CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 06006TFO) avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 0606TF0), tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 3166/2025 con cui la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 27/2/2024, appellata dall'imputato, che lo ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 700 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975; Che il ricorso - col quale si deducono i seguenti due motivi (benché erroneamente numerati sub 1 e sub 3, in rilevato difetto di un motivo sub 2, come accertato con verifica di cancelleria effettuata in data odierna presso la Cancelleria della Corte territoriale mediante invio di copia digitale del ricorso: v. pec in fol. 2): 1) violazione di legge in riferimento all'art. 530 cod. proc. pen. per mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, in dedotta presenza di giustificato motivo; 3) violazione di legge in riferimento all'art. 131-bis cod. pen. per mancata applicazione della causa di non punibilità - è stato proposto per motivi non 1consentiti in sede di legittimità, perché reiterativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata che ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali: - per caratteristiche strutturali il porto del coltello in contestazione non è consentito e che l'essere senza fissa dimora non costituisce, di per sé giustificato motivo (pag. 3 sent. imp.), in ciò rettamente conformandosi al principio statuito da questa Corte (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083-01); - l'invocata causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è applicabile, avuto riguardo a quanto già statuito dal Giudice di prime cure, che ha fatto riferimento ai plurimi precedenti penali ostativi, siccome indicativi della non occasionalità dell'agire (§ 2.2 pag. 4 sent. imp.); - la pena complessivamente irrogata dal Tribunale (che è partito da una sanzione pari al minimo edittale, applicabile ratione temporis quanto all'arresto, e da una pena appena al di sopra del minimo per l'ammenda) - confermata dalla Corte territoriale - è equa e proporzionata alla gravità del fatto, tenuto conto dei precedenti penali e della concessione delle generiche nella loro massima estensione; Che le censure esposte nei due motivi di ricorso (erroneamente numerati sub 1 e sub 3, in rilevato difetto di un motivo sub 2: v. supra) sono del tutto generiche, aspecifiche e reiterative perché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale, in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello, ha posto a sostegno in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato, del diniego dell'esimente nonché in punto di trattamento sanzionatorio, dovendosi in ogni caso ribadire che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01), con la conseguenza che, a fronte della struttura motivazionale adottata dalla Corte distrettuale nell'impugnata sentenza, la difesa, 2in punto di riconosciuta responsabilità penale, di causa di non punibilità, non riesce a oltrepassare la soglia della mera doglianza generica e assertiva e reiterativa; il tutto, però, senza colmare l'affermazione di un apprezzabile substrato argomentativo e dipanando una critica sostanzialmente distonica, rispetto all'avversata decisione; Che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), con riguardo ad entrambi i motivi di ricorso va dichiarato inammissibile - con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispongono gli artt. 581, 591, comma 1, lett. c), e 606, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q P.Q.M