CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 23837/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10012/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’A VVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5951/2018 depositata il 26/09/2018. Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con contratto dell'8 luglio 1986, il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] affidava alla [OSCURATO:SOCIETA], tra l'altro, le prestazioni relative ai programmi di ristrutturazione e sviluppo idroagricolo del Dipartimento del Matam in Senegal per un importo complessivo di lire 34 miliardi. Insorta controversia sullo svolgimento di tale rapporto, la Società adiva il Collegio arbitrale per ottenere compensi, indennizzi e danni causati dall'illegittimo comportamento della stazione appaltante, mentre il Ministero chiedeva il rigetto delle domande ed, in via riconvenzionale, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione di tutte le somme versate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con la declaratoria dell'obbligo della stessa di manlevarlo da qualsiasi pretesa sia del Governo del Senegal, in ordine al ripristino dei luoghi ed ai danni causati dall'errata esecuzione delle opere, che delle imprese subappaltatrici. 2. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale, c on lodo del 9 febbraio 1995, respinta la domanda riconvenzionale del Ministero, accoglieva parzialmente la domanda dell'appaltatrice, provvedendo alla relativa taxatio, e, con successivo lodo integrativo del 15.2.1996, condannava l'Amministrazione al pagamento di ulteriori somme, oltre agli interessi legali non anatocistici maturati dopo il 31 maggio 1995, al saldo. 3. Il Ministero impugnava ambedue i lodi, mentre la [OSCURATO:PERSONA], incorporante dell'[OSCURATO:SOCIETA], costituitasi in entrambi i giudizi, proponeva impugnazioni incidentali. Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 4. Con sentenza in data 12 gennaio 2004, la Corte d’Appello adita dichiarava inammissibili le impugnazioni proposte dal Ministero e quelle incidentali della [OSCURATO:SOCIETA]., negando che i lodi potessero essere impugnati ai sensi dell'art. 829, cpv. c.p.c., trattandosi di lodi internazionali. 5. Tale decisione, resa nel contraddittorio della [OSCURATO:SOCIETA] - Finanziaria per i settori industriali e dei Servizi - incorporante la [OSCURATO:SOCIETA] - veniva cassata da questa Corte, con sentenza n. 25018 del 30 novembre 2007, secondo cui all'arbitrato, iniziato nel dicembre 1992, non andava applicata la novella del 1994, che escludeva la deducibilità degli errores in judicando. 6. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza non definitiva del 20 settembre 2012, annullava i lodi, disponendo la prosecuzione del giudizio per le statuizioni rescissorie. La Corte d'appello, dopo aver ritenuto correttamente dedotto il vizio dell'inosservanza di regole di diritto, sia in riferimento ai precetti di legge asseritamente violati, distintamente menzionati, sia in riferimento ai fatti, quali accertati in sede arbitrale, lo riteneva fondato nel merito, in quanto la Società aveva dato corso all'esecuzione dei lavori, pur non esistendo una vera progettazione di massima né progettazioni esecutive, ed in assenza di approvazione formale delle stesse da parte del Ministero e del Paese beneficiario, dovute, sia in base alla disposizione di cui all'art. 11.1. del contratto, sia dalla normativa dei Lavori pubblici richiamata dall'art. 15 del contratto. Né le note n. 8373/89 e 669/91 potevano supplire siffatta carenza, come erroneamente ritenuto dagli Arbitri, in quanto le stesse non risultavano firmate dal Sottosegretario delegato, in Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 violazione dell'art. 11 del contratto e degli artt. 1 e 4 della L. n. 73 del 1985. La Corte d’Appello, pertanto, decidendo in sede di rinvio in sede rescindente, accoglieva l’impugnazione principale propost a dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la nullità del lodo sottoscritto in Roma dal collegio arbitrale il 9 febbraio 1995 e la nullità del lodo integrativo del 15 febbraio 1996 e disponeva la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza. 7. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenzanon definitiva della Corte d’Appello. 8. Questa Corte con sentenza n. 14986 del 2017 rigetta va il ricorso. In primo luogo , in tale pronuncia si ribadiva il principio, secondo cui i contratti per la realizzazione di opere da eseguirsi all'estero a beneficio di un paese straniero, stipulati dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] nel quadro della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, non possono essere qualificati come contratti di appalto di opere pubbliche, perché la cooperazione allo sviluppo non è compito della pubblica amministrazione, ma risponde a esigenze di politica internazionale. Di conseguenza,nel caso di specie, non era applicabile ope legis il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, di competenza del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA], e tuttavia restava salva, la facoltà delle parti contraenti di recepirlo nell'esercizio della loro autonomia negoziale. Tale condivisibile principio non risultava violato dalla Corte territoriale, che aveva, anzitutto, focalizzato la sua attenzione sulla mancanza, accertata in seno al lodo (pagg. 7 fine, 8 inizio), della formale approvazione del progetto di massima e della Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 progettazione esecutiva, approvazione che, invece, era imposta dall'art 11.1. del contratto del 1986, e aveva, anche, rilevato che la normativa sui [OSCURATO:PERSONA] era stata richiamata dal successivo art. 15. Su tali basi a veva quindi dichiarato nullo il lodo per tale carenza formale, ritenuta di per sé assorbente, in accoglimento della censura in diritto formulata in seno al primo motivo di appello dall'Amministrazione. Inoltre, la disciplina degli appalti pubblici, ricusata ai fini dell'affermata libertà di forma, risultava, invece, invocata dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], laddove chiedeval'applicazione, degli istituti delle riserve e della revisione prezzi (ben al di là dei ristretti limiti in cui essa è ammessa dall'art. 1664 c.c.). Infine, la C orte di C assazione correggeva la motivazione che aveva escluso la natura di atti con valore negoziale integrativo alle note n. 8373 del 1989 e n. 669 del 1991 a firma del Direttore Generale per la Cooperazione e lo [OSCURATO:PERSONA], il contratto originario era stato concluso nella vigenza della L. 8/3/1985, n.73, che riservava agli artt. 1 e 4, la competenza a concluderlo al Sottosegretario di Stato e ad esso aveva fatto riferimento l'art. 11 del contratto stesso. L a missiva del 7.2.1987 a firma del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, indicata da F intecna quale atto di approvazione dei progetti - che non coincidevano neppure con le prestazioni originarie, ma erano relativi ad un programma ben più ampio- non poteva val ere al riguardo, in quanto era antecedente la data (1° marzo 1987) di entrata in vigore della nuova normativa disciplinante la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, mediante la quale le competenze del Sottosegretario di Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 Stato erano state attribuite al Direttore Generale (art. 15 della legge 49 del 1987). Inoltre, il valore di approvazione dell'intero progetto di massima (c.d. programma direttore) non poteva riconnettersi neppure alle missive n. 669 del 1991 del Direttore Generale (o allealtre invocate dalla ricorrente), tenuto conto che la disciplina sopravvenuta - volta a regolare i rapporti sorti in epoca successiva alla sua entrata in vigore, secondo il principio di cui all'art. 11 delle preleggi- non si era limitata ad abrogare, con il comma 5 dell'ad, 38, la precedente legge, ma aveva dettato, al medesimo art. 38, una specifica normativa transitoria per i rapporti in corso, prevedendo, tra l'altro, che "fino all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro degli affari esteri, il Comitato direzionale, anche nella composizione di cui all'articolo 9, impartisce le direttive per assicurarne l'immediata operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28 febbraio 1987 in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73", aggiungendo che, entro trenta giorni il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al comma 1, verifica il relativo stadio di attuazione, adotta, ove necessario, i provvedimenti adeguati, e delibera quali devono essere attribuite alla gestione dell'unità operativa di cui al comma 4 dell'articolo 11. Fino a tale momento la gestione operativa delle iniziative è assicurata dagli uffici esistenti". L'art. 55 del d.P.R. n. 177 del 1988, di approvazione del regolamento di esecuzione della legge n. 49 del 1987 aveva, poi, espressamente fatto salvi provvedimenti e direttive adottati, in applicazione della citata disciplina transitoria di cui all'art. 38, dal Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 Comitato direzionale per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28.2.1987. La società ricorrente non aveva fatto cenno a tali aspetti limitandosi a ribadire l’intervenuta approvazione del progetto variato, senza menzionare che il Direttore Generale d o ve va , comunque operare in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale (art. 10, co 3 della legge) e con l'osservanza di prescrizioni e limiti previsti, anche, dal menzionato regolamento, specie in riferimento all'entità della spesa. Inoltre, Questa Corte aggiungeva che: a) la disposizione di cui all'art. 1 della L. n. 73 del 1985, secondo cui i poteri straordinari conferiti al Sottosegretario per gli affari esteri venivanoa scadenza "in ogni caso entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge" non aveva alcun effetto, in quanto la norma precludeva, dopo la predetta data (28 agosto 1986) l'ulteriore esercizio dei poteri straordinari previsti dalla legge, tra cui la stipula di nuovi contratti, convenzioni e concessioni (art 4 lett. d), senza ovviamente incidere sulla validità di quelli pregressi; b) l'invocato precedente di questa Corte (Cass.n. 12179 del 2014) non avevaaffatto affermato, in via generale, che gli ordini di servizio del Direttore Generale avevano effetti vincolanti per il Ministero ed i suoi contraenti, come sostenuto dalla ricorrente nella memoria, avendo piuttosto, escluso che il contratto in data 7.2.1990, col quale l'odierna ricorrente aveva incaricato una Società terza di progettare le opere irrigue, fosse imputabile al Ministero, ed affermato che il potere di sottoscrivere un contratto impegnativo per l'Amministrazione non era delegabile a privati, per esser prerogativa di organi determinati Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 (art. 14 del d.P.R. n. 177 del 1988);c) nel co ntratto d'appalto di opere pubbliche, la cui disciplina era applicabile pattiziamente, alla stregua di quanto affermato nei precedenti §§ 3 -5, le varianti (tale sarebbe, in tesi, quella di cui alla menzionata missiva 7.2.1987 a firma del Direttore Generale, che modificava, ampliandolo)l'intervento) era no consentite nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 342 della L 20/3/1865, n. 2248, All. F, ossia la presenza dell'ordine del direttore dei lavori e l'intervenuta successiva approvazione dell'ente pubblico (cfr. Cass. 22/12/2015 n. 25798). 9. Nel prosieguo del giudizio rescissorio la C orte d’ A ppello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della nullità del lodo arbitrale , rigettava le domande di condanna proposte dall’allora attrice Italte k nica ora F intecnica in base al contratto intercorso tra le parti l’8 luglio 1986. Dichiarava, altresì, inammissibile la domanda subordinata ex articolo 20 4 1 c.c., a ccoglieva la domanda r iconvenzionale proposta dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava risolto per grave inadempimento di Italteknica il contratto suddetto condannando [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore del M inistero degli Affari E steri della somma di euro 16.200.933,68 oltre interessi legali dal 7 gennaio 1994 al saldo effettivo. In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che era ormai oggetto di accertamento definitivo che Italteknica aveva dato corso all’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto in assenza di progettazione di massima e di progettazioni esecutive validamente approvate dal Ministero, oltre che dal paese beneficiario, come invece era richiesto sia dalla clausola di cui Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 all’articolo 11.1 del contratto, sia dalla normativa dei lavori pubblici richiamata dall’articolo 15 del medesimo contratto. Ciò comportava che l’appaltatrice si era resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali per avere eseguito i lavori senza che il progetto di massima fosse stato preventivamente confezionato in modo compiuto e regolarmente approvato dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] committente e senza che fossero stati preventivamente redatti i progetti esecutivi completi e coordinati. Tale inadempimento all’evidenza non poteva essere valutato di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del creditore committente, inerendo esso alle qualità essenziali della prestazione dedotta in contratto. In conseguenza dell’accoglimento della domanda riconvenzionale del Ministero doveva pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatrice e, per l’effetto, doveva no essere disatte s e tutte le pretese creditorie di quest’ultima. L’appaltatrice non poteva pretendere alcunché per i lavori eseguitiatteso che, trattandosi di lavori privi sin dall’origine del necessario supporto progettuale ed autorizzatorio, erano del tutto inutilizzabili e non qualificabili neppure parzialmente come satisfattividell’interesse del committente al cu i patrimonio alcu na attività doveva ritenersi acquisita. Pertanto, neanche a titolo di ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 c.c. poteva riconoscersi un indennizzo a [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi d i domanda nuova inammissibilmente proposta solo per il giudizio di rinvio e anche tardivamente nell’udienza di precisazione delle conclusioni del 25 ottobre 2017. Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 Per effetto della risoluzione doveva invece essere accolta la domanda restitutor ia del M inistero , infatti , i pagamenti effettuati in favore della controparte una volta r isolto il contratto risultavano privi di causa. I suddetti pagamenti ammontavanoad euro 16.200.933,60 somma mai contestata dall’appaltatrice e comunque provata nel giudizio arbitrale. 10. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddettasentenza sulla base di due motivi. 11. Il Ministero degli affari esteri ha resistito con controricorso. 12. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e applicazione degli articoli 1175, 1176, 1372, 1375, 1453, 1454, 1455, 1655 c.c. e in subordine omesso esame circa fatti decisivi controversi. La ricorrente precisa che oggetto del ricorso è la pronuncia risolutoria espressa in sede rescissoria a seguito dell’annullamento del lodo arbitrale con il quale la Corte d’appello di Roma ha dichiarato risolto il contratto d’appalto intercorso con il Ministero degli A ffari E steri per grave inadempimento della appaltatrice e della conseguente condanna alla restituzione di quanto percepito oltre al rigetto delle pretese creditorie di [OSCURATO:SOCIETA]. Con il primo motivo la ricorrente contesta principalmente la pronuncia di risoluzione del contrattoper inadempimento. Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 [OSCURATO:SOCIETA] evidenzia che seppure risulta incontestabilmente accertato all’esito della precedente fase rescindente del giudizio che l’appaltatrice aveva dato corso all’esecuzione dei lavori oggetto del contratto in assenza di progettazione di massima e di progettazioni esecutive validamente approntate da parte del Ministero e del paese beneficiario , allo stesso modo sarebbe incontestabilmente accertato che la medesima appaltatrice non aveva dato corso all’esecuzione delle opere appaltate in totale o rilevante difformità dal progetto e dalle istruzioni fornite dalla committenza o addirittura in assenza del progetto. In altri termini la sentenza non definitiva della Corte d’Appello poi confermata dalla Corte di Cassazione aveva ad oggetto la necessità di un requisito formale di approvazione del progetto vale a dire la sottoscrizione del sottosegretario delegato di esclusiva competenza del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio rescissorio dopo l’annullamento del lodo restava comunque da decidere sulle domande contrapposte delle parti. Ciò premesso, secondo la ricorrente, la propria condotta non poteva qualificarsi come inadempimento e, ancor meno, come grave inadempimento. La condotta in realtà corrispondeva all’obbligo primario dell’appaltatore ex articolo 1665 c.c. di realizzazione dell’opera appaltata anche se in un momento temporalmente anticipato rispetto al momento in cui avrebbe dovuto essere posta in essere. Non vi sarebbe stato, pertanto, alcun inadempimento e la formale approvazione dell’organo tecnico del Ministero era onere del committente. Pertanto, il Ministero doveva acquisire tale approvazione soprattutto dal momento che esigeva che Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 l’appaltatrice desse seguito agli ordini di servizio e di esecuzione dei lavori. Sulla base di tali fatti si profilerebbe un inadempimento a carico della committente ma non certo dell’appaltatore. Infatti, il M inistero degli A ffari E steri ha chiesto la risoluzione per inadempimento solo nella fase giudiziale e mai durante la vigenza del rapporto contrattuale. Il M inistero ha as sentito espressamente all’avvio e alla prosecuzione della lavorazione , provvedendo anche al pagamento delle opere effettuate. A parere della ricorrente mancherebbe un’indagine da parte della Corte d’appello circa la colpevolezza in relazione all’asserito inadempimento essendo questo del tutto incolpevole vista la tolleranza e acquiescenza della controparte. La ricorrente evidenzia, anche, che