CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 15728/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha confermato l'affermazione di penale responsabilità della stessa pronunciata dal locale Tribunale per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Deduce violazione di legge e motivazione contraddittoria, mancante o illogica in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla determinazione della pena; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 62- bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, la ricorrente riproduce profili di censura dai Giudici già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche. La sentenza impugnata, infatti, risponde adeguatamente sulla responsabilità della ricorrente per il reato ascrittole (p. 3). Quanto al trattamento sanzionatorio, premesso che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici, la sentenza impugnata si rivela incensurabile, laddove evidenzia l'entità della sottrazione e il precedente infraquinquennale (p. 3). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. [OSCURATO:PERSONA] A