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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26429/2026

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a CANICATTII il 11/08/1966 avverso la sentenza del 14/07/2025 del TRIBUNALE di AGRIGENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] F. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Agrigento ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3500 di ammenda per i reati di cui agli artt. 55, comma 5 lett. c) in relazione all'art. 18 comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 1), 55, comma 5 lett. d) in relazione all'art. 18 comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 81 del 2008 ( capo 2), 55, comma 5 lett. c) in relazione all'art. 36 commi 1 e 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 3), 55, comma 5 lett. c) in relazione all'art.37, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 4) in quanto, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, aveva omesso una serie di adempimenti prescritti in tema di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con impugnazione qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Palermo, affidando il ricorso a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità dei verbali ispettivi, dei documenti e degli allegati ivi contenuti nonché delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'attività ispettiva si è svolta in violazione degli artt. 220 disp. att. e 63 e 64 cod. proc. pen., poiché sin dal primo accesso ispettivo sarebbero emersi indizi di reità tali da imporre l'immediata applicazione delle garanzie previste dalle suddette norme.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo acquisiti riscontri tali da supportare l'ipotesi accusatoria.

2.3. Con il terzo motivo, si duole in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non potendo essere considerato ostativo il precedente intervento dell'ispettorato e la sospensione dell'attività svolta, posto che sotto il profilo penalistico la condotta deve essere considerata unitaria.

2.4. Con il quarto motivo, si duole in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. Quanto alla deduzione difensiva volta a lamentare la violazione degli artt. 220 disp att. e 62 e 63 cod. proc. pen., si osserva che l'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63 comma 2, cod. proc. pen. richiede l'originaria esistenza, a carico dell'escusso, di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiaranterisulti essere stato, in qualche modo, coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico.

Occorre invece che le predette vicende, così come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato (Sez. 3 n. 21747 del 26/04/2005, Rv. 231995; Sez. 6, n. 28110 del 16/04/2010, Rv. 247773; Sez. 6, n. 4422/05 del 7-10-2004, Rv. 231446).

Spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali- e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato- l'attribuibilità al soggetto escusso della qualità di indagato, nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese.

Il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, rv. 246581).

Nel caso in disamina, il giudice a quo aveva rigettato le relative eccezioni sollevate dalla difesa dell'imputato, ritenendole infondate, ed ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti, acquisendo il verbale di accesso ispettivo del 29/11/2023, il verbale di prescrizione del 29/11/2023 e il verbale di inadempienza alle prescrizioni impartite.

Ne deriva che il ricorrente avrebbe dovuto specificare quali elementi fossero stati acquisiti a suo carico prima della sua audizione ed argomentare circa lo spessore del quadro indiziario esistente nei suoi confronti, al momento in cui egli rese le sommarie informazioni testimoniali: se cioè esso fosse tale da indurre ad attribuirgli, già prima della sua audizione, la qualità di indagato.

Viceversa, il ricorrente formula la doglianza in termini meramente apodittici, poiché non indica quali specifici elementi, in concreto emersi in quella fase, avrebbero integrato indizi penalmente rilevanti, né chiarisce in quale momento e attraverso quali atti l'attività ispettiva avrebbe travalicato i limiti del procedimento amministrativo.

In mancanza di tali indicazioni, il motivo è da considerarsi generico. 1.2.

Si osserva, quanto alla seconda doglianza, che il giudice a quo ha ritenuto che l'ipotesi accusatoria relativa ai reati di cui alle imputazioni abbia trovato conferma negli elementi probatori acquisiti, in quanto era emerso che nel mese di novembre 2023 il nucleo dei carabinieri dell' Ispettorato del lavoro di Agrigento aveva eseguito un accesso ispettivo presso la sede dell'autolavaggio di [OSCURATO:PERSONA], riscontrando la prosecuzione dell'attività svolta, nonostante fosse stato emesso un provvedimento di sospensione a seguito di un precedente accesso ispettivo eseguito in data 23/08/2023.

In occasione di tale primo accesso erano infatti state rilevate violazioni amministrative che comportavano la sospensione dell'attività imprenditoriale.

A distanza di un paio di mesi nel corso del successivo accesso, effettuato in data 29/11/2023, gli operanti riscontravano la prosecuzione dell'attività commerciale e veniva rilevata la presenza di un lavoratore in nero, tale [OSCURATO:PERSONA], impegnato nelle lavorazioni di pulizia e di asciugatura di un'autovettura.

Veniva riscontrato che il suddetto lavoratore era addetto alla mansione di lavaggista e che non era stata effettuata la preventiva comunicazione obbligatoria unificata "unilav".

Pertanto, venivano contestate una serie di violazioni in relazione all'omesso accertamento delle idoneità fisica del suddetto lavoratore, all'omessa consegna dei dispositivi diaccertamento delle idoneità fisica del suddetto lavoratore, all'omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale, all'omessa informazione sui rischi alla salute e sulle procedure di primo soccorso antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché all'omessa formazione con appositi corsi sui rischi specifici per la salute del lavoratore e la sicurezza dei sul luogo di lavoro.

Nel corso della stesura del verbale di primo accesso veniva assegnato al datore di lavoro un termine per fornire prova dell'adempimento dei suddetti obblighi ma, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] ottemperato alle prescrizioni impartite, veniva effettuata comunicazione di inadempienza all'autorità giudiziaria.

A fronte di una chiara ricostruzione dei fatti, anche il secondo motivo è generico, poiché il ricorrente si limita a contestare la sussistenza dei riscontri, ritenuti insufficienti e discordanti, senza enunciare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del petitum.

2.3. Quanto alla terza doglianza, il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Si è affermato, inoltre, che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez.3, n. 13657 del 16/02/2024 Rv. 286101; Sez.2, n.32989 del 10/04/2015, Rv. 264223).

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato la gravità della condotta, certamente da non qualificarsi occasionale, avendo il [OSCURATO:PERSONA] reiterato il comportamento antigiuridico, posto che nel corso del precedente accesso ispettivo era stata già rilevata la presenza di altri lavoratori in nero e che era stato emesso un provvedimento di sospensione dell'attività fino all'adempimento delle prescrizioni, a cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato corso, anzi, aveva proseguito l'attività, continuando ad avvalersi di un lavoratore in nero e non ottemperando alle prescrizioni impartite.

2.4. Quanto all'ultima doglianza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della 3motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina il giudice a quo ha richiamato la gravità del reato, non sussistendo elementi suscettibili di valutazione positiva.

Quanto alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, le determinazioni del giudice di merito sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo il giudice a quo ritenuto congrua e proporzionata la sola pena pecuniaria, commisurata nella misura di euro 200,00 in relazione alla fattispecie più grave, di cui al capo 2), e applicato l'aumento di euro 500,00 di ammenda per la continuazione per ciascuno dei reati di cui ai capi 1), 3) e 4).

2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CANICATTII il 11/08/1966 avverso la sentenza del 14/07/2025 del TRIBUNALE di AGRIGENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] F. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Agrigento ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3500 di ammenda per i reati di cui agli artt. 55, comma 5 lett. c) in relazione all'art. 18 comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 1), 55, comma 5 lett. d) in relazione all'art. 18 comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 81 del 2008 ( capo 2), 55, comma 5 lett. c) in relazione all'art. 36 commi 1 e 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 3), 55, comma 5 lett. c) in relazione all'art.37, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 4) in quanto, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, aveva omesso una serie di adempimenti prescritti in tema di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con impugnazione qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Palermo, affidando il ricorso a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità dei verbali ispettivi, dei documenti e degli allegati ivi contenuti nonché delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'attività ispettiva si è svolta in violazione degli artt. 220 disp. att. e 63 e 64 cod. proc. pen., poiché sin dal primo accesso ispettivo sarebbero emersi indizi di reità tali da imporre l'immediata applicazione delle garanzie previste dalle suddette norme. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo acquisiti riscontri tali da supportare l'ipotesi accusatoria. 2.3. Con il terzo motivo, si duole in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non potendo essere considerato ostativo il precedente intervento dell'ispettorato e la sospensione dell'attività svolta, posto che sotto il profilo penalistico la condotta deve essere considerata unitaria. 2.4. Con il quarto motivo, si duole in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Quanto alla deduzione difensiva volta a lamentare la violazione degli artt. 220 disp att. e 62 e 63 cod. proc. pen., si osserva che l'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63 comma 2, cod. proc. pen. richiede l'originaria esistenza, a carico dell'escusso, di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiaranterisulti essere stato, in qualche modo, coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico. Occorre invece che le predette vicende, così come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato (Sez. 3 n. 21747 del 26/04/2005, Rv. 231995; Sez. 6, n. 28110 del 16/04/2010, Rv. 247773; Sez. 6, n. 4422/05 del 7-10-2004, Rv. 231446). Spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali- e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato- l'attribuibilità al soggetto escusso della qualità di indagato, nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese. Il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, rv. 246581). Nel caso in disamina, il giudice a quo aveva rigettato le relative eccezioni sollevate dalla difesa dell'imputato, ritenendole infondate, ed ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti, acquisendo il verbale di accesso ispettivo del 29/11/2023, il verbale di prescrizione del 29/11/2023 e il verbale di inadempienza alle prescrizioni impartite. Ne deriva che il ricorrente avrebbe dovuto specificare quali elementi fossero stati acquisiti a suo carico prima della sua audizione ed argomentare circa lo spessore del quadro indiziario esistente nei suoi confronti, al momento in cui egli rese le sommarie informazioni testimoniali: se cioè esso fosse tale da indurre ad attribuirgli, già prima della sua audizione, la qualità di indagato. Viceversa, il ricorrente formula la doglianza in termini meramente apodittici, poiché non indica quali specifici elementi, in concreto emersi in quella fase, avrebbero integrato indizi penalmente rilevanti, né chiarisce in quale momento e attraverso quali atti l'attività ispettiva avrebbe travalicato i limiti del procedimento amministrativo. In mancanza di tali indicazioni, il motivo è da considerarsi generico. 1.2. Si osserva, quanto alla seconda doglianza, che il giudice a quo ha ritenuto che l'ipotesi accusatoria relativa ai reati di cui alle imputazioni abbia trovato conferma negli elementi probatori acquisiti, in quanto era emerso che nel mese di novembre 2023 il nucleo dei carabinieri dell' Ispettorato del lavoro di Agrigento aveva eseguito un accesso ispettivo presso la sede dell'autolavaggio di [OSCURATO:PERSONA], riscontrando la prosecuzione dell'attività svolta, nonostante fosse stato emesso un provvedimento di sospensione a seguito di un precedente accesso ispettivo eseguito in data 23/08/2023. In occasione di tale primo accesso erano infatti state rilevate violazioni amministrative che comportavano la sospensione dell'attività imprenditoriale. A distanza di un paio di mesi nel corso del successivo accesso, effettuato in data 29/11/2023, gli operanti riscontravano la prosecuzione dell'attività commerciale e veniva rilevata la presenza di un lavoratore in nero, tale [OSCURATO:PERSONA], impegnato nelle lavorazioni di pulizia e di asciugatura di un'autovettura. Veniva riscontrato che il suddetto lavoratore era addetto alla mansione di lavaggista e che non era stata effettuata la preventiva comunicazione obbligatoria unificata "unilav". Pertanto, venivano contestate una serie di violazioni in relazione all'omesso accertamento delle idoneità fisica del suddetto lavoratore, all'omessa consegna dei dispositivi diaccertamento delle idoneità fisica del suddetto lavoratore, all'omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale, all'omessa informazione sui rischi alla salute e sulle procedure di primo soccorso antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché all'omessa formazione con appositi corsi sui rischi specifici per la salute del lavoratore e la sicurezza dei sul luogo di lavoro. Nel corso della stesura del verbale di primo accesso veniva assegnato al datore di lavoro un termine per fornire prova dell'adempimento dei suddetti obblighi ma, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] ottemperato alle prescrizioni impartite, veniva effettuata comunicazione di inadempienza all'autorità giudiziaria. A fronte di una chiara ricostruzione dei fatti, anche il secondo motivo è generico, poiché il ricorrente si limita a contestare la sussistenza dei riscontri, ritenuti insufficienti e discordanti, senza enunciare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del petitum. 2.3. Quanto alla terza doglianza, il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si è affermato, inoltre, che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez.3, n. 13657 del 16/02/2024 Rv. 286101; Sez.2, n.32989 del 10/04/2015, Rv. 264223). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato la gravità della condotta, certamente da non qualificarsi occasionale, avendo il [OSCURATO:PERSONA] reiterato il comportamento antigiuridico, posto che nel corso del precedente accesso ispettivo era stata già rilevata la presenza di altri lavoratori in nero e che era stato emesso un provvedimento di sospensione dell'attività fino all'adempimento delle prescrizioni, a cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato corso, anzi, aveva proseguito l'attività, continuando ad avvalersi di un lavoratore in nero e non ottemperando alle prescrizioni impartite. 2.4. Quanto all'ultima doglianza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della 3motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina il giudice a quo ha richiamato la gravità del reato, non sussistendo elementi suscettibili di valutazione positiva. Quanto alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, le determinazioni del giudice di merito sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo il giudice a quo ritenuto congrua e proporzionata la sola pena pecuniaria, commisurata nella misura di euro 200,00 in relazione alla fattispecie più grave, di cui al capo 2), e applicato l'aumento di euro 500,00 di ammenda per la continuazione per ciascuno dei reati di cui ai capi 1), 3) e 4). 2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. P.Q.M
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