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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46461/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 62/RG 2 ,511 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione di cocaina a fini di spaccio.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo degli stessi motivi cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.

La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione nell'escludere che la droga fosse per uso personale, valorizzando i plurimi elementi, indicati a pag. 3 (primo tra tutti la suddivisione in dosi dello stupefacente, gli strumenti per il confezionamento ed una precisa contabilità oltre che banconote per 525 euro), dai quali evincere la detenzione a fini di spaccio della sostanza trovata in casa del ricorrente in cui era in detenzione domiciliare.

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 62/RG 2 ,511 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione di cocaina a fini di spaccio. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo degli stessi motivi cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione nell'escludere che la droga fosse per uso personale, valorizzando i plurimi elementi, indicati a pag. 3 (primo tra tutti la suddivisione in dosi dello stupefacente, gli strumenti per il confezionamento ed una precisa contabilità oltre che banconote per 525 euro), dai quali evincere la detenzione a fini di spaccio della sostanza trovata in casa del ricorrente in cui era in detenzione domiciliare. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensora [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46461/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris