CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della sede aveva respinto l'istanza di permesso premio avanzata ex art. 30-ter Ord. pen. dal condannato al fine di poter incontrare un ex docente della scuola professionale da lui frequentata. A ragione della decisione, osservava il Tribunale che SALEM aveva commesso infrazioni anche molto gravi (ad es., aveva consumato stupefacente in carcere), aveva operato una revisione solo parziale della sua condotta delittuosa, "faticava" ad aderire al trattamento ed era gravato da numerose pendenze che non consentivano di escludere, ove ammesso al beneficio, un suo tentativo di fuga. Inoltre, il legame valorizzato alla base della richiesta doveva apprezzarsi come labile, poiché non afferente a contesto familiare e non collocato in un percorso rieducativo serio e volto all'esternalizzazione dell'espiazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e vizio di motivazione, atteso che, da un lato, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe acquisito una relazione di sintesi aggiornata (dalla quale sarebbe emersa l'assenza di qualunque rilievo successivo), e, dall'altro, avrebbe trascurato di considerare che il permesso premio non implica la necessità di coltivare solo affetti familiari e che il prof. MARRAS, ex docente del SALEM all'istituto alberghiero, era, allo stato, l'unico soggetto ad avere offerto assistenza materiale e morale al condannato. 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. Per un verso, il ricorrente sembra lamentare una supposta incompletezza di istruttoria, senza, tuttavia, opporre alcuna censura critica al ragionamento complessivamente articolato nel provvedimento impugnato in base agli elementi acquisiti. Per altro verso, sviluppa una deduzione in punto di fatto e non autosufficiente in relazione ad un argomento usato dal Tribunale semplicemente per corroborare una motivazione già adeguata. 4. Segue alla declaratoria d'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa che giustifichino tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma