CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di diffamazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione per quanto concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'eccessività delle somme liquidate a titolo di provvisionale e di spese di costituzione e rappresentanza in favore delle parti civili, è, parimenti, manifestamente infondato, poiché tali statuizioni, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora, come nel caso di specie (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della