CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data7d,6 febbraio 2(122 confermava la sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 15 giugnoaDni che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all' art. 642 comma primo cod. pen. Ritenuto che il comune motivo di ricorso, con cui gli imputati contestano la tempestività della querela, è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel confermare quanto ricostruito dai giudici di primo grado, ha ritenuto tempestiva la querela in questione presentata dalla persona offesa in data 1 Settembre 2015, assumendo che quest' ultima aveva avuto modo di rendersi conto della condotta truffaldina degli imputati solamente in seguito agli ulteriori accertamenti compiuti, apparendo la motivazione corretta in diritto posto che per giurisprudenza pacifica, per la decorrenza del termine di presentazione della querela occorre che l'offeso abbia conoscenza completa e certa del fatto, con la conseguenza che è da ritenere priva di fondamento alcuno la tesi propugnata dai ricorrenti che intenderebbero fare decorre il dies a quo, per la presentazione della querela, dal 16 maggio 2015, data in cui la persona offesa aveva ricevuto la relazione investigativa che aveva evidenziato delle anomalie; considerato, tuttavia, che i ricorrenti trascurano di considerare che l'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante. (Sez. 6, Sentenza n. 35122 del 24/06/2003 Rv. 226327 - 01) e che, secondo la giurisprudenza pacifica, deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. (Sez. 6, Sentenza n. 24380 del 12/03/2015 Rv. 264165 - 01), principi questi correttamente considerati dai giudici di merito; Rilevato che i motivi di impugnazione in forza dei quali i ricorrenti censurano la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputati per il reato in concorso contestato (vedi secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nonché secondo e terzo motivo del ricorso Villa), costituiscono motivi non consentiti in sede di legittimità poiché contengono doglianze relative alla ricostruzione dei fatti e, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020-11/02/2021, Silvestri, Rv. 280601 - 01); considerato che la Corte territoriale, con motivazione esente da criticità, ha adeguatamente confutato, alle pagine 4-5 del provvedimento impugnato, le censure già dedotte in sede di appello, evidenziando come le complessive risultanze istruttorie erano idonee a comprovare i profili di certa responsabilità degli imputati; osservato che a fronte di una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto del tutto generiche ed aspecifiche appaiono le censure formulate da entrambi gli imputati riguardanti il complessivo trattamento sanzionatorio ivi compreso il diniego delle chieste circostanze attenuanti generiche; considerato che le ulteriori deduzioni formulate con la memoria inviata a mezzo PEC in data 15 dicembre 2022 dal legale di [OSCURATO:PERSONA] - con cui è stata evidenziata la ammissibilità e fondatezza delle censure - non colgono nel segno, dovendosi ribadire, per le ragioni già esposte, la manifesta infondatezza dei motivi proposti dalla difesa (occorrendo ulteriormente precisare che dalla inammissibilità dei ricorsi discende ex art. 585 comma 4 c.p.p. la inammissibilità dei motivi nuovi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C