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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 20679/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2422/2018r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] n. 185, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] S. Sossio n. 30, Frattamaggiore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napolin. 5611/2017 pubblicata in data 17/07/2017, n.r.g. 2535/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-I ricorrenti indicati in epigrafe erano stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA] con contratto di formazione e lavoro in essere alla data del 25/07/1997.

Il loro rapporto di lavoro era stato poi trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

OGGETTO: lavoro privato - autoferrotranvieri assunti con c.f.l. poi trasformato - terzo elemento salariale [OSCURATO:SOCIETA] non aveva loro corrisposto il “terzo elemento” quale voce retributiva soppressa dal ccnl 25/07/1997, ma conservata per i dipendenti “già in forza a tempo indeterminato” a quella data.

Adìvano pertanto il Tribunale di Napoli per ottenere l’accertamento del loro diritto a percepire tale voce retributivae la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle relative differenze retributive. 2.-Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale rigettava l’appello dei lavoratori.

A sostegno della sua decisione la Corte d’Appello affermava: a) ci si discosta consapevolmente dall’orientamento di legittimità, espresso da Cass. n. 13496/2014 e da Cass. n. 10684/2016, e si richiamano precedenti propri di questa Corte ai sensi dell’art. 118 disp.att.c.p.c.; b) certamente gli appellanti erano in servizio alla data del 25/07/1997; c) il ccnl 12/03/1980, all’art. 1, disciplinava la struttura della retribuzione per gli autoferrotranvieri, prevedendo anche le “competenze accessorie unificate” e i “trattamenti sostitutivi”; d) l’accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’art. 7 disciplinava la retribuzione spettante agli assunti con contratto di formazione e lavoro e prevedeva che a loro spettassero solo alcune voci, fra le quali non erano previste né le “competenze accessorie unificate”, né i “trattamenti sostitutivi”, fra i quali, in particolare, il c.d. terzo elemento, di cui gli appellanti non hanno infatti fruito durante il periodo di formazione; e) dunque gli appellanti non hanno mai percepito tale elemento retributivo e quindi non rientrano nella platea di coloro che, a seguito della soppressione di tale voce (ad opera del ccnl 1997), sarebbero stati colpiti da una diminuzione del trattamento retributivo complessivo; f) per tale ragione, dunque, essi non erano neppure destinatari di quelle disposizioni che miravano a mantenere quei valori mediante la confluenza delle voci soppresse (fra cui appunto il c.d. terzo elemento) nei trattamenti sostitutivi;g) l’esclusione degli assunti con c.f.l. non invol ge un problema di maggiore o minore anzianità di servizio, bensì il diverso problema della legittimità di un livello retributivo minore a parità di mansioni per quei lavoratori che siano stati assunti con c.f.l. poi trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; h) ebbene, proprio Cass. n. 15878/2004 ha affermato che la valutazione dell’adeguatezza della retribuzione ex art. 36 cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi ed istituti contrattuali, poiché è sempre salva la specifica disciplina dettata da norme di legge o contrattuali; i) la stessa Suprema Corte sez. un. n. 20074/2010 ha altresì affermato che l’illegittimità della clausola di sterilizzazione del periodo lavorativo ai fini degli scatti di anzianità è compatibile con la legittimità del c.d. salario di ingresso prolungato, ossia protratto anche in un periodo successivo alla conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; j) è certo che nei confronti dei dipendenti assunti con c.f.l. l’esclusione del c.d. terzo elemento non viola in alcun modo il principio di intangibilità della retribuzione, poiché essi non avrebbero in alcun modo subito una decurtazione della retribuzione in godimento; k) tale conclusione non lede l’anzianità di servizi o dei lavoratori assunti con c.f.l., né il valore degli scatti di anzianità loro spettanti, ma concerne unicamente la composizione del trattamento economico; l) dunque risulta rispettata la norma inderogabile di cui all’art. 3, co. 5, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984; m)la controversia, infatti, non attiene al riconoscimento del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, né ad una previsione contrattual- collettiva che preveda una progressione economica legata all’anzianità di servizio; n) persino ai fini del computo del t.f.r. la minore quota maturata durante il periodo di svolgimento del c.f.l. potrebbe essere influenzata dalle minori retribuzioni percepite ratione temporis, sicché la somma finale spettante a titolo di t.f.r. sarebbe di importo certo minore rispetto ad altri dipendenti con pari anzianità di servizio (ma assunti ab initio a tempo indeterminato), senza che per questo possa ipotizzarsi una violazione dell’anzianità complessiva garantita al lavoratore; o) anche le direttive comunitarie tutel ano unicamente l’anzianità di servizio dei dipendenti assunti con c.f.l., senza che da tali fonti possa derivare un’illegittimità della previsione di trattamenti economici ridotti durante il periodo di formazione, ovvero della disciplina del mantenimento dell’ammontare monetario di determinate voci anche dopo la loro soppressione, le cui scelte sono riservate all’autonomia collettiva; p) nel caso in esame la controversia attiene ad un istituto contrattuale la cui erogazione non trova fondamento nell’anzianità di servizio e quindi non possono trovare applicazione i principi affermati dalla Corte di Cassazione a sezioni unite; q) poiché le somme di cui i lavoratori chiedono il riconoscimento non erano mai entrate a far parte del loro patrimonio, neppure è a parlare di diritti quesiti; r) neppure sussiste una discriminazione in danno dei dipendenti assunti a seguito di trasformazione dell’originario contratto di formazione e lavoro, poiché non hanno subìto alcuna decurtazione del trattamento retributivo inessere. 4.- Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori, affidato a due motivi proposti congiuntamente. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.-I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con due motivi, proposti congiuntamente ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 3, co. 5, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984 e dell’art. 12 disp.prel.c.c., nonché omesso esame di un fattodecisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti.

Ripropongono l’interpretazione complessiva dell’art. 3 cit. già sostenuta nei precedenti gradi di giudizio, anche alla luce della direttiva europea sul lavoro a tempo determinato.

Invocano alcuni precedenti di questa Cote (Cass. 16680/2016; Cass. n. 8590/2017; Cass. n. 8703/2017).Quindi chiedono la cassazione senza rinvio e la decisione del merito, con accoglimento della loro domanda e la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 2.608,90.

Il motivo dell’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. è inammissibile, in quanto non è stato in alcun modo sviluppato e argomentato.

Il motivo di “violazione e falsa applicazione” dell’art. 3 cit. è infondato.

L’orientamento più recente di questa Corte – al quale si intende dare continuità – è nel senso per cui “Non integrano violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio” (Cass. n. 23330/2021 e più di recente Cass. n. 673/2023).

In tutti i precedenti più recenti questa Corte ha evidenziato che con riguardo agli elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri (le competenze accessorie unificate, c.d.

CAU e il c.d. nuovo terzo elemento salariale), la contrattazione collettiva ha soppresso alcune di tali voci (in parte, riducendone il valore), preservando il valore preesistente in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano sino al momento della soppressione, allo specifico scopo di evitare che i medesimi subissero una improvvisa decurtazione della retribuzione.

In questi i casi sono stati esclusi -dalla garanzia di mantenimento del livello retributivo goduto - coloro che, alla data della stip ula dei relativi accordi collettivi, erano in servizio con contratto di formazione lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento.

E ciò, non perché dopo la trasformazione del contratto possa essere disconosciuta l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di formazione, ma perché quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione agli stessi erogata.

Pertanto, nel momento in cui quegli elementi sono stati totalmente (nel caso del c.d. terzo elemento) o parzialmente(nel caso delle c.d.

CAU) soppressi, non si profilava, nei confronti dei medesimi, alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da mantenere o da conservare.

Le considerazioni che precedono sono del tutto in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20074/2010) ed esprimono un principio di diritto conforme alla disciplina comunitaria dettata in materia di contratti a tempo determinato, di cui il contratto di formazione e lavoro rappresenta una species, in quan to la fattispecie controversa non riguarda un'indennità il cui riconoscimento trovi titolo nell'anzianità di servizio.

Inoltre, la clausola 2, punto 2, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18/03/1999 e inserito nell'ambito della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del 28/06/1999) conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità in ordine all'applicazione dell'Accordo quadro ai "rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato" nonché ai "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici" (sentenza CGUE Adeneler, p. 57; Sibilio, pp. 52 e 53; Della Rocca, p. 35).

L’esistenza di contrastanti pronunzie di questa Corte all’epoca di proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2422/2018r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] n. 185, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] S. Sossio n. 30, Frattamaggiore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napolin. 5611/2017 pubblicata in data 17/07/2017, n.r.g. 2535/2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-I ricorrenti indicati in epigrafe erano stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA] con contratto di formazione e lavoro in essere alla data del 25/07/1997. Il loro rapporto di lavoro era stato poi trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. OGGETTO: lavoro privato - autoferrotranvieri assunti con c.f.l. poi trasformato - terzo elemento salariale [OSCURATO:SOCIETA] non aveva loro corrisposto il “terzo elemento” quale voce retributiva soppressa dal ccnl 25/07/1997, ma conservata per i dipendenti “già in forza a tempo indeterminato” a quella data. Adìvano pertanto il Tribunale di Napoli per ottenere l’accertamento del loro diritto a percepire tale voce retributivae la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle relative differenze retributive. 2.-Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda. 3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale rigettava l’appello dei lavoratori. A sostegno della sua decisione la Corte d’Appello affermava: a) ci si discosta consapevolmente dall’orientamento di legittimità, espresso da Cass. n. 13496/2014 e da Cass. n. 10684/2016, e si richiamano precedenti propri di questa Corte ai sensi dell’art. 118 disp.att.c.p.c.; b) certamente gli appellanti erano in servizio alla data del 25/07/1997; c) il ccnl 12/03/1980, all’art. 1, disciplinava la struttura della retribuzione per gli autoferrotranvieri, prevedendo anche le “competenze accessorie unificate” e i “trattamenti sostitutivi”; d) l’accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’art. 7 disciplinava la retribuzione spettante agli assunti con contratto di formazione e lavoro e prevedeva che a loro spettassero solo alcune voci, fra le quali non erano previste né le “competenze accessorie unificate”, né i “trattamenti sostitutivi”, fra i quali, in particolare, il c.d. terzo elemento, di cui gli appellanti non hanno infatti fruito durante il periodo di formazione; e) dunque gli appellanti non hanno mai percepito tale elemento retributivo e quindi non rientrano nella platea di coloro che, a seguito della soppressione di tale voce (ad opera del ccnl 1997), sarebbero stati colpiti da una diminuzione del trattamento retributivo complessivo; f) per tale ragione, dunque, essi non erano neppure destinatari di quelle disposizioni che miravano a mantenere quei valori mediante la confluenza delle voci soppresse (fra cui appunto il c.d. terzo elemento) nei trattamenti sostitutivi;g) l’esclusione degli assunti con c.f.l. non invol ge un problema di maggiore o minore anzianità di servizio, bensì il diverso problema della legittimità di un livello retributivo minore a parità di mansioni per quei lavoratori che siano stati assunti con c.f.l. poi trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; h) ebbene, proprio Cass. n. 15878/2004 ha affermato che la valutazione dell’adeguatezza della retribuzione ex art. 36 cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi ed istituti contrattuali, poiché è sempre salva la specifica disciplina dettata da norme di legge o contrattuali; i) la stessa Suprema Corte sez. un. n. 20074/2010 ha altresì affermato che l’illegittimità della clausola di sterilizzazione del periodo lavorativo ai fini degli scatti di anzianità è compatibile con la legittimità del c.d. salario di ingresso prolungato, ossia protratto anche in un periodo successivo alla conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; j) è certo che nei confronti dei dipendenti assunti con c.f.l. l’esclusione del c.d. terzo elemento non viola in alcun modo il principio di intangibilità della retribuzione, poiché essi non avrebbero in alcun modo subito una decurtazione della retribuzione in godimento; k) tale conclusione non lede l’anzianità di servizi o dei lavoratori assunti con c.f.l., né il valore degli scatti di anzianità loro spettanti, ma concerne unicamente la composizione del trattamento economico; l) dunque risulta rispettata la norma inderogabile di cui all’art. 3, co. 5, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984; m)la controversia, infatti, non attiene al riconoscimento del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, né ad una previsione contrattual- collettiva che preveda una progressione economica legata all’anzianità di servizio; n) persino ai fini del computo del t.f.r. la minore quota maturata durante il periodo di svolgimento del c.f.l. potrebbe essere influenzata dalle minori retribuzioni percepite ratione temporis, sicché la somma finale spettante a titolo di t.f.r. sarebbe di importo certo minore rispetto ad altri dipendenti con pari anzianità di servizio (ma assunti ab initio a tempo indeterminato), senza che per questo possa ipotizzarsi una violazione dell’anzianità complessiva garantita al lavoratore; o) anche le direttive comunitarie tutel ano unicamente l’anzianità di servizio dei dipendenti assunti con c.f.l., senza che da tali fonti possa derivare un’illegittimità della previsione di trattamenti economici ridotti durante il periodo di formazione, ovvero della disciplina del mantenimento dell’ammontare monetario di determinate voci anche dopo la loro soppressione, le cui scelte sono riservate all’autonomia collettiva; p) nel caso in esame la controversia attiene ad un istituto contrattuale la cui erogazione non trova fondamento nell’anzianità di servizio e quindi non possono trovare applicazione i principi affermati dalla Corte di Cassazione a sezioni unite; q) poiché le somme di cui i lavoratori chiedono il riconoscimento non erano mai entrate a far parte del loro patrimonio, neppure è a parlare di diritti quesiti; r) neppure sussiste una discriminazione in danno dei dipendenti assunti a seguito di trasformazione dell’originario contratto di formazione e lavoro, poiché non hanno subìto alcuna decurtazione del trattamento retributivo inessere. 4.- Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori, affidato a due motivi proposti congiuntamente. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.-I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con due motivi, proposti congiuntamente ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 3, co. 5, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984 e dell’art. 12 disp.prel.c.c., nonché omesso esame di un fattodecisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti. Ripropongono l’interpretazione complessiva dell’art. 3 cit. già sostenuta nei precedenti gradi di giudizio, anche alla luce della direttiva europea sul lavoro a tempo determinato. Invocano alcuni precedenti di questa Cote (Cass. 16680/2016; Cass. n. 8590/2017; Cass. n. 8703/2017).Quindi chiedono la cassazione senza rinvio e la decisione del merito, con accoglimento della loro domanda e la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 2.608,90. Il motivo dell’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. è inammissibile, in quanto non è stato in alcun modo sviluppato e argomentato. Il motivo di “violazione e falsa applicazione” dell’art. 3 cit. è infondato. L’orientamento più recente di questa Corte – al quale si intende dare continuità – è nel senso per cui “Non integrano violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio” (Cass. n. 23330/2021 e più di recente Cass. n. 673/2023). In tutti i precedenti più recenti questa Corte ha evidenziato che con riguardo agli elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri (le competenze accessorie unificate, c.d. CAU e il c.d. nuovo terzo elemento salariale), la contrattazione collettiva ha soppresso alcune di tali voci (in parte, riducendone il valore), preservando il valore preesistente in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano sino al momento della soppressione, allo specifico scopo di evitare che i medesimi subissero una improvvisa decurtazione della retribuzione. In questi i casi sono stati esclusi -dalla garanzia di mantenimento del livello retributivo goduto - coloro che, alla data della stip ula dei relativi accordi collettivi, erano in servizio con contratto di formazione lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento. E ciò, non perché dopo la trasformazione del contratto possa essere disconosciuta l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di formazione, ma perché quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione agli stessi erogata. Pertanto, nel momento in cui quegli elementi sono stati totalmente (nel caso del c.d. terzo elemento) o parzialmente(nel caso delle c.d. CAU) soppressi, non si profilava, nei confronti dei medesimi, alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da mantenere o da conservare. Le considerazioni che precedono sono del tutto in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20074/2010) ed esprimono un principio di diritto conforme alla disciplina comunitaria dettata in materia di contratti a tempo determinato, di cui il contratto di formazione e lavoro rappresenta una species, in quan to la fattispecie controversa non riguarda un'indennità il cui riconoscimento trovi titolo nell'anzianità di servizio. Inoltre, la clausola 2, punto 2, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18/03/1999 e inserito nell'ambito della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del 28/06/1999) conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità in ordine all'applicazione dell'Accordo quadro ai "rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato" nonché ai "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici" (sentenza CGUE Adeneler, p. 57; Sibilio, pp. 52 e 53; Della Rocca, p. 35). L’esistenza di contrastanti pronunzie di questa Corte all’epoca di proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1
Sentenza Cassazione n. 20679/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris