CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 36367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22 l.fall. –inammissibilità –condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - R.G.N.15570/2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15570-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 325/15 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Ric. 2021 n. 15570 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- avverso il decreto n. E.F. 52873/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 04/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] EG avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma ne aveva respinto il ricorsoda essa proposto nel 2018 per la dichiarazione di fallimento “in estensione”, ex art. 147, comma 5, l.fall., della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rispetto al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (dichiarato nel 2015 dallo stessoTribunale di Roma) – c he poi aveva spiegato intervento ad adiuvandum – sul presupposto dell’esistenza di un’unica realtà imprenditoriale di cui avrebbe fatto parte anche una terza società ([OSCURATO:SOCIETA].); 1.1. – la [OSCURATO:PERSONA] EG ha impugnato la suddetta decisione con un motivo di ricorso per cassazione, cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, chiedendoanche la condanna alle spese ex art. 96, comma 3, c.p.c.; il [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese; 1.2. –a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio non partecipata; 1.3. – ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria . Considerato che: 2. – il ricorrente lamenta « Violazione e/o falsa applicazione del comma 7 dell’art. 16 bis del d.l. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 212, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della l. 24 dicembre 2012, n. 228, oltreché dell’art. 153 c.p.c.», nella parte in cui la corte d’appello ha accolto l’eccezione preliminare di decadenza formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per inosservanza del termine di trentagiorni per la proposizione del reclamo ex art. 22 l.fall., in difetto dei presupposti per l’invocata rimessione in termini; Ric. 2021 n. 15570 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- 3. –il ricorso è inammissibile poiché , per giurisprudenza consolidata di questa Corte, tanto il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, quanto il decreto che rigetta o dichiara inammissibile il relativo reclamo, sono provvedimenti privi dei caratteri di definitività (in quanto la domanda di apertura della procedura è riproponibile) e di decisorietà (in quanto non incidono su diritti soggettivi), quindi privi di attitudine al giudicato, essendo configurabile una mera preclusione di fattoin ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed alsuo stato di insolvenza, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazionead istanza di un diverso creditore, ovvero su istanza dello stesso creditore in base a elementi sopravvenuti, ovvero preesistenti ma non dedotti, e finanche di una prospettazione identica a quella respinta (ex multis, Cass. Sez. U, 26181/2006; Cass. 21834/2009, 23478/2011, 20297/2015, 16411/2018, 17836/2019, 15806/2021); 4. –segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo; 5. –sussistono le condizioni per la condanna della ricorrente a norma dell’art. 96, comma 3 c.p.c., come richiesto dalla controricorrente; 5.1. – il ricorso è stato infatti proposto avverso un provvedimento costantemente ritenuto non impugnabile per cassazione, in quanto privo di ogni carattere di decisorietà e definitività, da un consolidato e costante indirizzo interpretativo di questa Corte, senza che il ricorrente abbia compiuto un apprezzabile sforzo deduttivo per mettere seriamente in discussione,secondo innovativi e rigorosi criteri ermeneutici, già non esaminati, le ragioni che dovrebbero indurre a discostarsi da quel pacifico orientamentodi legittimità, così svelando un apprezzamento superficiale circa l’accoglibilitàdell’impugnazione proposta; 5.2. –in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., questa Corte ha già avuto modo di rilevare che costituisce indice di mala fede (per consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o colpa grave(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) – con conseguente sviamento del sistema giurisdizionale per abuso del diritto di impugnazione (Cass. Ric. 2021 n. 15570 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -4- 38528/2021, 28374/2022) – la proposizione di un ricorso per cassazione senza la spendita della «normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale, o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta » (Cass. 4430 /2022 ; conf.Cass. 16437/2022, 18512/2020 , 14035/2019, 17184/2019 ) , così come la «pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata», ovverola «manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero della palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione»(Cass. 15333/2020, 5725/2019, 29462/2018), senza che in tal caso sia necessaria la domanda di parte né la prova del danno(Cass. Sez. U, 22405/2018; Cass. 15209/2018, 33750/2022); 5.3. – la somma oggetto della conseguente condanna è determinata equitativamente inmisura pari al compenso liquidato a titolo di spese; 6. – ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co.1 - quater, d.P.R. n. 115 / 02 (Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in euro200,00 ed accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento, a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della somma determinata in euro3.300,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo