CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 12873/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione dell'art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione posta a base del mancato riconoscimento dello stato di necessità, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente argomentato sulla non configurabilità della scriminante, in considerazione del fatto che la condotta illecita non ha trovato fondamento nella necessità di sottrarsi ad un pericolo imminente ma nella volontà di risolvere il problema abitativo conseguente alle difficili condizioni economiche in cui versava il ricorrente (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520 - 01). rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la mancata sussistenza dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. (vedi pagg. 3-5 della sentenza impugnata): tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla restituzione dell'immobile abusivamente occupato, non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. In tal caso le censure dedotte per la prima volta nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]