CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 gennaio 2024
Cassazione n. 30573/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e letto il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza, emessa il 22/12/2023 (dep. 03/01/2024), ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Roma, che ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di rapina aggravata. 2. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto dall'imputato personalmente. A seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14