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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26914/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 03/11/2023 udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Viola ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile ASL Foggia; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di truffa consumata e tentata di cui ai capi A), B), C), D), E) ed F) pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza in data 12/02/2018 e, in accoglimento dell'appello della parte civile, ha condannato (anche) [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione a detti reati.7i5A 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva ( art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.).

Ad avviso della difesa i giudici di appello hanno erroneamente valorizzato le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe riferito su fatti estranei alla contestazione e riguardanti altro imputato e, con le ordinanze adottate in data 03/04/2017 di rigetto della richiesta difensiva di termine a difesa, hanno precluso l'esercizio delle prerogative difensive con riguardo alla acquisizione di materiale processuale rilevante.

In particolare, il ricorrente si duole della mancata ammissione del teste Granatiero vero dominus di tutta la vicenda truffa ldina. 2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), in relazione all'art. 99 cod. pen. e in relazione al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche.

Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello ha considerato sussistente la recidiva facendo leva su precedenti penali assai risalenti nel tempo incorrendo in un "conflitto di giudicati" avuto riguardo ad altre pronunce irrevocabili, in cui la recidiva era stata esclusa e le attenuanti generiche erano state riconosciute.

Si duole, ancora, dell'applicazione della recidiva, oggetto di contestazione suppletiva all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al termine del processo di primo grado, nonostante i reati oggetto del giudizio fossero ormai estinti per prescrizione (cita in proposito le Sez.

U., sent. n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517). 2.3.Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per travisamento del fatto e delle prove avuto riguardo alle reali mansioni ricoperte dal [OSCURATO:PERSONA] il quale essendo un semplice impiegato non poteva avere avuto un ruolo decisionale in merito al contenuto delle proposte di delibera di acquisto di beni da parte dell'ASL e pertanto non avrebbe dovuto essere dichiarato responsabile delle truffe. 2.4.Con il quarto motivo ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., denuncia il mancato rispetto della regola dell' "oltre ragionevole dubbio" per avere i giudici di merito ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti senza avere la certezza processuale della sua responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo al secondo motivo proposto ed infondato nel resto. 2.Va anzitutto precisato che la sentenza impugnata a pag. 14 dà conto del fatto che l'imputato nel corso del suo esame in data 03/07/2018, relativamente ai contestati sei episodi di truffa ha ammesso i fatti pur tentando di far ricadere la responsabilità sui Direttori di area ( Granatiero e [OSCURATO:PERSONA]) assumendo di essere un semplice "coadiutore amministrativo" e di non avere 2 14), poteri decisionali".

Al riguardo la Corte di appello ha puntualmente osservato che i poteri del [OSCURATO:PERSONA] si ponevano al di fuori della sfera di controllo dei superiori e comunque eventuali superficialità nella verifica delle responsabilità altrui, non esimevano da responsabilità il [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto la Corte d'appello ha indicato i documenti di valenza decisiva rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata) e che dimostravano il ruolo di primo piano svolto dall'imputato nella vicenda in esame; le testimonianze, tra le quali quella del maresciallo Bonfardino che attengono ai fatti di causa, senza che siano rinvenibili nella sentenza impugnata violazioni in ordine all'acquisizione o alla valutazione della prova genericamente denunciate nel ricorso.

Quanto alle dedotte violazioni degli artt. 495, co. 2 e 498, co.2, cod. proc. pen., le stesse si rivelano infondate non indicando il ricorrente le prove a discarico richieste o le domande che avrebbe inteso rivolgere al maresciallo Bonfardino, così non esplicitando alcuna concreta violazione del diritto di difesa.

Né il ricorrente ha dimostrato la decisività della deposizione del teste Granatiero, posto che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577), lacune che il ricorrente non ha indicato e di cui non ha dimostrato l'esistenza. 3.11 secondo motivo relativo al "conflitto di giudicati" in ragione della esclusione, in altre sentenze passate in giudicato, della recidiva è manifestamente infondato basti considerare che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice poggia sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, al fine di verificare se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, sicchè appare ben possibile che essa sia stata ritenuta sussistente in relazione ai reati oggetto del presente giudizio ed esclusa rispetto ad altri oggetto di separato giudizio. 4.Quanto alla applicazione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, il motivo è all'evidenza generico non confrontandosi il ricorrente con la diffuse argomentazioni svolte dal giudice di merito a pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata.

5. Parzialmente fondata è invece la doglianza riportata nel secondo motivo, concernente la contestazione della recidiva avuto riguardo alla prescrizione maturata, per alcuni reati, al momento della contestazione suppletiva.

Premesso che le Sezioni Unite "Ricci" hanno affermato che "E' ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito" (Sez.

U. n. 12602 del 17/12/2015,Rv. 266819) e che il ricorrente con il ricorso (e prima ancora con l'atto di appello) ha espressamente eccepito l'intervenuta prescrizione di tutti i reati, occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.49935 del 28/09/2023, Rv. 285517 hanno affermato che "Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato".

Nel caso in esame il P.M. ha proceduto alla contestazione della citata aggravante ad effetto speciale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al termine del processo di primo grado, quando per i reati contestati ai capi A), C), D), E) ed F) il termine di prescrizione, nonostante il periodo di sospensione pari gg. 84 (dal 22/09/2017 al 15/12/2017), era ormai decorso.

In particolare, per il reato di cui al capo A), consumato fino al 15/12/2010, la prescrizione (pari ad anni 7 e mesi 6, oltre a gg. 84 di sospensione) era maturata il 08/09/2018; per il reato di cui al capo C), consumato fino al 03/09/2010, la prescrizione era maturata il 27/05/2018; per il reato di cui al capo D), consumato fino al 26/01/2011, la prescrizione era maturata il 20/10/2018; per il reato di cui al capo E), consumato fino al 20/07/2010, la prescrizione era maturata il 13/04/2018; per il reato di cui al capo F), consumato in data 30/04/2010, la prescrizione era maturata il 23/01/2018.

Pertanto, in relazione a detti reati, in applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite, non potendo darsi luogo alla contestazione della recidiva qualificata, essendo i reati già estinti per prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ferma restando la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice di appello in accoglimento dell'appello della parte civile, dovendosi ritenere accertata la responsabilità del ricorrente a fini civilistici, a fronte di motivi di impugnazione, come detto, infondati e che vanno rigettati.

Non così per quanto riguarda il reato di truffa di cui al capo B) consumato in data 31/12/2013 per il quale al momento della contestazione suppletiva (in data 12/02/2020), la prescrizione non era ancora maturata (prescrizione ex art. 157 cod. pen.: anni 8 e mesi 4 tenuto conto dell'incremento di due terzi sulla pena edittale di anni 5 di reclusione; aumentata di ulteriori due terzi ex art. 161 cod. pen., così per complessivi anni 14 e gg. 20 fino al 20/01/2028) pertanto, in relazione a tale residuo reato satellite, rigettati gli ulteriori motivi, la sentenza va annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che va rideterminato.

5. Manifestamente infondato è, poi, il terzo motivo di ricorso sulla valutazione delle prove che, sotto la veste del vizio di motivazione, sollecita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione in assenza di reali travisamenti del fatto o della prova, dovendosi ricordare che in caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto 4 yut come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777). 6.Generico, infine, è il quarto motivo di ricorso.

La regola dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali, elementi totalmente mancanti nel caso di specie. 7.Alla luce di quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento ai capi A), C), D), E), ed F) per essere i reati estinti per prescrizione e con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio quanto al capo B), ferma restando, in ogni caso, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice di appello in accoglimento dell'appello della parte civile, a fronte di motivi di impugnazione complessivamente infondati e che vanno rigettati. 8.Va altresì rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ASL di Foggia in persona del legale rapp.te non la stessa effettivamente esplicato alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551; Sez.4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi A), C), D), E) ed F) , per essere i reati estinti per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio del capo B) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Rigetta nel resto il ricorso.

Rigetta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 03/11/2023 udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Viola ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile ASL Foggia; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di truffa consumata e tentata di cui ai capi A), B), C), D), E) ed F) pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza in data 12/02/2018 e, in accoglimento dell'appello della parte civile, ha condannato (anche) [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione a detti reati.7i5A 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva ( art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.). Ad avviso della difesa i giudici di appello hanno erroneamente valorizzato le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe riferito su fatti estranei alla contestazione e riguardanti altro imputato e, con le ordinanze adottate in data 03/04/2017 di rigetto della richiesta difensiva di termine a difesa, hanno precluso l'esercizio delle prerogative difensive con riguardo alla acquisizione di materiale processuale rilevante. In particolare, il ricorrente si duole della mancata ammissione del teste Granatiero vero dominus di tutta la vicenda truffa ldina. 2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), in relazione all'art. 99 cod. pen. e in relazione al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello ha considerato sussistente la recidiva facendo leva su precedenti penali assai risalenti nel tempo incorrendo in un "conflitto di giudicati" avuto riguardo ad altre pronunce irrevocabili, in cui la recidiva era stata esclusa e le attenuanti generiche erano state riconosciute. Si duole, ancora, dell'applicazione della recidiva, oggetto di contestazione suppletiva all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al termine del processo di primo grado, nonostante i reati oggetto del giudizio fossero ormai estinti per prescrizione (cita in proposito le Sez. U., sent. n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517). 2.3.Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per travisamento del fatto e delle prove avuto riguardo alle reali mansioni ricoperte dal [OSCURATO:PERSONA] il quale essendo un semplice impiegato non poteva avere avuto un ruolo decisionale in merito al contenuto delle proposte di delibera di acquisto di beni da parte dell'ASL e pertanto non avrebbe dovuto essere dichiarato responsabile delle truffe. 2.4.Con il quarto motivo ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., denuncia il mancato rispetto della regola dell' "oltre ragionevole dubbio" per avere i giudici di merito ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti senza avere la certezza processuale della sua responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo al secondo motivo proposto ed infondato nel resto. 2.Va anzitutto precisato che la sentenza impugnata a pag. 14 dà conto del fatto che l'imputato nel corso del suo esame in data 03/07/2018, relativamente ai contestati sei episodi di truffa ha ammesso i fatti pur tentando di far ricadere la responsabilità sui Direttori di area ( Granatiero e [OSCURATO:PERSONA]) assumendo di essere un semplice "coadiutore amministrativo" e di non avere 2 14), poteri decisionali". Al riguardo la Corte di appello ha puntualmente osservato che i poteri del [OSCURATO:PERSONA] si ponevano al di fuori della sfera di controllo dei superiori e comunque eventuali superficialità nella verifica delle responsabilità altrui, non esimevano da responsabilità il [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto la Corte d'appello ha indicato i documenti di valenza decisiva rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata) e che dimostravano il ruolo di primo piano svolto dall'imputato nella vicenda in esame; le testimonianze, tra le quali quella del maresciallo Bonfardino che attengono ai fatti di causa, senza che siano rinvenibili nella sentenza impugnata violazioni in ordine all'acquisizione o alla valutazione della prova genericamente denunciate nel ricorso. Quanto alle dedotte violazioni degli artt. 495, co. 2 e 498, co.2, cod. proc. pen., le stesse si rivelano infondate non indicando il ricorrente le prove a discarico richieste o le domande che avrebbe inteso rivolgere al maresciallo Bonfardino, così non esplicitando alcuna concreta violazione del diritto di difesa. Né il ricorrente ha dimostrato la decisività della deposizione del teste Granatiero, posto che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577), lacune che il ricorrente non ha indicato e di cui non ha dimostrato l'esistenza. 3.11 secondo motivo relativo al "conflitto di giudicati" in ragione della esclusione, in altre sentenze passate in giudicato, della recidiva è manifestamente infondato basti considerare che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice poggia sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, al fine di verificare se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, sicchè appare ben possibile che essa sia stata ritenuta sussistente in relazione ai reati oggetto del presente giudizio ed esclusa rispetto ad altri oggetto di separato giudizio. 4.Quanto alla applicazione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, il motivo è all'evidenza generico non confrontandosi il ricorrente con la diffuse argomentazioni svolte dal giudice di merito a pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata. 5. Parzialmente fondata è invece la doglianza riportata nel secondo motivo, concernente la contestazione della recidiva avuto riguardo alla prescrizione maturata, per alcuni reati, al momento della contestazione suppletiva. Premesso che le Sezioni Unite "Ricci" hanno affermato che "E' ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito" (Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015,Rv. 266819) e che il ricorrente con il ricorso (e prima ancora con l'atto di appello) ha espressamente eccepito l'intervenuta prescrizione di tutti i reati, occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.49935 del 28/09/2023, Rv. 285517 hanno affermato che "Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato". Nel caso in esame il P.M. ha proceduto alla contestazione della citata aggravante ad effetto speciale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al termine del processo di primo grado, quando per i reati contestati ai capi A), C), D), E) ed F) il termine di prescrizione, nonostante il periodo di sospensione pari gg. 84 (dal 22/09/2017 al 15/12/2017), era ormai decorso. In particolare, per il reato di cui al capo A), consumato fino al 15/12/2010, la prescrizione (pari ad anni 7 e mesi 6, oltre a gg. 84 di sospensione) era maturata il 08/09/2018; per il reato di cui al capo C), consumato fino al 03/09/2010, la prescrizione era maturata il 27/05/2018; per il reato di cui al capo D), consumato fino al 26/01/2011, la prescrizione era maturata il 20/10/2018; per il reato di cui al capo E), consumato fino al 20/07/2010, la prescrizione era maturata il 13/04/2018; per il reato di cui al capo F), consumato in data 30/04/2010, la prescrizione era maturata il 23/01/2018. Pertanto, in relazione a detti reati, in applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite, non potendo darsi luogo alla contestazione della recidiva qualificata, essendo i reati già estinti per prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ferma restando la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice di appello in accoglimento dell'appello della parte civile, dovendosi ritenere accertata la responsabilità del ricorrente a fini civilistici, a fronte di motivi di impugnazione, come detto, infondati e che vanno rigettati. Non così per quanto riguarda il reato di truffa di cui al capo B) consumato in data 31/12/2013 per il quale al momento della contestazione suppletiva (in data 12/02/2020), la prescrizione non era ancora maturata (prescrizione ex art. 157 cod. pen.: anni 8 e mesi 4 tenuto conto dell'incremento di due terzi sulla pena edittale di anni 5 di reclusione; aumentata di ulteriori due terzi ex art. 161 cod. pen., così per complessivi anni 14 e gg. 20 fino al 20/01/2028) pertanto, in relazione a tale residuo reato satellite, rigettati gli ulteriori motivi, la sentenza va annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che va rideterminato. 5. Manifestamente infondato è, poi, il terzo motivo di ricorso sulla valutazione delle prove che, sotto la veste del vizio di motivazione, sollecita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione in assenza di reali travisamenti del fatto o della prova, dovendosi ricordare che in caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto 4 yut come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777). 6.Generico, infine, è il quarto motivo di ricorso. La regola dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali, elementi totalmente mancanti nel caso di specie. 7.Alla luce di quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento ai capi A), C), D), E), ed F) per essere i reati estinti per prescrizione e con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio quanto al capo B), ferma restando, in ogni caso, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice di appello in accoglimento dell'appello della parte civile, a fronte di motivi di impugnazione complessivamente infondati e che vanno rigettati. 8.Va altresì rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ASL di Foggia in persona del legale rapp.te non la stessa effettivamente esplicato alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551; Sez.4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi A), C), D), E) ed F) , per essere i reati estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio del capo B) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio.
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