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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 14367/2026

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posto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria depositata il 19 marzo 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro che, in riforma dell'originaria condanna, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia; - che la difesa dell'imputato ha depositato, il 19 febbraio 2026, una memoria con la quale si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso della parte civile, con condanna alla rifusione delle spese sostenute; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle fonti dichiarative e violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata - è, in questa sede, indeducibile, risolvendosi in una lettura alternativa delle fonti probatorie e postulando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, esulando, com'è noto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che non può essere accolta la richiesta avanzata dall'imputato di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sussistendo giustificati motivi per l'integrale compensazione in ragione dell'originaria condanna, successivamente riformata in appello; PQM D P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "dente le bkr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria depositata il 19 marzo 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro che, in riforma dell'originaria condanna, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia; - che la difesa dell'imputato ha depositato, il 19 febbraio 2026, una memoria con la quale si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso della parte civile, con condanna alla rifusione delle spese sostenute; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle fonti dichiarative e violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata - è, in questa sede, indeducibile, risolvendosi in una lettura alternativa delle fonti probatorie e postulando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, esulando, com'è noto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che non può essere accolta la richiesta avanzata dall'imputato di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sussistendo giustificati motivi per l'integrale compensazione in ragione dell'originaria condanna, successivamente riformata in appello; PQM D P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "dente le bkr
Sentenza Cassazione n. 14367/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris