Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 320/2012
ECLI:EU:T:2012:396
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 settembre 2012 –
DAI / Commissione
(causa T-381/08)
«Agricoltura – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea – Regolamenti (CE) nn. 320/2006 e 928/2006 – Decisione 2008/445/CE – Aiuto alla ristrutturazione retroattivo»
1.
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello
zucchero – Aiuti alla ristrutturazione – Aiuti complementari versati retroattivamente per una campagna di commercializzazione –
Calcolo dell’importo – Presa in considerazione dell’aiuto concesso per la campagna di commercializzazione – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 320/2006, come modificato dal regolamento n. 1261/2007, art. 3, § 8; regolamento della Commissione
n. 968/2006, come modificato dal regolamento n. 1264/2007, art. 16 bis) (v. punti 27-29)
2.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Eccezione di illegittimità espressamente sollevata
solo in fase di replica – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 32-36)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione 2008/445/CE della Commissione, dell’11 giugno 2008, recante fissazione degli importi
per Stato membro dell’aiuto alla ristrutturazione retroattivo ai coltivatori e alle imprese che hanno effettuato una ristrutturazione
durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 nell’ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione
dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 156, pag. 20).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La DAI – Sociedade de [OSCURATO:PERSONA]Industrial, SA è condannata alle spese.