la committente aveva indotto l’appaltatrice a ritenere necessario porre in essere i lavori e che la condotta di quest’ultima era incolpevole. A tal proposito richiama la nota del Ministero degli affari esteri che riporta integralmente a pagina 31 e seguenti del ricorso. Sulla base di tale documentazione la ricorrente ribadisce che deve escludersi l’effetto risolutor io dell’inadempimento i n presenza della tolleranza e dell’acquiescenza del creditore. I n tal senso lamenta an che l’omessa considerazione di fatti decisivi. Infine, la ricorrente lamenta i l comportamento s leale della amministrazione oltre che l’ inadempi m ent o , infatti , il M inistero avevamostrato di avere pressante interesse al l’avvio dei lavori e alla realizzazione delle opere nonostante i suoi ritardi nella violazione e validazione definitiva del progetto. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 La stessa società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riconosce che risulta incontestabilmente accertato all’esito della precedente fase rescindente del giudizio che l’appaltatrice h a dato corso all’esecuzione dei lavori oggetto del contratto in assenza di progettazione di massima e di progettazioni esecutive validamente approntate da parte del Ministero e del paese beneficiario. Questa condotta è stata riconosciuta come grave inadempimento dalla Corte d'Appello tale da giustificare la risoluzione del contratto.[OSCURATO:SOCIETA] sostiene che i precedenti giudizi non implicano necessariamente l’affermazione circa l’inadempimento della società appaltatrice. Infatti , una volta annullate le statuizioni di merito del lodo nella fase rescissoria la Corte d'Appello doveva decidere nuovamente sulle contrapposte domande delle parti. Ciò promesso , secondo la ricorrente, sarebbe incontestabilmente accertato anche il fatto che l’appaltatrice non aveva dato corso all'esecuzione delle opere appaltate in totale o rilevanti difformità dal progetto o dalle istruzioni fornite dalla committenza o addirittura in assenza di qualsivoglia progetto. Nella motivazione impugnata, infatti, non si fa cenno alla qualità delle opere parzialmente realizzate e alla rispondenza o meno al progetto di massima già esistente ma non formalmente validato. Tale condotta non potrebbe qualificarsi come inadempimento. A parere della ricorrente,il M inistero avrebbe dovuto porre in essere un comportamento collaborativo ed era dunque il Ministero medesimo ad essere inadempiente per averlo omesso. Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 1.2 In sostanza, pertanto, la censura della ricorrente, al di là della pluralità di norme indicate in rubrica, si appunta sull’erronea statuizione di risoluzione per inadempimento, a fronte di una condotta della controparte che avrebbe da un lato sollecitato l’esecuzione dei lavori (di qui il riferimento alle note del Ministero del 7 febbraio 1987; n° 398/88 n. 3873/89” nonché la “lettera del 22 febbraio 1991) e dall’altro omesso di adempiere alle proprie obbligazioni nascenti dal contratto, avendo omesso di approvare regolarmente il progetto. 1.3 La tesi della ricorrente non ha pregio. In primo luogo, quanto alla dedotta violazione di legge (egli articoli 1175, 1176, 1372, 1375, 1453, 1454, 1455, 1655 c.c.) in relazione all’accoglimento della domanda di risoluzione per grave inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui: la valutazione della gravità dell’inadempimento costituisce un’indagine e un accertamento "di fatto" demandato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo se viziato nei principi di diritto applicabili e nella logica del ragionamento, recte, a tal ultimo proposito, al cospetto del novello disposto del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., solo se inficiato da omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. 20.4.1982, n. 2454; Cass. 30.3.1989, n. 1554; Cass. 16.9.1991, n. 9619; Cass. 9.6.2010, n. 13840; Cass.30.3.2015, n. 6401; Cass. (ord.) 22.6.2020, n. 12182). Non è possibile, pertanto, rivedere il giudizio della Corte d’Appello sulla gravità della condotta inadempiente della società [OSCURATO:SOCIETA], essendo tale valutazione sottratt a al sindacato di Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 questa Corte salvo il caso dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il motivo, pertanto, deve esaminarsi essenzialmente, in rapporto a tale censura di violazione della previsione del n. 5 del 1° comma dell'art. 360 cod. proc. civ.. Nella specie, tuttavia, non è indicato nessun fatto che la Corte d’Appello ha omesso di rilevare e, al contrario , tutte le circostanze fattuali indicate dai ricorrenti sono state prese in considerazione dal giudice di merito e, dunque, neanche sotto questo profilo la doglianza può essere accolta. Deve evidenziarsi, infatti, che i fatti indicati dal ricorrente , in particolare le note sopra richiamate, sono state tutte esaminate e ritenute irrilevanti nelle precedenti sentenze , riportate integralmente in quella impugnata e parti integrant i della complessiva motivazione. Le suddette note, infatti, sono state già ampiamente vagliate sia in relazione alla loro natura negozialesia in relazione alla loro valenza di approvazione del progetto come richiesto dalla Società appaltatrice. In entrambi i casi questa Corte ha ritenuto di non accedere alla tesi sostenu ta da [OSCURATO:SOCIETA] , nega ndo tanto la possibilità di riconoscere alle stesse natura contrattuale, quanto quella di costituire prova dell’approvazione del progetto da parte del Ministero, neanche di quello di massima (c.d. programma direttore). La Corte d'Appello, pertanto, all’esito della complessa vicenda giudiziaria riportata integralmente nella motivazione, ha fatto proprie le statuizioni di cui alle precedenti sentenze e sulla base di queste ha affermato la gravità dell’inadempimento della società Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 [OSCURATO:SOCIETA] che ha iniziato l’esecuzione dei lavori in assenza di progettazione di massima e di progettazioni esecutive regolarmente approvate dal Ministero. Con il motivo in esame, la ricorrente richiede nuovamente di esaminare le citate note del Ministero del 7 febbraio 1987; n° 398/88 n. 3873/89” nonché la “lettera del 22 febbraio 1991 sotto il diverso profilo dell’aver ingenerato un affidamento nella società appaltatrice e nell’aver manifestato acquiescenza e tolleranza all’anticipata esecuzione dei lavori. Si sostiene che la Corte d'Appello non avrebbe considerato tali aspetti in violazione degli artt. 1175, 1176, 1372, 1375, 1453, 1454, 1455, 1655 c.c. dell’art. 1453, in subordine come omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c.. 1.4 Risulta evidente, pertanto, l’inammissibilità della censura sotto il profilo della violazione di legge per quanto si è già detto al punto 1.3 e l’infondatezza della censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. A tal proposito il Collegio intende ribadire che: L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omessoesame" come riferito ad "unfatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso ac cadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.Orbene il fatto storico dell’esistenza delle suddette note è stato certamente esaminato e Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 valutato ripetutamente nel corso del giudizio e nella motivazione della Corte d'Appello se ne dàatto ripetutamente. Quello che in definitiva la ricorrente richiede è un diverso apprezzamento deifatti e delle prove in senso difforme da quello espresso dalla Corte d’Appello e, tuttavia , la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazionefatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione. 1.6Non può dirsi pertanto che vi sia stato un omesso esame della condotta del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] che, secondo l’assunto della ricorrente, ha sollecitato l’inizio dei lavori da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d'Appello ha tenuto conto del complessivo svolgersi del rapporto contrattuale e ha ritenuto di attribuire alla società appaltatrice una condotta inadempiente tale da giustificare l’accoglimento della domanda di risoluzione del Ministero. Come si è detto, tale giudizio è rimesso al giudice del merito e non è configurabile un difetto di attività del giudice (omesso esame) circa l'efficacia determinante delle citate note, già am piamente esaminate in relazione a plurimi aspetti quali la loro natura negoziale o di formale approvazione del progetto di massima, ai fini della decisione della causa. Si tratta di valutazione propria del giudice del merito che investe l’apprezzamento della fonte di prova (le più volte richiamate note) come dimostrativa, o meno, Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 del fatto che si intende provare (giustificazione della condotta di [OSCURATO:SOCIETA]), non censurabile in sede di legittimità, avendo ad oggetto la ricognizione del contenuto oggettivo del documento. Resta esclusa, pertanto, la possibilità di rivalutare la dedotta slealtà dell’amministrazione e l’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] come