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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21405/2022

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lto-Adige per [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 2 aprile 2019 n. 1395; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Pagina 1R.G.N. 34260/19 Camera di consiglio del 24 marzo 2022

1. Nel 2014 [OSCURATO:PERSONA] (per il tramite del proprio amministratore di sostegno) convenne dinanzi al Tribunale di Treviso la mutua assicuratrice ITAS, esponendo che: -) era stato un dipendente della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -) la suddetta società aveva stipulato con la ITAS un contratto di assicurazione contro gli infortuni, a beneficio dei propri dipendenti; -) tale contratto prevedeva che in caso di infortunio causativo di invalidità permanente al lavoratore sarebbe spettato un indennizzo di euro 100.000; -) il 18 giugno 2009 [OSCURATO:PERSONA] patì un infortunio che lo rese totalmente e permanentemente invalido; -) la ITAS aveva illegittimamente rifiutato il pagamento dell'indennizzo.

Chiese pertanto la condanna della mutua convenuta al pagamento dell'indennizzo sul diritto.

2. La ITAS si costituì, eccependo che l'indennizzo non era dovuto ai sensi dell'articolo 1892 c.c.

Dedusse, a tal riguardo, che il contratto prevedeva una clausola di regolazione del premio, in virtù della quale quest'ultimo sarebbe variato proporzionalmente al numero dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

La società contraente, tuttavia, al momento della stipula del contratto dichiarò di avere 20 dipendenti, e che tale numero era salito a 30 nell'anno dell'infortunio (2009).

La ITAS tuttavia, all'esito degli accertamenti compiuti dopo aver ricevuto la denuncia di sinistro, accertò che nell'anno 2009 la società contraente aveva 128 dipendenti, e nell'anno precedente ne aveva avuti addirittura 149, "gran parte dei quali alla data di sottoscrizione della polizza erano già alle dipendenze della società contraente".

Poiché tale circostanza, di per sé idonea ad incidere sul rischio, non era stata dichiarata al momento della stipula della polizza né successivamente, al momento della regolazione annuale del premio, la ITAS concluse chiedendo che fosse accertata la non spettanza dell'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1892 c.c.R.G.N. 34260/19 Camera di consiglio del 24 marzo 2022

3. Con sentenza 13 ottobre 2016 n. 2516 il Tribunale di Treviso rigettò la domanda.

Il Tribunale osservò che: -) il contratto copriva il rischio di infortunio derivante dall'uso di autoveicoli; -) poiché il contratto non conteneva ulteriori delimitazioni, doveva ritenersi che il rischio coperto era quello derivante dall'uso di autoveicoli da parte di qualunque dipendenti della società contraente, e non soltanto da parte dei dipendenti che avessero le mansioni di autisti o trasportatori; -) di conseguenza la circostanza che la ditta contraente avesse taciuto il reale numero dei propri dipendenti era idonea ad incidere sul rischio, e legittimava dunque il rifiuto dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1892 c.c..

La sentenza venne appellata dal soccombente.

4. Con sentenza 2 aprile 2019 n. 1395 la Corte di appello di Venezia accolse il gravame, e condannò la ITAS al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 100.000, oltre accessori.

A fondamento di tale decisione la Corte d'appello ritenne che: -) l'interpretazione complessiva del contratto, alla luce della sua lettera e della condotta delle parti anche successiva alla stipula, imponevano di ritenere che la società contraente e la mutua assicuratrice avessero espressamente voluto assicurare contro gli infortuni non già tutti i dipendenti della società contraente, ma soltanto una aliquota di essi, e segnatamente di coloro esposti al rischio di infortunio nell'utilizzo di mezzi di trasporto; -) di conseguenza il contratto accordava alla società contraente la facoltà di indicare all'assicuratore, anno per anno, numero di dipendenti esposti a tale rischio, facoltà rimessa alla discrezione della contraente e non sindacabile da parte dell'assicuratore; -) non vi fu dunque reticenza colpevole da parte della [OSCURATO:PERSONA] nell'indicare, per l'anno 2009, il numero di :30 dipendenti.R.G.N. 34260/19 Camera di consiglio del 24 marzo 2022

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla ITAS con ricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo la ITAS lamenta, ai sensi dell'articolo :360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c..

Deduce che la Corte d'appello avrebbe violato le suddette norme nel ricostruire i limiti del rischio assicurato, secondo la volontà delle parti.

Sostiene la ricorrente che le clausole del contratto, alla luce del loro tenore letterale e della interpretazione complessiva delle une per mezzo delle altre, imponevano di ritenere che beneficiari del diritto all'indennizzo (e dunque i soggetti "assicurati") fossero per volontà delle parti tutti i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], e non soltanto la aliquota di essi che la società contraente di anno in anno avesse ritenuto di indicare all'assicuratore.

Di conseguenza, poiché "assicurati" erano tutti i dipendenti, e non una frazione di essi, l'aver taciuto il reale numero dei dipendenti costituiva da parte della società contraente una reticenza rilevante ai sensi dell'articolo 1892 c.c.

1.1. Il motivo, per quanto validamente argomentato, resta pur sempre inammissibile.

La ricorrente, infatti, in sostanza sostiene che l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito è sbagliata, mentre un'altra ve n'era, più corretta.

Ma una censura siffatta non è consentita in sede di legittimità alla luce dei princìpii ripetutamente affermati in subiecta materia da questa Corte, ovvero: a) l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità quando siano state violate le regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; b) violazione non può dirsi sussistente sol perché il testo contrattuale consentiva in teoria altre e diverse interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata;R.G.N. 34260/19 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 c) l'interpretazione del contratto prescelta dal giudice di merito può condurre alla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni (ex multis, in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 - 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 - 01).

1.2. Nel caso di specie la ricorrente, pur lamentando formalmente la violazione di vari canoni legali di ermeneutica, nella sostanza contrappone la propria interpretazione del contratto a quella adottata dalla Corte d'appello, che di per sé era comunque non implausibile: di qui l'inammissibilità del motivo di ricorso, a nulla rilevando che altre interpretazioni del contratto potessero si sarebbero potute adottare.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1892, 189:3 e 1898 c.c.

Nella illustrazione del motivo si sostiene, da un lato, che la Corte d'appello avrebbe trascurato di esaminare se le dichiarazioni rese dalla società contraente al momento della stipula della polizza erano idonee ad incidere sul rischio, e di conseguenza se furono decettive per l'assicuratore; e dall'altro lato avrebbe trascurato di considerare se l'incrementato numero di dipendenti aveva determinato un aumento del rischio e sensi dell'articolo 1898 c.c..

2.1. Il motivo resta assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso.

Infatti, una volta stabilito che non fu implausibile l'interpretazione del contratto adottata dalla Corte d'appello, secondo cui era facoltà della società contraente indicare anno per anno la aliquota di dipendenti che intendeva assicurare, ne discende che l'avere sottaciuto il numero complessivo di tutti iR.G.N. 34260/19 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 dipendenti non fu una reticenza idonea ad incidere sul rischio, ma fu al contrario esercizio di una facoltà accordata dal contratto.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1892, 1893, 1898, 2697 c.c.,, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo si assume che la Corte d'appello avrebbe invertito l'onere della prova, là dove ha ritenuto che non spettasse a [OSCURATO:PERSONA] l'onere di provare l'adempimento, da parte della società contraente, dell'obbligo di informare correttamente l'assicuratore circa il numero dei dipendenti da considerarsi assicurati.

Dopo aver esposto questa censura il ricorso prosegue (pagine 24-31) trascrivendo alla lettera le eccezioni sollevate dalla ITAS nella comparsa di costituzione risposta depositata in primo grado.

3.1. Anche questo motivo resta assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, per le ragioni già esposte al precedente § 2.1.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi la P.Q.MR.G.N. 34260/19 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 liquidano nella somma di euro 4.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 marzo 2022.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Presidente il ([OSCURATO:PERSONA]) geloSpirito) [OSCURATO:PERSONA] mut - 6 LUG, 20n il tiwzronar=ek 01/14 .J(

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lto-Adige per [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 2 aprile 2019 n. 1395; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Pagina 1R.G.N. 34260/19 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 1. Nel 2014 [OSCURATO:PERSONA] (per il tramite del proprio amministratore di sostegno) convenne dinanzi al Tribunale di Treviso la mutua assicuratrice ITAS, esponendo che: -) era stato un dipendente della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -) la suddetta società aveva stipulato con la ITAS un contratto di assicurazione contro gli infortuni, a beneficio dei propri dipendenti; -) tale contratto prevedeva che in caso di infortunio causativo di invalidità permanente al lavoratore sarebbe spettato un indennizzo di euro 100.000; -) il 18 giugno 2009 [OSCURATO:PERSONA] patì un infortunio che lo rese totalmente e permanentemente invalido; -) la ITAS aveva illegittimamente rifiutato il pagamento dell'indennizzo. Chiese pertanto la condanna della mutua convenuta al pagamento dell'indennizzo sul diritto. 2. La ITAS si costituì, eccependo che l'indennizzo non era dovuto ai sensi dell'articolo 1892 c.c. Dedusse, a tal riguardo, che il contratto prevedeva una clausola di regolazione del premio, in virtù della quale quest'ultimo sarebbe variato proporzionalmente al numero dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La società contraente, tuttavia, al momento della stipula del contratto dichiarò di avere 20 dipendenti, e che tale numero era salito a 30 nell'anno dell'infortunio (2009). La ITAS tuttavia, all'esito degli accertamenti compiuti dopo aver ricevuto la denuncia di sinistro, accertò che nell'anno 2009 la società contraente aveva 128 dipendenti, e nell'anno precedente ne aveva avuti addirittura 149, "gran parte dei quali alla data di sottoscrizione della polizza erano già alle dipendenze della società contraente". Poiché tale circostanza, di per sé idonea ad incidere sul rischio, non era stata dichiarata al momento della stipula della polizza né successivamente, al momento della regolazione annuale del premio, la ITAS concluse chiedendo che fosse accertata la non spettanza dell'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1892 c.c.R.G.N. 34260/19 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 3. Con sentenza 13 ottobre 2016 n. 2516 il Tribunale di Treviso rigettò la domanda. Il Tribunale osservò che: -) il contratto copriva il rischio di infortunio derivante dall'uso di autoveicoli; -) poiché il contratto non conteneva ulteriori delimitazioni, doveva ritenersi che il rischio coperto era quello derivante dall'uso di autoveicoli da parte di qualunque dipendenti della società contraente, e non soltanto da parte dei dipendenti che avessero le mansioni di autisti o trasportatori; -) di conseguenza la circostanza che la ditta contraente avesse taciuto il reale numero dei propri dipendenti era idonea ad incidere sul rischio, e legittimava dunque il rifiuto dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1892 c.c.. La sentenza venne appellata dal soccombente. 4. Con sentenza 2 aprile 2019 n. 1395 la Corte di appello di Venezia accolse il gravame, e condannò la ITAS al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 100.000, oltre accessori. A fondamento di tale decisione la Corte d'appello ritenne che: -) l'interpretazione complessiva del contratto, alla luce della sua lettera e della condotta delle parti anche successiva alla stipula, imponevano di ritenere che la società contraente e la mutua assicuratrice avessero espressamente voluto assicurare contro gli infortuni non già tutti i dipendenti della società contraente, ma soltanto una aliquota di essi, e segnatamente di coloro esposti al rischio di infortunio nell'utilizzo di mezzi di trasporto; -) di conseguenza il contratto accordava alla società contraente la facoltà di indicare all'assicuratore, anno per anno, numero di dipendenti esposti a tale rischio, facoltà rimessa alla discrezione della contraente e non sindacabile da parte dell'assicuratore; -) non vi fu dunque reticenza colpevole da parte della [OSCURATO:PERSONA] nell'indicare, per l'anno 2009, il numero di :30 dipendenti.R.G.N. 34260/19 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla ITAS con ricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ITAS lamenta, ai sensi dell'articolo :360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.. Deduce che la Corte d'appello avrebbe violato le suddette norme nel ricostruire i limiti del rischio assicurato, secondo la volontà delle parti. Sostiene la ricorrente che le clausole del contratto, alla luce del loro tenore letterale e della interpretazione complessiva delle une per mezzo delle altre, imponevano di ritenere che beneficiari del diritto all'indennizzo (e dunque i soggetti "assicurati") fossero per volontà delle parti tutti i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], e non soltanto la aliquota di essi che la società contraente di anno in anno avesse ritenuto di indicare all'assicuratore. Di conseguenza, poiché "assicurati" erano tutti i dipendenti, e non una frazione di essi, l'aver taciuto il reale numero dei dipendenti costituiva da parte della società contraente una reticenza rilevante ai sensi dell'articolo 1892 c.c. 1.1. Il motivo, per quanto validamente argomentato, resta pur sempre inammissibile. La ricorrente, infatti, in sostanza sostiene che l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito è sbagliata, mentre un'altra ve n'era, più corretta. Ma una censura siffatta non è consentita in sede di legittimità alla luce dei princìpii ripetutamente affermati in subiecta materia da questa Corte, ovvero: a) l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità quando siano state violate le regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; b) violazione non può dirsi sussistente sol perché il testo contrattuale consentiva in teoria altre e diverse interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata;R.G.N. 34260/19 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 c) l'interpretazione del contratto prescelta dal giudice di merito può condurre alla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni (ex multis, in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 - 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 - 01). 1.2. Nel caso di specie la ricorrente, pur lamentando formalmente la violazione di vari canoni legali di ermeneutica, nella sostanza contrappone la propria interpretazione del contratto a quella adottata dalla Corte d'appello, che di per sé era comunque non implausibile: di qui l'inammissibilità del motivo di ricorso, a nulla rilevando che altre interpretazioni del contratto potessero si sarebbero potute adottare. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1892, 189:3 e 1898 c.c. Nella illustrazione del motivo si sostiene, da un lato, che la Corte d'appello avrebbe trascurato di esaminare se le dichiarazioni rese dalla società contraente al momento della stipula della polizza erano idonee ad incidere sul rischio, e di conseguenza se furono decettive per l'assicuratore; e dall'altro lato avrebbe trascurato di considerare se l'incrementato numero di dipendenti aveva determinato un aumento del rischio e sensi dell'articolo 1898 c.c.. 2.1. Il motivo resta assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso. Infatti, una volta stabilito che non fu implausibile l'interpretazione del contratto adottata dalla Corte d'appello, secondo cui era facoltà della società contraente indicare anno per anno la aliquota di dipendenti che intendeva assicurare, ne discende che l'avere sottaciuto il numero complessivo di tutti iR.G.N. 34260/19 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 dipendenti non fu una reticenza idonea ad incidere sul rischio, ma fu al contrario esercizio di una facoltà accordata dal contratto. 3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1892, 1893, 1898, 2697 c.c.,, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si assume che la Corte d'appello avrebbe invertito l'onere della prova, là dove ha ritenuto che non spettasse a [OSCURATO:PERSONA] l'onere di provare l'adempimento, da parte della società contraente, dell'obbligo di informare correttamente l'assicuratore circa il numero dei dipendenti da considerarsi assicurati. Dopo aver esposto questa censura il ricorso prosegue (pagine 24-31) trascrivendo alla lettera le eccezioni sollevate dalla ITAS nella comparsa di costituzione risposta depositata in primo grado. 3.1. Anche questo motivo resta assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, per le ragioni già esposte al precedente § 2.1. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la P.Q.MR.G.N. 34260/19 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 liquidano nella somma di euro 4.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 marzo 2022. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Presidente il ([OSCURATO:PERSONA]) geloSpirito) [OSCURATO:PERSONA] mut - 6 LUG, 20n il tiwzronar=ek 01/14 .J(
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