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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 novembre 1988

Cassazione n. 07272/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1988, avverso la sentenza in data 15/01/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 15/01/2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, che, il precedente 26/05/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di illecita cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Monday, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt.192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e illogicità manifesta.

In particolare, assume che la Corte territoriale avrebbe confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine alla continuativa attività di cessione di stupefacenti formante oggetto di contestazione in assenza di un idoneo servizio di osservazione da parte del personale di polizia operante, non argomentando circa l'impossibilità di espletamento dell'anzidetta attività investigativa; avrebbe, inoltre, ritenuto che la sostanza ceduta dal predetto avesse natura di cocaina e fosse di non lieve entità ponderale in via meramente presuntiva, non essendo stati effettuati sequestri e avrebbe, da ultimo, interpretato le conversazioni captate come inerenti a traffici di droga a dispetto del loro non univoco significato.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art.192 cod. proc. pen., nonché di vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta in punto di denegato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per contraddittorietà nella parte giustificativa della mancanza di riscontri in esito all'esecuzione della perquisizione domiciliare e per travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni degli informatori.

Sostiene, in specie, che la Corte di appello bolognese, a fronte di elementi probatori alla cui stregua l'imputato avrebbe potuto ritenersi, al più, l'autore di modeste cessioni di stupefacenti a clienti tutt'altro che facoltosi, aveva negato ingiustificatamente l'invocata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ascrivendo, in maniera contraddittoria, alla sua scaltrezza il mancato rinvenimento di sostanze stupefacenti in esito alla perquisizione domiciliare e travisando il contenuto delle dichiarazioni rese dai consumatori, atteso che nessuno di essi l'aveva indicato come il proprio fornitore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Privo di pregio risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e illogicità manifesta, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine alla continuativa attività di spaccio di stupefacenti contestatagli a dispetto della mancata effettuazione di un'attività di osservazione, senza giustificare la ritenuta impossibilità del suo espletamento; avrebbe determinato, inoltre, in via presuntiva la tipologia e il valore ponderale della sostanza dallo stesso commercializzata e avrebbe inteso come riferite a traffici di stupefacenti le conversazioni captate nonostante l'intrinseca equivocità del loro significato.

In proposito, osserva il Collegio che la proposta doglianza risulta caratterizzata da un evidente difetto di specificità, che rende, in parte qua, inammissibile il gravame.

Ciò perché è di fatto riproposta una questione già devoluta illo tempore alla Corte di appello di Bologna e dai giudici di merito puntualmente esaminata e disattesa con motivazione coerente e adeguata (rinvenibile, segnatamente, alle pagg. 7, 8, 9 e 10 della decisione gravata), che, oltretutto, non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto che l'imputato fosse dedito a una fiorente attività di spaccio di stupefacenti in base all'interpretazione di plurime conversazioni telefoniche, spesso di significato univoco (così quelle contraddistinte dal progressivo n. 307, captata il 03/01/2019, dai progressivi nn. 25 e 32, captate 1'11/01/2019, dai progressivi nn. 129-137, captate il 14/01/2019 e dal progressivo n. 535, captata il 07/02/2019), a fronte delle quali il contestuale svolgimento di attività di pedinamento od osservazione da parte del personale di polizia - come peraltro adeguatamente evidenziato - sarebbe risultato quantomeno inutile, se non addirittura dannoso per il prosieguo delle indagini.

E un'analoga metodologia hanno adottato i giudici del merito con riguardo all'individuazione del tipo di sostanza commercializzata e alla determinazione dei suoi quantitativi, avendo ritenuto che si trattasse di cocaina, di valore ponderale tutt'altro che ridotto, in ragione del fatto che tale sostanza era spacciata al minuto dall'individuo con cui intercorrevano le comunicazioni telefoniche captate e che le forniture al predetto erano incessanti.

Con tale argomentato motivazionale non si confronta il ricorrente, che si limita, di fatto, a riproporre le lamentazioni in precedenza prospettate alla Corte distrettuale.

Orbene, è pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di doglianza non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, giusta il disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).

3. Palesemente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 192 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione, sostenendone la contraddittorietà e l'illogicità manifesta in punto di denegato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la contraddittorietà nella parte giustificativa della mancanza di riscontri in esito all'esecuzione della perquisizione domiciliare e la fallacia per travisamento della prova nella parte relativa alla valutazione alle dichiarazioni degli informatori.

