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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06723/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza perché meramente reiterativi di censure esaminate e respinte con congrua e corretta motivazione; rilevato, infatti, che il primo motivo ripropone la tesi della violazione del contraddittorio nella formazione della prova anche a fronte della motivazione resa, che dà atto che il teste, esaminato in contraddittorio, aveva riferito delle modalità di reperimento, estrapolazione delle immagini, riportate nell'annotazione di servizio e visionate con riconoscimento dell'imputato; correttamente la sentenza considera la piena utilizzabilità dei documenti acquisiti e visionati in dibattimento nella pienezza del contraddittorio, escludendo ogni pregiudizio del diritto di difesa; anche il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generico e non si confronta con la esaustiva motivazione resa, che giustifica implicitamente il diniego e lo scostamento dal minimo edittale per il rilievo assorbente attribuito alla sfrontatezza dell'imputato, sorpreso a trattenersi di notte con amici in un locale pubblico, quindi, con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità negativa dell'imputato; ritenuta, peraltro, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza perché meramente reiterativi di censure esaminate e respinte con congrua e corretta motivazione; rilevato, infatti, che il primo motivo ripropone la tesi della violazione del contraddittorio nella formazione della prova anche a fronte della motivazione resa, che dà atto che il teste, esaminato in contraddittorio, aveva riferito delle modalità di reperimento, estrapolazione delle immagini, riportate nell'annotazione di servizio e visionate con riconoscimento dell'imputato; correttamente la sentenza considera la piena utilizzabilità dei documenti acquisiti e visionati in dibattimento nella pienezza del contraddittorio, escludendo ogni pregiudizio del diritto di difesa; anche il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generico e non si confronta con la esaustiva motivazione resa, che giustifica implicitamente il diniego e lo scostamento dal minimo edittale per il rilievo assorbente attribuito alla sfrontatezza dell'imputato, sorpreso a trattenersi di notte con amici in un locale pubblico, quindi, con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità negativa dell'imputato; ritenuta, peraltro, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024
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