richiede la ricorrente.D’altra parte questa Corte ha già affermato che: L'obbligo del giudice di merito di accertare il presupposto dell'importanza dell'inadempimento, richiesto dall'art. 1455 cod. civ., al fine della pronunzia di risoluzione del contratto, deve ritenersi osservato, anche in difetto di un'espressa indagine diretta all'individuazione di tale presupposto, allorquando dal complesso della motivazione emerga che il giudice abbia comunque considerato gli elementi che incidevano in maniera rilevante sull'equilibrio contrattuale (Sez. 2, Sent. n. 17328 del 2011). Infatti, ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Tale valutazione complessiva non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 Parte ricorrente appunta la sua difesa anche su un presunto inadempimento del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], in ordine al ritardo nell’approvazione del progetto e, tuttavia, anche tale circostanza è stata oggetto di ampia valutazione da parte della Corte d'Appello e, dunque, anche sotto questo profilo la censura è infondata non essendo consentito nel giudizio di legittimità effettuare un diverso bilanciamento dei contrapposti inadempimenti, anche volendo ammettere un (non dimostrato) inadempimento dell’amministrazione circostanza del tutto esclusa dalla Corte d'Appello con insindacabile giudizio di merito. Deve richiamarsi in proposito l’orientamento del tutto consolidato di questa Corte secondo il quale: Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causal ità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale ( ex plurimis Sez.3, Sent . n. 13840 del 2010 , Sez. 2, Sent. n. 11784 del 2000) . Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione degli articoli 1458 c.c. nonché dei principi in tema di restituito in integrum in caso di risoluzione del contratto d’appalto in subordine violazione dell’obbligo di motivazione omesso esame circa fatto per il giudizio La censura si appunta sul rigetto del la domanda della ricorrente di restituzione del controvalore economico delle ingenti prestazioni eseguite in favore del Ministero e comunque delle quali l’amministrazione si è giovata. La restitutio in integrum opera anche nei confronti dell’appaltatore inadempiente che ha diritto a percepire comunque il controvalore economico delle opere anche solo in parte realizzate di cui si sia giovat a la committenza. Tale diritto non opera, secondo la ricorrente,solo in caso di totale “inesecuzione” delle opere, mentre è n ecessario verificare le ragioni dell'inadempimento e l'utilità o utilizzabilità in concreto delle opere comunque realizzate. Tale accertamento ancorché di carattere fattuale deve necessariamente essere svolto mentre nella specie mancherebbe…. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La censura è del tutto generica e priva di ogni riferimento alle effettive opere poste in essere e alla loro effettiva utilizzabilità o utilità per l’amministrazione. Il M inistero resistente evidenzia che la parziale realizzazione delle opere senza previa approvazione del M inistero ha determinato una situazione disastrosa con impatto ambientale fortemente negativo a causa del disboscamento di circa 2500 ettari con compromissione dell'equilibrio ecologico e idrogeologico dei dipartimenti del [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 e di Nabaiji con conseguenze gravose in termini di piene ed inondazioni fino alla vicina Mauritania. La società ricorrente non offre alcuna replica neanche con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. a tali affermazioni. Già solo per questo motivo la censura è inammissibile non essendo dedotta alcuna effettiva utilità per la committenza in relazione alle opere realizzate in assenza di un progetto di massima e di un progetto esecutivo regolarmente approvato mentre l ’effetto restitutorio è invocabile solo per le opere che abbiano pienamente soddisfatto le ragioni del committente e risultino conformi al contratto. Non è possibile, in ogni caso, sindacare l’affermazione in fatto della Corte d'Appello secondo la quale trattandosi di lavori privi sin dall’origine del necessario supporto progettuale ed autorizzatorio, gli stessi sono del tutto inutilizzabili e non qualificabili neppure parzialmente come satisfattivi dell’interesse del committente al cui patrimonio alcuna attività deve ritenersi acquisita. 3. Il ricorso è rigettato. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2019n. 10012 sez. S2 -ud. 30/05/2023 La Corte rigetta il ricorso e c ondanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti de