CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 42550/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 del Giudice di Pace di Altamura visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato cheil Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Altamura ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 612 cod. pen.; Rilevato che il 31 ottobre 2024 il Presidente del Tribunale di Bari ha trasmesso a questa Corte la dichiarazione di rinuncia all’impugnazione redatta dal Procuratore della Repubblica in data 8 ottobre 2024;Considerato,pertanto, che ricorre una causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che la declaratoria di inammissibilità segue la procedura c.d. de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso il 07/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente