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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10636/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17097/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] PROTEZIONE CIVILE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- 9f31}- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (BRRNTN73M28H5010), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] SRL, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1922/2021 depositata il 15/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] della Protezione civile (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) con contratto 566 in data 7/12/2005 affidò alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito SOREM) il servizio di gestione operativa e logistica per la durata di nove anni decorrenti dal 22 gennaio 2006 di 16 velivoli [OSCURATO:PERSONA]-415 con il compito operativo primario di espletare il servizio antincendio boschivo, spargimento di sostanze, trasporto e soccorso per un corrispettivo annuale di C 38.822.510,00 più rimborso spese variabile in totale 352.426.590,00 per tutta la durata del rapporto.

Successivamente dopo i primi anni di rapporto, a maggio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] sospese i pagamenti delle prestazioni contrattualmente previste contestando presunte inadempienze e carenze nella gestione operativa e logistica della flotta ed emise in data 4/11/2010 il decreto 7412 di risoluzione formale del contratto.

La SOREM convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] della Protezione civile (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) per sentir dichiarare invalida la risoluzione del contratto numero 566 del 7/12/2005 ed ogni atto collegato, come comunicato da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 4/11/2010, per difetto di presupposti contrattuali e di legge e sentir dichiarare la risoluzione del medesimo contratto ex art. 1453 cc per fatto e colpa di [OSCURATO:PERSONA] e sentirla condannare al pagamento della somma di C 93.061.906,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per la perdita di utile nonché della somma di C 70.000.000,00 a titolo di corrispettivi non pagati per le prestazioni già eseguite dopo la comunicata risoluzione del 4/11/2010.

Intervenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa chiedendo che fosse accertata la contrarietà a buona fede dell'escussione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della polizza fideiussoria emessa in suo favg're a garanzia delle obbligazioni di Sorem. pTh Intervennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socia della della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] spa cessionaria del credito vantato da Sorem di euro 19.856.012,32 per il quale era stato emesso decreto ingiuntivo al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione Il Tribunale di Roma previo espletamento di CTU accolse la domanda di Sorem e, dichiarata la illegittimità della risoluzione contrattuale, condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla ricorrente la somma di € 6.772.921,10 a titolo di corrispettivo a fronte di prestazioni rese in esecuzione dell'appalto oltre ex dlgs 231/2002 dal 90 0 giorno dalla data di ricezione delle singole fatture al saldo.

La Corte di Appello di Roma, su appello di [OSCURATO:PERSONA], confermò la sentenza di primo grado e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme ivi previste.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi.

La società [OSCURATO:PERSONA] srl in qualità di cessionaria del credito del [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] spa resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 comma 6, Cost., degli artt. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto la motivazione dei giudici d'appello risulta inesistente o meramente apparente o comunque del tutto inidonea ad assolvere la funzione di esplicitare le funzioni della decisione, nella parte in cui è stato rigettato il primo motivo d'appello.

Con la seconda censura, si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., perché il giudice di secondo grado ha erroneamente dichiarato inammissibili le censure sollevate dal ricorrente in appello per assenza del requisito della specificità dei motivi.Con il terzo motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché dell'art. 111 comma 6, Cost. degli artt. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto i giudici d'appello si sono limitati dichiarare inammissibile il terzo motivo di appello della ricorrente, diretto a censurare la quantificazione del danno operata dal Tribunale sulla base della CTU, adducendo come unica motivazione il "difetto di specificità".

L'appello principale merita di essere accolto.

Il primo motivo risulta, infatti, fondato, assorbiti gli altri.

In tema di contenuto della sentenza, questa Corte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022) ha invero affermato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass.

SSUU22232/2016; Cass. 8053/2014).

Va altresì ricordato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019) che « è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione».

Pertanto, «il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito» (Sez.

L -, Ordinanza n. 3819 de114/02/2020).

La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle anomalie argomentative individuate in suddetti arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di "motivazione apparente" e ponendosi al di sotto del "minimo costituzionale" per una serie di ragioni.

Infatti in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del di. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

Tale contenuto minimo dell'iter motivazionale della decisione è individuabile nelle sole ipotesi — che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente», di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un «fatto storico», che abbia formato oggetto dì discussione e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., 12/10/2017, n. 23940; Cass. 22598/2018; Cass. 7090/2022).

Nella specie, la Corte territoriale non considera il f o storico costituito dalle vicende penali del legale rappresentante della società SOREM (appaltatrice di servizi), sebbene queste avessero comportato il sequestro penale delle azioni societarie, affidate ad un custode, con evidenti ricadute sul rapporto in corso.

Tanto che — nel decreto di risoluzione del contratto, emesso dalla p.a. il 4 novembre 2010 (nella parte qua riprodotto nel ricorso) — tali vicende erano state poste a fondamento del provvedimento suindicato, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dalla Corte d'appello.

Il decreto di risoluzione richiamava, poi, la situazione debitoria della SOREM nei confronti della società Bomardier, con conseguente fermo dei ricambi degli aerei da manutenere, come da nota della fornitrice riprodotta nel ricorso, e contenente la chiara indicazione del blocco dei ricambi operato dalla fornitrice medesima non pagata, e nella quale si richiama, altresì, l'art. 25 del contratto di appalto, secondo cui l'amministrazione committente si riservava la risoluzione «qualora le operazioni di manutenzione siano ingiustificatamente ritardate o omesse».

La sentenza sul punto è erronea, poiché ritiene il motivo di appello dell'amministrazione inammissibile ex art. 342 c.p.c., senza valutare le specifiche doglianze contenute nel relativo motivo di appello, sull'apodittica affermazione che il gravame, sul punto, conterrebbe solo «una generica reiterazione dell'originario assunto».

Tale motivazione, oltre che meramente apparente, in quanto non si confronta affatto con la censura, tutt'altro che generica, è anche errata in diritto.

Ed invero, ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass.S.U. 28057/2008; Cass.25218/2011; Cass. 2814/2016; Cass. 3691/2021).

La decisione del motivo di appello in esame nel merito, effettuata dalla Corte ad abundantiam è del tutto irrilevante per la decisione, per cui il ricorso sul punto è carente di interesse (Cass. 11675/2020; Cass.S.U. 2155/2021).

E' rilevante anche l'omesso esame della situazione debitoria dell'appaltatrice nei confronti dell'hotel di [OSCURATO:PERSONA], in quanto anche il mancato pagamento di un credito di non ingente importo evidenzia lo stato di decozione della SOREM, difatti successivamente fallita.

La Corte ha anche omesso di considerare la nota del 25 ottobre 2010, che evidenziava l'incapacità della SOREM di assicurare «la regolare turnazione di equipaggi e tecnici presso le basi di [OSCURATO:PERSONA] e Genova«, fatto anch'esso tale da evidenziare l'inadempimento della medesima giustificativo della risoluzione.

In definitiva, le considerazioni della Corte territoriale che potevano, al massimo, costituire materiale di base per una serie di successive argomentazioni idonee a sorreggere la decisione non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal giudici per risolverla.

Per quanto sopra deve essere accolto il primo motivo di ricorso mentre il secondo e il terzo motivo restano assorbiti e cassato il provvedimento impugnato.

P .Q.

