CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25451/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entantepro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calceal ricorso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler rice-vere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoagli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domici-liata presso lo studio Marini, in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9- ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controri-corso, dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunica-zioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di po-sta elettronica certificata indicato- controricorrente -1 RG n. 9884/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9884/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 25451/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 1374/2025D, adtae ppubob-licazione 16/09/2026sitata il 20/3/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1374/2025, de-positata il 20/3/2025, accoglieva l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.174/2021, depositata il 25/1/2021, che aveva rigettato l'opposizionecontro il decreto ingiuntivo emesso in favore dello Studio di [OSCURATO:PERSONA] per la somma complessiva di euro 147.476,36, a titolo diresiduo corrispettivo di prestazioni rese nei primi due trimestri.La Corte d'appello revocava il decreto ingiuntivo.In particolare, per la Corte distrettuale la mancata o la tardivacomunicazione della data di presumibile sforamento dei tetti di spesaacquistava rilievo solo al fine di valutare se e fino a quando la Aslavrebbe dovuto operare la regressione tariffaria ed a quale data, in-vece, era possibile rifiutare il pagamento delle prestazioni rese.Ai fini della regressione tariffaria erano rilevanti le comunicazionidelle date presunte di esaurimento dei tetti di spesa, ove successivealle date di esaurimento del budget, il cui onere probatorio era acarico dell'Asl.Per la Corte territoriale l'Asl aveva fornito prova documentale delsuperamento del tetto di spesa e della applicazione della regressionetariffaria, con la produzione di: determina dirigenziale n. 6979/2017del 23/10/2017, con applicazione della regressione tariffaria per ilprimo trimestre 2017; determina dirigenziale n. 8184/2017 del 5/12/2017, con regressione tariffaria in relazione al secondo trimestre2 RG n. 9884/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9884/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 25451/2026Data pubblicazione 16/09/20262017; nota in data 5/6/2018, con cui si comunicava la determinadirigenziale n. 4063 del 29/5/2018, con la definizione del consuntivoper l'anno 2017.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà, depositando anche memoria.3. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt.2697, 1372, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 c.c., ai sensi delloart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione alla asserita allega-zione e dimostrazione, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] sanitaria locale e in con-formità al dato contrattuale, dell'avvenuto superamento del tetto dispesa relativo all'annualità (oggetto di causa) 2017 (I e II trime-stre)».La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha rite-nuto che la Asl ha assolto l'onere probatorio inerente al superamentodel limite massimo di spesa relativo all'anno 2017, ovvero che risul-tano allegati e provati il totale delle prestazioni erogate oltre il tettodi spesa contrattualmente previsto e il relativo importo (oltre il sud-detto limite), asseritamente non rimborsabile alla struttura ricor-rente.Tale affermazione si fonderebbe su una «errata lettura dellenorme che regolano le conseguenze dello sforamento del tetto», ol-tre che della regola dell'onere della prova.Per la ricorrente l'onere della prova dell'avvenuto superamentodel tetto di spesa grava sull'Asl ex art. 2697 c.c.Tuttavia, la Corte territoriale avrebbe errato nell'individuare i do-cumenti da cui desumere l'avvenuto superamento del tetto di spesa.3 RG n. 9884/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9884/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 25451/2026Data pubblicazione 16/09/2026Le fonti normative da utilizzare sarebbero costituite dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, laddove prevede che le regioniindividuano i criteri per la determinazione della remunerazione dellestrutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedentiil programma preventivo concordato, e dalla deliberazione dellaGiunta regionale Campania n. 1268 del 2008.Entrambe le fonti normative, primaria e secondaria, sarebberostate richiamate nel contratto stipulato dalle parti, in relazione alloanno 2017.Si richiama in particolare l'art. 5, comma 3, del contratto.Si fa riferimento anche all'art. 5-bis del contratto, che prevedel'applicazione della regressione tariffaria in via trimestrale.Nelle determine di liquidazione del saldo trimestrale (determinan. 6979/2017, saldo I, determina n. 8184/2017, saldo II) si preve-deva che ogni applicazione della regressione tariffaria, per il supera-mento del tetto di spesa, doveva essere effettuata «successivamentealla determinazione del consuntivo delle prestazioni per l'esercizio2017».Il consuntivo, poi, non poteva ridursi a quello provvisorio trime-strale, ma doveva concernere l'intero anno.Per la ricorrente, l'unico atto in grado di dirimere in via definitivala questione, in ordine ai tetti di spesa ed alla conseguente regres-sione tariffaria, sarebbe costituito da una delibera del direttore ge-nerale dell'Asl relativa al consuntivo annuale.2. Il motivo è inammissibile.2.1. La ricorrente, pur adombrando una violazione o falsa appli-cazione di legge, chiede in realtà una nuova e diversa valutazionedegli elementi istruttori, già compiutamente effettuata la Corte d'ap-pello, non consentita in questa sede.4 RG n. 9884/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9884/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 25451/2026Data pubblicazione 16/09/2026Tra l'altro, in relazione all'interpretazione del contratto tenta difornire una nuova e diversa esegesi del contenuto dello stesso, dacontrapporre all'interpretazione, del tutto plausibile, fornita dallaCorte di merito.3. Deve ribadirsi il principio per cui, in tema di pretese creditoriedella struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le presta-zioni erogate nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], il supera-mento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fattoimpeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla strut-tura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato supe-ramento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e neimodi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui provadeve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rilevacome fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conse-guente onere della prova a carico della parte debitrice (Cass., 9/8/2025, n. 22957; Cass., sez. 1, 2/03/2021, n. 5661; Cass., sez. 6-2,16/4/2021, n. 10182, per cui grava sulla Asl la dimostrazione delfatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'acco-glimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappre-sentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è pos-sibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenereil pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite; anche Cass.,sez. 1, 13/2/2023, n. 4375; Cass., sez. 1, 27/9/2018, n. 23324;Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884; di recente Cass., sez. 1, 6/12/2024, n. 31364).Nessun rilievo può essere conferito al principio di affidamento,perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo conven-zionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'am-bito del sistema sanitario nazionale, a prescindere dalle modalità5 RG n. 9884/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9884/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 25451/2026Data pubblicazione 16/09/2026esecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato adeventuali tavoli tecnici (Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375).Si è anche precisato che la circostanza che la delibera con cui siaccerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno«non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della pre-stazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazioneè integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa»(Cass. n. 4375 del 2023).Si è anche osservato che vale il principio per cui l'esercizio delpotere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limitidi spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del moni-toraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'a-dempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavolitecnici, perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui parteci-pano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoriapiù rappresentative (Cons. Stato, n. 207 del 2016, richiamata daCass. n. 4375 del 2023).Non rileva dunque la tardività del monitoraggio né quella relativaall'attività imputabile al [OSCURATO:PERSONA].4. A queste considerazioni deve aggiungersi che fisiologicamentel'individuazione dei tetti di spesa giunge successivamente all'eserci-zio in corso ed anche dopo la stipulazione del contratto, costituendouna sorta di rischio di impresa per le società (Cass. n. 22957 del2024).5. In una recente ordinanza di questa Corte (Cass. n. 22957 del2025) si è fatto riferimento proprio alla delibera n. 1268 del 2008, inrelazione all'individuazione dei tetti di spesa e, soprattutto, con rife-rimento al procedimento di regressione tariffaria (RTU), con specificoriferimento anche all'art. 5, comma 3, del contratto, proprio comenel caso di specie.6 RG n. 9884/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9884/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 25451/2026Data pubblicazione 16/09/20266. Si legge nella delibera n. 1268 del 2008 (vedi Cass., sez. 1,6/12/2024, n. 31364) che «il tavolo permanente per il monitoraggiodell'attuazione delle delibere regionali in materia di tetti di spesa,istituito con DGRC n. 800/06, è stato incaricato dalla DGRC n. 517/07 - tra l'altro - di supportare il procedimento di determinazione,comunicazione e monitoraggio dei budget delle singole strutture ero-gatrici private, pervenendo al monitoraggio mensile delle prestazionierogate, dei costi e delle regressioni tariffarie in corso di matura-zione, in base alle linee definite nel Piano di Rientro dal Disavanzo».Si chiarisce, al punto 14 del deliberato, che «i tetti di spesa ed ilbudget di costo stabiliti dalla presente delibera saranno monitoratialmeno ogni tre mesi e potranno eventualmente essere rimodulatiogni anno, con successive delibere della Giunta regionale, in funzionedell'andamento dei costi del servizio sanitario regionale e del finan-ziamento statale per la sanità, nel rispetto di tutti gli obiettivi e ditutte le condizioni stabilite nel Piano di Rientro dal Disavanzo appro-vato dalla DGRC n. 460/07».7. Tuttavia, nella fattispecie in esame la disciplina contrattualeprevedeva specificamente l'ipotesi del superamento delle soglie, nelcorso dell'annualità di riferimento.La stessa ricorrente riporta l'art. 5, comma 3, lettera a) del con-tratto stipulato il 21/3/2017, in relazione all'anno 2017, con la pre-visione per cui «qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia veri-ficato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunica-zione effettuata dalla Asl nei mesi scorsi in base alla proiezione deilimiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quellaAsl/branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data previ-sta di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressionetariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da farrientrare la spesa nei limiti prefissati».7 RG n. 9884/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9884/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 25451/2026Data pubblicazione 16/09/2026La ricorrente riporta anche la seconda parte della lettera a) delloart. 5, comma 3, del contratto del 21/3/2017, a mente della quale«nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo diindennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre ladata prevista di esaurimento del limite di spesa».Pertanto, si distingue, nell'ambito contrattuale, l'applicazionedella regressione tariffaria, nell'ipotesi in cui le prestazioni sianostate rese prima della data prevista, quale esaurimento del limite dispesa.Nella specie, in particolare, la somma in contestazione, pari adeuro 147.476,36, atteneva al superamento del limite di spesa primadella intervenuta comunicazione da parte dell'ASL in ordine alla dataprevista di esaurimento del limite di spesa, con riguardo alle sommepretese a titolo di residuo del corrispettivo di prestazioni sanitarierese nei primi due trimestri 2017 (da gennaio a giugno).Ciò significa che, poiché le prestazioni erano state rese prima ditale data, doveva applicarsi la regressione tariffaria unica, attraversola riduzione del credito in percentuale. Ed è questa l'ipotesi in esame.8. Sul punto, la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, hachiarito che la somma richiesta rientrava nella prima di tali ipotesi,ossia di prestazioni rese prima della data prevista di esaurimento dellimite di spesa, dovendosi dunque applicare il meccanismo di regres-sione tariffaria e non l'esclusione totale della prestazione.La Corte territoriale ha anche affermato, con piena valutazionemeritale, che «nella fattispecie l'Asl abbia fornito prova documentaledel superamento del tetto di spesa e dell'applicazione della regres-sione tariffaria, con la produzione della determinazione dirigenzialen. 6979/2017 del 23/10/2017 […] in riferimento al primo trimestre2017[…]; con la produzione della determinazione dirigenziale n.8184/2017 del 5/12/2017, con cui, in riferimento al secondo trime-8 RG n. 9884/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9884/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 25451/2026Data pubblicazione 16/09/2026stre 2017, è stato parimenti rilevato il superamento del tetto di spesatrimestrale ed applicata la regressione tariffaria dello 0,11%; con laproduzione della nota, inviata a mezzo PEC al centro sanitario in data5/6/2018, con cui è stato comunicato che con determina dirigenzialen. 4063 del 29/5/2018 era stato definito il consuntivo per l'anno2017».Trattasi, dunque, di valutazione eminentemente fattuale, che nonpuò essere rimessa in discussione in questa sede.9. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione e/o falsa applicazione degli artt. 1372, 1362, 1363, 1366, 1370c.c., artt. 8 e ss. del d.lgs. n. 502/1992, nonché artt. 23, 41 e 53della Costituzione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in relazione alla affermata irrilevanza, ai fini della operatività del c.d.tetto di spesa quale fatto impeditivo della pretesa ricorrente, dellasua tempestiva comunicazione alla struttura accreditata in confor-mità a termini e modalità previste nel contratto».Avrebbe errato la Corte d'appello nel ritenere che, pur sussi-stendo l'obbligo contrattuale dell'Asl di eseguire il monitoraggio delleprestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter for-nire loro tempestiva informazione in ordine al raggiungimento deltetto di spesa, ha poi affermato che il rispetto di tale obbligo, neitermini contrattualmente previsti, era del tutto ininfluente.Tale affermazione sarebbe in violazione degli articoli sulla inter-pretazione del contratto, oltre che delle disposizioni normative ine-renti alla necessaria economicità dell'attività espletata.Per la ricorrente, affinché la regressione tariffaria possa ritenersilegittimamente applicata a seguito dell'avvenuto superamento deitetti di spesa della branca in interesse, sarebbe necessario il rispettodegli obblighi di comunicazione contrattualmente pattuiti e delle re-lative scadenze mensili.9 RG n. 9884/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9884/2025Numero sezionale 3251/2026Numero di raccolta generale 25451/2026Data pubblicazione 16/09/202610. Il motivo è inammissibile.Si tenta, anche in questo caso, di ottenere una nuova e diversavalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuatala Corte di merito, non consentita in questa sede.Va confermato che la regressione tariffaria non è subordinataall'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ri-tardo nell'adempimento dell'obbligo di eseguire i controlli per il tra-mite dei tavoli tecnici, in quanto essi sono organi di fonte contrat-tuale a cui partecipano anche i rappresentanti aziendali (Cass. n.4375 del 2023).11. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-sivi euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 9884/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio