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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31084/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del primo grado di giudizio, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione di reato consumato in luogo della più lieve fattispecie del tentativo, oltre ad essere versato in fatto, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Difatti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, seppur per breve tempo, abbia conseguito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. tra le tante Sez. 5, 17 settembre 2018, n. 48880, Rv. 261186-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del primo grado di giudizio, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione di reato consumato in luogo della più lieve fattispecie del tentativo, oltre ad essere versato in fatto, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Difatti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, seppur per breve tempo, abbia conseguito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. tra le tante Sez. 5, 17 settembre 2018, n. 48880, Rv. 261186-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2