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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2022

Cassazione n. 13402/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il motivo del ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, contesta inammissibilmente, in quanto in termini generici, l'entità degli aumenti in continuazione, sottraendosi al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha preso in esame, in termini puntuali, tanto gli aspetti oggettivi che quelli soggettivi delle condotte; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così decisi" 6/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] arzo ,Palja_ Stecy1.1U/N) DEPOS/ IN "F-7-21/47 71,-1 CANCELL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il motivo del ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, contesta inammissibilmente, in quanto in termini generici, l'entità degli aumenti in continuazione, sottraendosi al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha preso in esame, in termini puntuali, tanto gli aspetti oggettivi che quelli soggettivi delle condotte; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decisi" 6/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] arzo ,Palja_ Stecy1.1U/N) DEPOS/ IN "F-7-21/47 71,-1 CANCELL
Sentenza Cassazione n. 13402/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris