impresa costruttrice alla vendita e non locato"- restano assorbiti; 3. il relazione al motivo accolto la sentenza deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. La causa può essere decisa nel merito (art.384 c.p.c.) con accoglimento del ricorso originario; 4. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Le spese devono essere distratte a favore dei procuratori del Consorzio, antistatari; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell'originario ricorso; condanna il Comune di Conza della Campania a rifondere alla Consorzio ASI della provincia di Avellino le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €4300,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Così de