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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 320/2012

ECLI:EU:T:2012:396
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 settembre 2012 – DAI / Commissione (causa T-381/08) «Agricoltura – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea – Regolamenti (CE) nn. 320/2006 e 928/2006 – Decisione 2008/445/CE – Aiuto alla ristrutturazione retroattivo»

1. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Aiuti alla ristrutturazione – Aiuti complementari versati retroattivamente per una campagna di commercializzazione – Calcolo dell’importo – Presa in considerazione dell’aiuto concesso per la campagna di commercializzazione – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 320/2006, come modificato dal regolamento n. 1261/2007, art. 3, § 8; regolamento della Commissione n. 968/2006, come modificato dal regolamento n. 1264/2007, art. 16 bis) (v. punti 27-29)

2. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Eccezione di illegittimità espressamente sollevata solo in fase di replica – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 32-36) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione 2008/445/CE della Commissione, dell’11 giugno 2008, recante fissazione degli importi per Stato membro dell’aiuto alla ristrutturazione retroattivo ai coltivatori e alle imprese che hanno effettuato una ristrutturazione durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 nell’ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 156, pag. 20).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La DAI – Sociedade de [OSCURATO:PERSONA]Industrial, SA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 settembre 2012 – DAI / Commissione (causa T-381/08) «Agricoltura – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea – Regolamenti (CE) nn. 320/2006 e 928/2006 – Decisione 2008/445/CE – Aiuto alla ristrutturazione retroattivo» 1. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Aiuti alla ristrutturazione – Aiuti complementari versati retroattivamente per una campagna di commercializzazione – Calcolo dell’importo – Presa in considerazione dell’aiuto concesso per la campagna di commercializzazione – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 320/2006, come modificato dal regolamento n. 1261/2007, art. 3, § 8; regolamento della Commissione n. 968/2006, come modificato dal regolamento n. 1264/2007, art. 16 bis) (v. punti 27-29) 2. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Eccezione di illegittimità espressamente sollevata solo in fase di replica – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 32-36) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione 2008/445/CE della Commissione, dell’11 giugno 2008, recante fissazione degli importi per Stato membro dell’aiuto alla ristrutturazione retroattivo ai coltivatori e alle imprese che hanno effettuato una ristrutturazione durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 nell’ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 156, pag. 20). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La DAI – Sociedade de [OSCURATO:PERSONA]Industrial, SA è condannata alle spese.
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