CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 32558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 15 luglio 2022 il Tribunale di Sassari ha dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 727 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di euro 1000,00 di ammenda. Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello, convertito con ordinanza in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile. Rilevato che con il primo motivo di ricorso è stata ecc:epita la violazione o erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 192 c.p.p., oltre che all'art. 125 c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe affermato la sua responsabilità basandosi su un compendio probatorio (le testimonianze dell'inquirente intervenuta sul luogo del fatto e del dirimpettaio che aveva denunciato il fatto) non idoneo a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in relazione al reato a lui ascritto e, non avendo tenuto in debita considerazione le doglianze difensive, essendosi limitato ad argomentazioni stereotipate e non rispondenti a quanto richiesto dalla difesa. Rilevato che con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 131 bis e 133 cod. pen., in relazione alla valutazione della gravità della condotta e alla entità della pena, in quanto superiore al minimo edittale. Rilevato altresì che con dichiarazioni da lui stesso sottoscritta e autenticata dal difensore, depositata presso la Corte di appello di Cagliari, Sezione di Sassari, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Considerato pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a causa della sopravvenuta rinuncia all ricorso da parte del ricorrente personalmente, con atto dallo stesso proveniente, con sottoscrizione autenticata dal difensore. Rilevato che alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensor