CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., per non avere il ricorrente con la propria condotta ostacolato alcun atto d'ufficio da parte dell'operante, risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata dai giudici di merito che hanno correttamente evidenziato come la condotta del ricorrente fosse stata idonea ad impedire lo svolgimento delle attività strumentali alla redazione del verbale di accertamento; considerato, inoltre, che tale motivo formula mere doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda, non consentite in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3