Si ritiene, infatti, che anche le doglianze agitate con tale motivo siano caratterizzate da un evidente difetto di specificità, essendo riproposte questioni in precedenza già devolute alla Corte di appello di Bologna e da tale giudice accuratamente scrutinate e disattese con argomentato motivazionale adeguato e coerente (rinvenibile, in specie, alle pagg. 8, 9, 10 e 11 della decisione gravata), non sottoposto, peraltro, ad autonoma e idonea confutazione.

In particolare, la Corte territoriale, nell'escludere la configurabilità dell'ipotesi del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha condivisibilmente evidenziato che l'imputato, forte degli stabili rapporti intrattenuti con le proprie fonti di approvvigionamento, rappresentava per il connazionale dedito allo spaccio al minuto uno stabile fornitore della sostanza necessaria a soddisfare le richieste provenienti dalla vasta platea di consumatori finali, così denegando in radice la sussumibilità della condotta concretamente serbata nell'indicata, meno grave, fattispecie astratta.

L'asserto dei giudici di merito, come anticipato, non è stato in alcun modo confutato, sostanziandosi la doglianza in una mera riproposizione delle deduzioni formanti oggetto del secondo motivo di appello, cui fa da contorno l'allegazione di una congerie di massime estratte da pronunzie afferenti il tema di specie.

Egualmente aspecifiche risultano le censure incentrate sulla contraddittorietà dell'impianto motivo nella parte giustificativa della mancata acquisizione di riscontri in esito all'effettuazione della perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'imputato e sulla sua fallacia per travisamento della prova nella parte relativa alla valutazione alle dichiarazioni degli informatori, atteso che le stesse, anche in parte qua, risultano pedissequamente riproduttive di deduzioni effettuate con il secondo motivo di appello.

D'altro canto, non può non rilevarsi - ad ulteriore conforto della ritenuta manifesta infondatezza del motivo in disamina - che la motivazione della sentenza gravata risulta lineare e congrua laddove ascrive alla scaltrezza dell'imputato o a mera casualità il mancato rinvenimento, presso l'abitazione perquisita, dello strumentario di regola utilizzato per il confezionamento delle singole dosi e non appare inficiata da travisamento della prova nella parte in cui giustifica il mancato riconoscimento del predetto da parte degli acquirenti con la riscontrata assenza di contatti diretti tra le parti.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1988, avverso la sentenza in data 15/01/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15/01/2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, che, il precedente 26/05/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di illecita cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Monday, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt.192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e illogicità manifesta. In particolare, assume che la Corte territoriale avrebbe confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine alla continuativa attività di cessione di stupefacenti formante oggetto di contestazione in assenza di un idoneo servizio di osservazione da parte del personale di polizia operante, non argomentando circa l'impossibilità di espletamento dell'anzidetta attività investigativa; avrebbe, inoltre, ritenuto che la sostanza ceduta dal predetto avesse natura di cocaina e fosse di non lieve entità ponderale in via meramente presuntiva, non essendo stati effettuati sequestri e avrebbe, da ultimo, interpretato le conversazioni captate come inerenti a traffici di droga a dispetto del loro non univoco significato. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art.192 cod. proc. pen., nonché di vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta in punto di denegato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per contraddittorietà nella parte giustificativa della mancanza di riscontri in esito all'esecuzione della perquisizione domiciliare e per travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni degli informatori. Sostiene, in specie, che la Corte di appello bolognese, a fronte di elementi probatori alla cui stregua l'imputato avrebbe potuto ritenersi, al più, l'autore di modeste cessioni di stupefacenti a clienti tutt'altro che facoltosi, aveva negato ingiustificatamente l'invocata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ascrivendo, in maniera contraddittoria, alla sua scaltrezza il mancato rinvenimento di sostanze stupefacenti in esito alla perquisizione domiciliare e travisando il contenuto delle dichiarazioni rese dai consumatori, atteso che nessuno di essi l'aveva indicato come il proprio fornitore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e illogicità manifesta, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine alla continuativa attività di spaccio di stupefacenti contestatagli a dispetto della mancata effettuazione di un'attività di osservazione, senza giustificare la ritenuta impossibilità del suo espletamento; avrebbe determinato, inoltre, in via presuntiva la tipologia e il valore ponderale della sostanza dallo stesso commercializzata e avrebbe inteso come riferite a traffici di stupefacenti le conversazioni captate nonostante l'intrinseca equivocità del loro significato. In proposito, osserva il Collegio che la proposta doglianza risulta caratterizzata da un evidente difetto di specificità, che rende, in parte qua, inammissibile il gravame. Ciò perché è di fatto riproposta una questione già devoluta illo tempore alla Corte di appello di Bologna e dai giudici di merito puntualmente esaminata e disattesa con motivazione coerente e adeguata (rinvenibile, segnatamente, alle pagg. 7, 8, 9 e 10 della decisione gravata), che, oltretutto, non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto che l'imputato fosse dedito a una fiorente attività di spaccio di stupefacenti in base all'interpretazione di plurime conversazioni telefoniche, spesso di significato univoco (così quelle contraddistinte dal progressivo n. 307, captata il 03/01/2019, dai progressivi nn. 25 e 32, captate 1'11/01/2019, dai progressivi nn. 129-137, captate il 14/01/2019 e dal progressivo n. 535, captata il 07/02/2019), a fronte delle quali il contestuale svolgimento di attività di pedinamento od osservazione da parte del personale di polizia - come peraltro adeguatamente evidenziato - sarebbe risultato quantomeno inutile, se non addirittura dannoso per il prosieguo delle indagini. E un'analoga metodologia hanno adottato i giudici del merito con riguardo all'individuazione del tipo di sostanza commercializzata e alla determinazione dei suoi quantitativi, avendo ritenuto che si trattasse di cocaina, di valore ponderale tutt'altro che ridotto, in ragione del fatto che tale sostanza era spacciata al minuto dall'individuo con cui intercorrevano le comunicazioni telefoniche captate e che le forniture al predetto erano incessanti. Con tale argomentato motivazionale non si confronta il ricorrente, che si limita, di fatto, a riproporre le lamentazioni in precedenza prospettate alla Corte distrettuale. Orbene, è pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di doglianza non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, giusta il disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 3. Palesemente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 192 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione, sostenendone la contraddittorietà e l'illogicità manifesta in punto di denegato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la contraddittorietà nella parte giustificativa della mancanza di riscontri in esito all'esecuzione della perquisizione domiciliare e la fallacia per travisamento della prova nella parte relativa alla valutazione alle dichiarazioni degli informatori. Si ritiene, infatti, che anche le doglianze agitate con tale motivo siano caratterizzate da un evidente difetto di specificità, essendo riproposte questioni in precedenza già devolute alla Corte di appello di Bologna e da tale giudice accuratamente scrutinate e disattese con argomentato motivazionale adeguato e coerente (rinvenibile, in specie, alle pagg. 8, 9, 10 e 11 della decisione gravata), non sottoposto, peraltro, ad autonoma e idonea confutazione. In particolare, la Corte territoriale, nell'escludere la configurabilità dell'ipotesi del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha condivisibilmente evidenziato che l'imputato, forte degli stabili rapporti intrattenuti con le proprie fonti di approvvigionamento, rappresentava per il connazionale dedito allo spaccio al minuto uno stabile fornitore della sostanza necessaria a soddisfare le richieste provenienti dalla vasta platea di consumatori finali, così denegando in radice la sussumibilità della condotta concretamente serbata nell'indicata, meno grave, fattispecie astratta. L'asserto dei giudici di merito, come anticipato, non è stato in alcun modo confutato, sostanziandosi la doglianza in una mera riproposizione delle deduzioni formanti oggetto del secondo motivo di appello, cui fa da contorno l'allegazione di una congerie di massime estratte da pronunzie afferenti il tema di specie. Egualmente aspecifiche risultano le censure incentrate sulla contraddittorietà dell'impianto motivo nella parte giustificativa della mancata acquisizione di riscontri in esito all'effettuazione della perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'imputato e sulla sua fallacia per travisamento della prova nella parte relativa alla valutazione alle dichiarazioni degli informatori, atteso che le stesse, anche in parte qua, risultano pedissequamente riproduttive di deduzioni effettuate con il secondo motivo di appello. D'altro canto, non può non rilevarsi - ad ulteriore conforto della ritenuta manifesta infondatezza del motivo in disamina - che la motivazione della sentenza gravata risulta lineare e congrua laddove ascrive alla scaltrezza dell'imputato o a mera casualità il mancato rinvenimento, presso l'abitazione perquisita, dello strumentario di regola utilizzato per il confezionamento delle singole dosi e non appare inficiata da travisamento della prova nella parte in cui giustifica il mancato riconoscimento del predetto da parte degli acquirenti con la riscontrata assenza di contatti diretti tra le parti. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen
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