M. Accoglie 41..1.4«egigge il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17097/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] PROTEZIONE CIVILE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- 9f31}- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (BRRNTN73M28H5010), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] SRL, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1922/2021 depositata il 15/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] della Protezione civile (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) con contratto 566 in data 7/12/2005 affidò alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito SOREM) il servizio di gestione operativa e logistica per la durata di nove anni decorrenti dal 22 gennaio 2006 di 16 velivoli [OSCURATO:PERSONA]-415 con il compito operativo primario di espletare il servizio antincendio boschivo, spargimento di sostanze, trasporto e soccorso per un corrispettivo annuale di C 38.822.510,00 più rimborso spese variabile in totale 352.426.590,00 per tutta la durata del rapporto. Successivamente dopo i primi anni di rapporto, a maggio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] sospese i pagamenti delle prestazioni contrattualmente previste contestando presunte inadempienze e carenze nella gestione operativa e logistica della flotta ed emise in data 4/11/2010 il decreto 7412 di risoluzione formale del contratto. La SOREM convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] della Protezione civile (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) per sentir dichiarare invalida la risoluzione del contratto numero 566 del 7/12/2005 ed ogni atto collegato, come comunicato da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 4/11/2010, per difetto di presupposti contrattuali e di legge e sentir dichiarare la risoluzione del medesimo contratto ex art. 1453 cc per fatto e colpa di [OSCURATO:PERSONA] e sentirla condannare al pagamento della somma di C 93.061.906,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per la perdita di utile nonché della somma di C 70.000.000,00 a titolo di corrispettivi non pagati per le prestazioni già eseguite dopo la comunicata risoluzione del 4/11/2010. Intervenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa chiedendo che fosse accertata la contrarietà a buona fede dell'escussione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della polizza fideiussoria emessa in suo favg're a garanzia delle obbligazioni di Sorem. pTh Intervennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socia della della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] spa cessionaria del credito vantato da Sorem di euro 19.856.012,32 per il quale era stato emesso decreto ingiuntivo al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione Il Tribunale di Roma previo espletamento di CTU accolse la domanda di Sorem e, dichiarata la illegittimità della risoluzione contrattuale, condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla ricorrente la somma di € 6.772.921,10 a titolo di corrispettivo a fronte di prestazioni rese in esecuzione dell'appalto oltre ex dlgs 231/2002 dal 90 0 giorno dalla data di ricezione delle singole fatture al saldo. La Corte di Appello di Roma, su appello di [OSCURATO:PERSONA], confermò la sentenza di primo grado e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme ivi previste. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] srl in qualità di cessionaria del credito del [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] spa resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 comma 6, Cost., degli artt. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto la motivazione dei giudici d'appello risulta inesistente o meramente apparente o comunque del tutto inidonea ad assolvere la funzione di esplicitare le funzioni della decisione, nella parte in cui è stato rigettato il primo motivo d'appello. Con la seconda censura, si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., perché il giudice di secondo grado ha erroneamente dichiarato inammissibili le censure sollevate dal ricorrente in appello per assenza del requisito della specificità dei motivi.Con il terzo motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché dell'art. 111 comma 6, Cost. degli artt. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto i giudici d'appello si sono limitati dichiarare inammissibile il terzo motivo di appello della ricorrente, diretto a censurare la quantificazione del danno operata dal Tribunale sulla base della CTU, adducendo come unica motivazione il "difetto di specificità". L'appello principale merita di essere accolto. Il primo motivo risulta, infatti, fondato, assorbiti gli altri. In tema di contenuto della sentenza, questa Corte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022) ha invero affermato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. SSUU22232/2016; Cass. 8053/2014). Va altresì ricordato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019) che « è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione». Pertanto, «il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito» (Sez. L -, Ordinanza n. 3819 de114/02/2020). La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle anomalie argomentative individuate in suddetti arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di "motivazione apparente" e ponendosi al di sotto del "minimo costituzionale" per una serie di ragioni. Infatti in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del di. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. Tale contenuto minimo dell'iter motivazionale della decisione è individuabile nelle sole ipotesi — che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente», di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un «fatto storico», che abbia formato oggetto dì discussione e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., 12/10/2017, n. 23940; Cass. 22598/2018; Cass. 7090/2022). Nella specie, la Corte territoriale non considera il f o storico costituito dalle vicende penali del legale rappresentante della società SOREM (appaltatrice di servizi), sebbene queste avessero comportato il sequestro penale delle azioni societarie, affidate ad un custode, con evidenti ricadute sul rapporto in corso. Tanto che — nel decreto di risoluzione del contratto, emesso dalla p.a. il 4 novembre 2010 (nella parte qua riprodotto nel ricorso) — tali vicende erano state poste a fondamento del provvedimento suindicato, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dalla Corte d'appello. Il decreto di risoluzione richiamava, poi, la situazione debitoria della SOREM nei confronti della società Bomardier, con conseguente fermo dei ricambi degli aerei da manutenere, come da nota della fornitrice riprodotta nel ricorso, e contenente la chiara indicazione del blocco dei ricambi operato dalla fornitrice medesima non pagata, e nella quale si richiama, altresì, l'art. 25 del contratto di appalto, secondo cui l'amministrazione committente si riservava la risoluzione «qualora le operazioni di manutenzione siano ingiustificatamente ritardate o omesse». La sentenza sul punto è erronea, poiché ritiene il motivo di appello dell'amministrazione inammissibile ex art. 342 c.p.c., senza valutare le specifiche doglianze contenute nel relativo motivo di appello, sull'apodittica affermazione che il gravame, sul punto, conterrebbe solo «una generica reiterazione dell'originario assunto». Tale motivazione, oltre che meramente apparente, in quanto non si confronta affatto con la censura, tutt'altro che generica, è anche errata in diritto. Ed invero, ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass.S.U. 28057/2008; Cass.25218/2011; Cass. 2814/2016; Cass. 3691/2021). La decisione del motivo di appello in esame nel merito, effettuata dalla Corte ad abundantiam è del tutto irrilevante per la decisione, per cui il ricorso sul punto è carente di interesse (Cass. 11675/2020; Cass.S.U. 2155/2021). E' rilevante anche l'omesso esame della situazione debitoria dell'appaltatrice nei confronti dell'hotel di [OSCURATO:PERSONA], in quanto anche il mancato pagamento di un credito di non ingente importo evidenzia lo stato di decozione della SOREM, difatti successivamente fallita. La Corte ha anche omesso di considerare la nota del 25 ottobre 2010, che evidenziava l'incapacità della SOREM di assicurare «la regolare turnazione di equipaggi e tecnici presso le basi di [OSCURATO:PERSONA] e Genova«, fatto anch'esso tale da evidenziare l'inadempimento della medesima giustificativo della risoluzione. In definitiva, le considerazioni della Corte territoriale che potevano, al massimo, costituire materiale di base per una serie di successive argomentazioni idonee a sorreggere la decisione non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal giudici per risolverla. Per quanto sopra deve essere accolto il primo motivo di ricorso mentre il secondo e il terzo motivo restano assorbiti e cassato il provvedimento impugnato. P .Q. M. Accoglie 41..1.4«egigge il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa compo
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