CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2024
Cassazione n. 44727/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che si annulli senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca delle somme oggetto di riciclaggio, disponendo la confisca stessa; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palermo, ha applicato la pena concordemente richiesta dalle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno in relazione a un distinto reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., disponendo la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] dei beni in sequestro probatorio. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, dolendosi della omessa statuizione in tema di confisca, obbligatoria ai sensi degli artt. 240-bis e 648 -quater cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo. La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta dovrebbe essere depositata contestualmente alla sua pronuncia; tuttavia, in caso di mancato deposito contestuale, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen., decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-02). Nel caso di specie, la sentenza è stata pronunciata in data 2 aprile 2024. La relativa motivazione risulta depositata il successivo 30 aprile e comunicata alla Procura generale in pari data, come da annotazione in calce al provvedimento. Il ricorso è stato presentato solo il 31 maggio 2024. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 591, lett. c), e 585, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] lier este