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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45063/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui era stata confermata la pronuncia resa dal Tribunale di Bari di condanna per il reato di omicidio stradale.

Il ricorrente premette di avere rinunciato ai motivi diversi da quelli concernenti il riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che la corte d'appello si è soffermata in motivazione sui criteri di determinazione della pena irrogata in primo grado, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 597 cod. rito (motivo primo di ricorso).

Ha poi dedotto contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo secondo di ricorso).

Ebbene, il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza d'interesse: il fatto che la Corte di appello abbia valutato ed espresso considerazioni sulla congruità della pena irrogata in primo grado, aspetto non devoluto alla sua cognizione, si traduce in un vizio il cui accoglimento non produrrebbe alcun effetto favorevole in sede di rinvio per l'imputato, essendosi la Corte di merito compiutamente espressa anche sul tema devoluto alla sua cognizione, riguardante l'invocata concessione delle attenuanti generiche.

Occorre peraltro rilevare come le ragioni poste a fondamento della valutazione concernente la quantificazione della pena siano estensibili anche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 4, n. 35930 del 27/06/2002, Martino D., Rv. 222351-01: «In tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già presi in considerazione ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità»).

Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo secondo di ricorso), la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l'assenza di obiettive emergenze favorevoli all'imputato, la mancanza di manifestazioni di resipiscenza ed anche la gravità del fatto.

Occorre in proposito rilevare come, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuni di essi, ritenuti prevalenti rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Le avverse argomentazioni difensive sul punto, nelle quali si evidenzia come il ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, abbia mostrato segnali di resipiscenza, sono formulate in termini generici e puramente oppositivi.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui era stata confermata la pronuncia resa dal Tribunale di Bari di condanna per il reato di omicidio stradale. Il ricorrente premette di avere rinunciato ai motivi diversi da quelli concernenti il riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che la corte d'appello si è soffermata in motivazione sui criteri di determinazione della pena irrogata in primo grado, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 597 cod. rito (motivo primo di ricorso). Ha poi dedotto contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo secondo di ricorso). Ebbene, il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza d'interesse: il fatto che la Corte di appello abbia valutato ed espresso considerazioni sulla congruità della pena irrogata in primo grado, aspetto non devoluto alla sua cognizione, si traduce in un vizio il cui accoglimento non produrrebbe alcun effetto favorevole in sede di rinvio per l'imputato, essendosi la Corte di merito compiutamente espressa anche sul tema devoluto alla sua cognizione, riguardante l'invocata concessione delle attenuanti generiche. Occorre peraltro rilevare come le ragioni poste a fondamento della valutazione concernente la quantificazione della pena siano estensibili anche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 4, n. 35930 del 27/06/2002, Martino D., Rv. 222351-01: «In tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già presi in considerazione ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità»). Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo secondo di ricorso), la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l'assenza di obiettive emergenze favorevoli all'imputato, la mancanza di manifestazioni di resipiscenza ed anche la gravità del fatto. Occorre in proposito rilevare come, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuni di essi, ritenuti prevalenti rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Le avverse argomentazioni difensive sul punto, nelle quali si evidenzia come il ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, abbia mostrato segnali di resipiscenza, sono formulate in termini generici e puramente oppositivi. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis