CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2026
Cassazione n. 22437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S.[OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;udito l' avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorsoriportandosi ai motivi esposti;dato atto che il difensore ha depositato giurisprudenza di questa Corte in data 15.3.2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 maggio 2025, la Corte di appello di Salerno –Sezione Minorenni, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale per i Minorenni di Salerno del 12 giugno 2024(pronunciata all’esito di giudizio abbreviato condizionato), effettuato il giudizio diprevalenza delle già concesse circostanze attenuanti sulle aggravanticontestate, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] indieci anni di reclusione, avendolo ritenuto responsabile dei delitti di concorsonell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e occultamento di cadavere; confermava,nel resto, l’impugnata sentenza.1.1. Al solo fine di meglio comprendere le questioni prospettate, si riportanosinteticamente i fatti come ricostruiti in modo conforme dal Tribunale per iMinorenni e dalla Corte di appello di Salerno.A seguito di denuncia presentata per conto dello [OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA]”, veniva portata all’attenzione degli inquirenti la vicenda di unagiovane donna, [OSCURATO:PERSONA], la quale, secondo il denunciante, vivevasegregata in una abitazione sita in XXXXXXXXXXXX presso il nucleo familiarecostituito da [OSCURATO:PERSONA], dal coniuge di costei,[OSCURATO:PERSONA], e dai f ig l i , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quando era in stato didetenzione), XXXXXXXXXXXXXXXXXX (in modo discontinuo). Le indaginiavviate non consentivano di riscontrare la presenza della donna nell’abitazione,ma accertavano: che ella era affetta da “disturbo della condotta in ritardomentale di media gravità, con necessità di assistenza continua non essendo ingrado di compiere gli atti della vita quotidiana”, patologia in ragione della qualepercepiva una pensione di invalidità che veniva regolarmente riscossa; cheaveva documenti di identità scaduti di validità; che non aveva alcuna utenzatelefonica intestata dal 2021. Le intercettazioni telefoniche avviate e le sommarieinformazioni assunte evidenziavano che, negli anni, la giovane era statasottoposto a gravissimi episodi di maltrattamenti nel nucleo familiare con il qualed i m o r a v a , a i q u a l i n o n r i u s c i v a a s o t t r a r s i p e r t i m o r e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e che tale situazione si era protratta sino aiprimi giorni di marzo 2022.In quei giorni e, in particolare, la sera del 6 marzo, in orario seraleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA] e l’odierno imputato,[OSCURATO:PERSONA], avevano condotto fuori dall'abitazioneXXXXXX, in pigiama, con le pantofole e con il pannolone e contro la suavolontà, desumibile da quanto riferito da alcuni testimoni che avevano sentito lagiovane chiedere: «dove mi state portando? È buio». Costoro avevano fattorientro alcune ore dopo, ma senza XXXXXX.Da quella sera, la giovane spariva dall’abitazione di XXXXXXXXX-XXXXXXXX, i quali riferivano che ella era tornata a Milano dalla madre.A seguito di una telefonata anonima, il giorno 25 ottobre 2022, venivarinvenuto il cadavere di XXXXXX in un casolare abbandonato nei pressi delristorante “La XXXXXXXX” in avanzato stato di decomposizione. L’esameautoptico consentiva di accertare che ella era morta per soffocamento provocatoda azione violenta. Dopo il ritrovamento, [OSCURATO:PERSONA], compagno diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, forniva agli inquirenti un video privo di audio,relativo ad una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorellaXXXXXXXXX, il cui contenuto veniva accertato tramite una consulenza per lalettura del labiale. Nel corso della conversazione, l’odierno imputato, su insistentirichieste della sorella che chiedeva notizie di XXXXXX, riferiva che ella era statauccisa («Amm fernut»), precisando che era stata soffocata («Amma affucat») eche il corpo era stato nascosto in «XXXXXXXX».Le sommarie informazioni assunte da XXXXXXXXXXXXXXXX, giovanefidanzatina di [OSCURATO:PERSONA], evidenziavano che la sera del 6 marzo2022, l’odierno imputato aveva intrattenuto una conversazione con la giovane eche il giorno 8, nel corso di una videochiamata, egli le aveva riferito di trovarsi suun furgone con il padre, circostanza che ella constatava essendo visibile ilmezzo nel video, e le diceva che sul furgone trasportavano «un morto o uncadavere». Da tale testimonianza, gli inquirenti deducevano che, uccisa lagiovane nelle ore notturne tra il 6 e il 7 marzo, il corpo era stato occultato ilgiorno 8 nella località ove è stato rinvenuto.1.2 La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione sia al delitto diconcorso in omicidio, sia al delitto di concorso nel delitto di occultamento dicadavere, si fondava sull’intero compendio probatorio, in relazione al qualeparticolare importanza assumevano le sommarie informazioni rese daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], la qualeriferiva sia in ordine ai gravi maltrattamenti inflitti alla giovane all’interno delnucleo familiare, sia in ordine agli accadimenti nei giorni della sparizione delladonna; le sommarie informazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXX; il video delcolloquio intercorso tra l’imputato e la sorella con la relativa perizia. Veniva,inoltre, effettuata una perizia volta a verificare l’imputabilità dell’imputato,all’epoca dei fatti di 14 anni di età, e la sua condizione psico-comportamentale.La perizia si concludeva con una diagnosi di “disabilità intellettiva di grado lieve”,che, tuttavia, non inficiava la capacità di intendere e di volere dell’odiernoricorrente.1.3 La Corte di appello, adita dalla difesa dell’imputato, confermava lasentenza impugnata in punto di responsabilità e la riformava solo in relazione algiudizio di bilanciamento della circostanza attenuante di cui all’art. 114, commi 1e 3 cod. pen. alla quale attribuiva prevalenza rispetto alla contestata aggravantedi cui all’art. 61, n. 2, cod. pen., così riducendo la pena finale ad anni dieci direclusione, tenuto conto della continuazione e della riduzione per il ritoabbreviato.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente,articolando quattro motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, relativo al delitto di concorso in omicidio, formulato ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. contesta l’esistenza di un valido moventenell’azione del giovanissimo XXXXXXXX (non essendo egli coinvolto nei gravimaltrattamenti) e l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla principale teste,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sia in regione delle incertezze ricostruttive sotto il profilodei tempi in cui sarebbero maturati gli accadimenti, sia in ragione del suo interesse aproteggere il compagno, [OSCURATO:PERSONA], dal coinvolgimento nell’episodio. Conriferimento alle contraddizioni e incoerenze nelle sommarie informazioni rese in data23.7.2022, 18.10.2022, 27.10.2022 e 9.11.2022, individua quelle relative ai suoi spostamenti(sulla base dell’esame dei tracciati telefonici), ai tempi della sua presenza nella casa diXXXXXXXXXXXX, alla collocazione temporale di alcuni accadimenti, al giorno in cui videXXXXXX o ne percepì la presenza in casa ed evidenzia che tali contraddizioni non sonostate risolte dagli altri atti di indagine i quali, anzi, hanno fornito ulteriori elementi di dubbio:menziona, in proposito, le sommarie informazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXX (la qualeavrebbe visto la vittima la sera dell’8.3.), dal padre della XXXXXXXXX (il quale, riferendoquanto narrato dalla figlia, introduceva la presenza di un terzo soggetto non identificato chesarebbe uscito la sera del fatto con i due coniugi XXXXXXXXX-XXXXXXXX e con XXXXXX),da XXXXXXXXXXXXXXXXXX (la quale arricchisce il racconto fattole dal fratello conparticolari sulle modalità di occultamento del cadavere, smentite dagli esami autoptici emanifesta il timore che il fratello possa essere stato coinvolto dalla madre per addossargli laresponsabilità del grave fatto). Inoltre, evidenzia l’incompatibilità logica tra la partecipazionedi [OSCURATO:PERSONA] al grave episodio e il fatto che egli abbia intrattenuto unaconversazione telefonica con la fidanzata dalle ore 22.38 alle ore 00.50 della nottedell’omicidio, ovvero nel lasso di tempo in cui si sarebbe verificato il fatto. Introduce, inoltre,il tema della capacità di intendere e di volere del giovane XXXXXXXX in ragione sia delladisabilità intellettiva, sia pure di lieve entità, sia della immaturità evincibile dalle valutazionidel [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Area Penale della ASL e dell’equipe sociopedagogica dell’IPM di Nisida nonché sulla base di elementi contenuti nella relazioneperitale. Contesta, inoltre, le conclusioni cui sono pervenuti i periti, i quali, secondo la difesa,non avrebbero correttamente valutato la personalità dell’imputato che, oltre alla lievedisabilità, manifesta un propensione al vanto e alla impulsività, si è formato in un contestofamiliare, sociale e culturale di estrema povertà, nel quale spadroneggia la madre e nelquale il suo modello di vita è rappresentato dal fratello XXXX, aduso a condotte criminali,elementi che avrebbero dovuto indurre ad una diversa e più attenta valutazione delcontenuto della videochiamata intercorsa con la sorella. Ad avviso della difesa, ledichiarazioni alla sorella e alla fidanzata, fatte dall’imputato, a conoscenza dei fatti in quantoappresi in ambito familiare, costituirebbero solo una vanteria per accreditarsi agli occhi delledue donne come colui che è stato coinvolto in un fatto molto grave, commesso dagli adulti diriferimento e in piena simbiosi con la madre.La difesa evidenzia altresì che le lacune ricostruttive si riflettono anche nel fatto che lesentenze non individuano l’apporto in concreto fornito dal giovane nella serie causale che hacondotta a morte la persona offesa. Ad avviso della difesa ciò non consente di ritenereprovato il concorso morale, in quanto, in assenza di una descrizione analitica delle modalitàdi svolgimento dei fatti e della prova delle modalità con le quali l’imputato sarebbe statocoinvolto dalla madre, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è meramentecongetturale. Contesta, inoltre, la necessità della presenza del giovane per portare a termineil proposito criminoso, tenuto conto della ferma determinazione dei due adulti e dellecondizioni fisiche debilitate della vittima. In conclusione, la difesa afferma chel’indeterminatezza relativa alla esatta individuazione delle modalità del fatto, del momento incui è stato consumato l’omicidio, del luogo in cui è avvenuto e dell’individuazione dell’autoremateriale del gesto, della presenza dell’imputato al fatto e della condotta da eglispecificamente tenuta, impedisce di pervenire ad una pronuncia di responsabilità a titolo diconcorso. Con memoria successivamente depositata, il ricorrente deposita una recentesentenza di questa Corte sullo specifico tema.2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc. pen. in relazione al delitto di occultamento di cadavere, conferma le stesse riserve giàformulate con riferimento al delitto di omicidio, rilevando che l’appropriazione della condottadi occultamento costituisce frutto di vanteria in un ambiente di sottocultura criminale e cheegli ha fornito informazioni varie e, in parte, contrastanti con gli esiti dell’esame autoptico;rileva che non è noto il luogo in cui è avvenuto l’omicidio, sicché nessuna certezza si puòavere della necessità del trasporto; che nessuna traccia del trasporto della vittima è statarinvenuta sui mezzi presuntivamente utilizzati, sicché, in assenza di ulteriori elementiprobatori si deve propendere per l’ipotesi dell’uccisione nel luogo nel quale è stato rinvenutoil cadavere.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen. in relazione agli artt. 89 e 98 cod. pen., si censura la decisione per averefatto supina acquiescenza alle conclusioni formulate dai periti nonostante, nel corsodell’esame, siano emersi dubbi sulla maturità dell’imputato in relazione al suo deficitintellettivo, alla propensione al vanto e alla impulsività, alla incapacità di riconoscere leconseguenze delle sue azioni, alla condizione di totale assoggettamento rispetto alla madre,alla “oggettivizzazione della vittima”, alle deprivazioni culturali, ambientali e familiari chehanno inciso sulla percezione della gravità del fatto. Osserva che tali condizioni possonoaver compromesso la capacità del minore di comprendere il significato delle proprie azioni ela capacità di volizione delle stesse e quindi rappresentano una forma di patologia mentalelegittimante un giudizio di non imputabilità. La difesa richiama, a conferma, una affermazionedell’imputato al Pubblico Ministero Minorile (“se mi dici di uccidere, lo faccio senza pensarci”)che, dimostrando una propensione a compiere azioni pericolose senza alcuna riflessionepreventiva, costituisce circostanza incompatibile con la ritenuta maturità del ricorrente.Lamenta altresì che non sia stato vagliato il rapporto tra il minore e la madre, pur avendo iperiti affermato di ritenere che esista un’influenza che diventa uno “stilema comportamentaledell’assetto” e, in conclusione, che non sia stata accolta la richiesta di integrazioneprobatoria nelle forme di una nuova perizia, respinta con ordinanza istruttoria che la difesadichiara di impugnare unitamente alla sentenza.2.4. Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc. pen., in relazione all’art. 62-bis cod. pen., lamenta che non siano state riconosciute lecircostanze attenuanti generiche, tenuto conto del contesto nel quale è cresciuto e si èformato il ricorrente. Osserva che erroneamente le circostanze attenuanti generiche sonostate negate in quanto l’imputato non avrebbe ammesso i fatti e sulla base della condottasuccessiva al reato che è espressione del disagio psichico del ricorrente. Ha richiamato,infine, le dichiarazioni resa dall’imputato in un memoriale in cui ha manifestato il dispiacereper quanto avvenuto alla vittima, ribadendo che le conversazioni con la sorella e con lafidanzata costituivano mere millanterie, attuate per legittimarsi nell’ambiente degradato diprovenienza e per farsi accettare, e lamenta che tale lettura dei fatti non sia stata presa inconsiderazione dalla Corte.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. Haosservato che le dichiarazioni della teste XXXXXXXXX sono state valutate conformementenei due gradi di giudizio e che le censure mosse dalla difesa alla ricostruzione degliaccadimenti si risolvono in una sollecitazione ad una rivalutazione dei fatti non ammissibilein questa sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha evidenziato che le censure propostesono generiche e meramente reiterative degli argomenti già spesi in grado di appello con lacui motivazione, di fatto, il ricorrente non si confronta. Quanto al secondo motivo, relativo aldelitto di occultamento di cadavere, osserva che è irrilevante ai fini dell’integrazione delreato, la circostanza che la vittima sia stata uccisa nel luogo in cui è stata rinvenuta o siastata ivi trasportata successivamente. Ha ritenuto infondata anche la censura relativa alpresunto vizio di mente dell’imputato, alla luce dell’approfondito vaglio dei periti. Infine, haosservato che il trattamento sanzionatorio è stato benevolo in ragione della complessivacondizione del giovane, essendo stato effettuato un giudizio di prevalenza sulle aggravanticontestate.4. In data 15.3.2026, la difesa ha depositato la sentenza di questa Sezione n. 2673 del22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto proposto sulla base di motivi infondati, deve essererigettato.2. È opportuno premettere alcune considerazioni generali in ordine aiprincipi che orientano il sindacato di questa Corte di legittimità.2.1Quello in esame costituisce un caso di c.d. “doppia conforme” in quantola sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella diprimo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima, sia adottando glistessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ledue sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unicocomplessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01);2.2«[...] Sono precluse al giudice di legittimità sia la rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione impugnata sia l’autonoma adozionedi nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Resta, infatti, demandato solo aquest’ultimo giudice il compito di svolgere siffatta tipologia di accertamenti, postoche il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è, viceversa,circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verificadell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hannodeterminata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, dellacoerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo edella non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri attidel processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cuisussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556)» (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; conf.Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601-01).3. Tanto premesso, con riferimento ai plurimi argomenti prospettati nel primo motivodi ricorso, relativo al delitto di omicidio aggravato, si osserva quanto segue:3.1Con riferimento all’assenza di un movente, pare opportuno rammentareil consolidato principio espresso da questa Corte secondo il quale «In unprocesso indiziario, il movente, attribuendo agli indizi il connotato dellaunivocità, costituisce un fattore di coesione degli stessi e, di conseguenza,diventa un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto ariconoscere valenza probatoria agli altri indizi acquisiti. Peraltro, ciò nonsignifica che in un processo indiziario la mancanza di un movente portanecessariamente alla esclusione della responsabilità dell'imputato. Infatti, anchein un processo indiziario, l’accertamento della causale può, comunque, nonessere essenziale nel caso in cui dagli altri elementi indiziari, accertati medianteuna corretta valutazione delle risultanze processuali, emerga in modo certo laresponsabilità dell'imputato in ordine al fatto criminoso attribuitogli. Pertanto,anche in mancanza di un movente, al fine di pervenire in modo convincente algiudizio di responsabilità dell'imputato, è necessario non solo valutare larilevanza e la congruenza degli indizi secondo i criteri dettati dall'art. 192 cpv.cod. proc. pen., ma occorre anche fornire una risposta esauriente e adeguataalle varie ipotesi prospettate dalla difesa concernenti questioni idonee acontrastare in modo valido gli elementi dell'accusa» (Sez. 1, n. 685 del14/12/1995, dep. 1996, Rv. 203798-01).Nel caso in esame, il Giudice dell’udienza preliminare minorile ha esclusoche l’odierno ricorrente avesse un movente proprio all’azione omicidiaria,valutazione condivisa dal giudice territoriale. La circostanza, tuttavia, nondetermina un vulnus alla ricostruzione dei fatti operata, che è basata suelementi di sufficiente forza probatoria atti a provare un consapevole evolontario apporto del giovane XXXXXXXX alla grave condotta voluta eprogrammata dai genitori. Il punto costituirà oggetto di esame nel proseguo.3.2Quanto alle sommarie informazioni rese, in più occasioni, daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, i giudici di merito, pur riportando lecontraddizioni riscontrabili nelle deposizioni in ordine alla ricostruzione dei tempi(in particolare, gli accadimenti sono stati collocati, a volte, nella giornata del 5.3,altre in quella del 6.3.), hanno concluso nel senso della attendibilità dellaversione dei fatti fornita dalla testimone. La Corte territoriale ha ritenuto che leincertezze «inerenti per lo più a riferimenti temporali o cronologici» siano discarsa importanza e che la testimone è pienamente attendibile sul «nucleoessenziale del narrato», ovvero che l’ultima sera in cui ella vide XXXXXX,[OSCURATO:PERSONA] aveva, dapprima, chiesto al figlio maggiore, [OSCURATO:PERSONA], di recarsi con lei a «fare quel servizio» e, al rifiuto di questi,si era rivolta a XXXXXXX, aggiungendo di avere, poco dopo, sentitoXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX e XXXXXXX, che uscivano dall’abitazioneinsieme alla vittima, in pantofole, la quale chiedeva «dove mi portate, dove miportate?».In tema di valutazione della testimonianza, questa Corte ha chiarito che «ilgiudice deve limitarsi a verificare l’intrinseca attendibilità della testimonianza –avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchéall’assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementiaccertati con i caratteri della certezza – sulla base della presunzione che, fino aprova contraria, il teste, ove sia in rapporto di terzietà rispetto alle parti, riferiscedi solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo inpresenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmentenel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenzepregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità)» (Sez. 6, n. 3041del 03/10/2017, dep. 2018, Rv. 272152).La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio. Haescluso l ’ in teresse a ment i re per proteggere terz i ( i l f idanzatoXXXXXXXXXXXXX), osservando, con motivazione logica e non smentita daaltri elementi di fatto evincibili dalle sentenze impugnate, che, ove ella avessevoluto proteggere il fidanzato, sarebbe stato sufficiente tacere la presenza delterzo partecipe alla grave azione delittuosa, limitandosi a riferire i soli nomi diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA].Ha osservato che la giovane, pur con alcune confusioni sui tempi e suisuoi spostamenti, aveva reso una testimonianza coerente sui dati essenziali.Inoltre, la sentenza impugnata ha fornito argomentazioni logiche idonee asuperare puntualmente le contestazioni difensive. In particolare, la Corte haevidenziato che:b e n p r i m a d e l l a s c o m p a r s a d e l l a p e r s o n a o f f e s a ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva riferito a terzi, e, in particolare, ai proprigenitori e alla compagna del padre ([OSCURATO:PERSONA], la quale, a suavolta, aveva riportato le circostanze al legale del Centro antiviolenza), i gravimaltrattamenti che subiva XXXXXX, in tal modo fornendo elementi checonsentono di ritenere in quadro coerente con la successiva evoluzione e conla condotta di omicidio;la narrazione era stata confermata dalla deposizione della madre dellatestimone, la quale aveva riferito di aver appreso dalla figlia che la vittima erastata portata fuori dall’abitazione da XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX e XXXXXXX,la domenica prima dell’8.3.2022 ovvero il 6.3.2022, confermando l’abitudinedella giovane di trascorrere il fine settimana a casa del fidanzato e ricostruendogli accadimenti in modo conforme al narrato della testimone;i l racconto era stato reso in modo coerente anche al padre,XXXXXXXXXXXXXXXX. Riteneva la Corte che la circostanza che questiavesse omesso di riferire il nome dell’odierno ricorrente nel gruppo che avevacondotto XXXXXX fuori dall’abitazione era dovuto ad un difetto di ricordo;non costituiva comportamento illogico, indicativo di inattendibilità, il fattoche la mattina dell’8.3., [OSCURATO:PERSONA] avesse portato a XXXXXX mimosae cioccolatini per il suo compleanno, pur essendole stato riferito che la giovaneera tornata a Milano dalla madre. La testimone, nelle sommarie informazioni del23.7.2022, aveva riferito di non aver creduto a quanto riferitole perché eracapitato già in precedenza che le avessero raccontato che XXXXXX era andataa Milano e di averla, invece, trovata in casa. Conferma del narrato si traevadalla deposizione della madre di [OSCURATO:PERSONA], la quale riferiva che lamattina del 7.3 aveva effettivamente accompagnato la figlia ad acquistaremimosa e dolci;non costituiva argomento distonico rispetto al narrato della testimone, late le fonata in tercorsa t ra l ’od ierno r icor rente e la f idanzat inaXXXXXXXXXXXXXXXX dalle ore 22.38.59 del 6 marzo alle ore 00.50 del 7.3.,tenuto conto del ruolo secondario avuto da XXXXXXX nell’occasione, e sulquale si tornerà dopo;che un riscontro oggettivo era costituito dal fatto che il cadavere dellavittima era stato trovato vestito conformemente a quanto descritto dalla teste(pigiama, pantofole, pannolone);che, infine, ulteriore riscontro sulla sparizione di XXXXXX tra il 5 e l’8.3 sitraeva anche dalla deposizione della teste XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la qualeaveva riferito che l’ultima volta che aveva visto in vita XXXXXX, era stata lagiornata del 5.3. e che l’8.3., recatasi a casa della madre non aveva trovato ladonna e, alle sue richieste, il fratello XXXX non aveva risposto e la madre leaveva, dapprima, intimato di «farsi i fatti suoi» e, dopo, che XXXXXX«se ne eraandata».Nella sentenza di primo grado, inoltre, la cui motivazione si salda conquella della Corte territoriale, il giudice evidenziava, a supporto della credibilitàdella testimone, che le verifiche effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle celletelefoniche avevano confermato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] inXXXXXXXXXXXX (a casa dei XXXXXXXX-XXXXXXXXX) la notte tra il 6 e il 7marzo.Si tratta, quindi, di elementi che, come osservato dalla Corte territoriale,compongono un quadro coerente, credibile e riscontrato, che, quindi,unitamente agli altri, può validamente essere posto a fondamento dellapronuncia di responsabilità dell’odierno ricorrente. La difesa, pur elencando lecontraddizioni nel narrato della testimone, non si confronta con gli specificiargomenti addotti dalla Corte a supporto della credibilità della testimone.Nel ricorso, la difesa del ricorrente deduce che la narrazione diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si pone in contrasto con la testimonianza resada XXXXXXXXXXXXXXXX nelle s.i. del 12.7.2022. La testimone avrebbe riferitodi aver incontrato XXXXXX la sera dell’8.3. e, quindi, in un giorno incompatibilecon il narrato della testimone XXXXXXXXX e con la ricostruzione della Corte.Sul punto, deve osservarsi, in primo luogo, che la questione non risulta portataall’attenzione della Corte territoriale non risultando dedotta nei motivi di appello;in secondo luogo, si osserva che il verbale non è allegato al ricorso, così daconsentire a questa Corte di apprezzarne l’effettiva conferenza e rilevanza e,sotto tale profilo, il ricorso non è autosufficiente. In ogni caso, è principioconsolidato quello per il quale non è censurabile in sede di legittimità lasentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame,quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamenteconsiderata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previstoall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi unaricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensivaimplicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n.35817 del 10/07/2019, Rv. 276741-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep.2014, Rv. 259643-01). Ebbene, la lettura congiunta delle sentenze di meritofornisce elementi contrastanti con la deposizione della giovane XXXXXXXX.L’assenza di XXXXXX da casa dei suoi aguzzini già l’8.3. è riferita, infatti, nonsolo da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ma anche da [OSCURATO:PERSONA],fratello di [OSCURATO:PERSONA] e compagno di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, oltreche dalla stessa XXXXXXXXXXXXXXXXXX. La motivazione, nel suocomplesso, quindi, colloca l’assenza di XXXXXX sin dall’8.3., senza che siastata neanche prospettata una valida alternativa, avendo la stessa difesadedotto l ’argomento solo per sostenere l ’ inattendibil i tà della testeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Par iment i è a d i rs i per quanto r iguarda la deposiz ione d iXXXXXXXXXXXXXXXX, padre di [OSCURATO:PERSONA] che, nel riferire quantoappreso dalla figlia, riferiva di un altro uomo (il carrozziere) che avrebbe portatoXXXXXX fuori dall’abitazione insieme a [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXX. Si tratta di affermazione che non trova una specificasmentita nella sentenza di appello e che non viene riportata nella sentenza diprimo grado. Inoltre, il verbale non viene allegato, così non consentendo allaCorte di apprezzare il significato e la effettiva valenza probatoria delladichiarazione. In ogni caso, trattandosi di circostanza del tutto isolata, riferitasolo da un testimone de relato (per quanto è dato desumere dal motivo diappello) può ritenersi implicitamente superata alla luce della ricostruzionecomplessiva dei fatti.3.3 Ulteriore profilo di censura attiene al secondo “pilastro” probatorio,costituito dal video della conversazione intercorsa tra l’odierno ricorrente e lasorella XXXXXXXXXXXXXXXXXX nel quale, nell’interpretazione fornita daigiudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] confessava il crimine perpetrato insiemeai genitori.Sostiene la difesa che i giudici di primo e secondo grado abbiano valutatosuperficialmente la prova, omettendo di valutarla alla luce sia delle emergenzedell’esame autoptico, sia delle caratteristiche personologiche dell’imputato. Inparticolare, con riferimento al primo punto, osserva che non è stataadeguatamente valutata la circostanza che talune delle precisazioni fornite dalgiovane imputato sulla dinamica dei fatti o, rectius, dell’occultamento delcadavere, sono state smentite dai rilievi oggettivi tanatologici e da quantoriscontrato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’atto del rinvenimento del cadavere. Nellaprospettazione difensiva, ove opportunamente considerate, dette circostanzeavrebbero potuto portare a valutare come molto più probabile che XXXXXXXXavesse riferito circostanze delle quali non era stato diretto protagonista, ma cheaveva appreso nel contesto familiare, aggiungendo anche elementi di fantasiaLa censura è infondata. Giova premettere che nessuna contestazione èstata mossa dalla difesa in ordine alla attendibilità della lettura del labiale dellavideochiamata effettuata dal consulente del pubblico ministero e,successivamente, dal perito nominato dal giudice.Nel merito del narrato, la Corte territoriale ha precisato che:[OSCURATO:PERSONA] riferiva alla sorella che XXXXXX era stata da lorouccisa («Amma fernut»), soffocandola («Amm affucat»), accompagnando lanarrazione con una gestualità coerentemente esplicativa e, effettivamente,l’esame autoptico aveva consentito di riscontrare che questa era stata la causadella morte («soffocamento a seguito di dinamica asfittica da azione meccanicadi terzi»);egli, a specifica domanda della sorella, aveva riferito che il corpo si trovavasulla XXXXXX («add ten capre da [OSCURATO:PERSONA], lè ngopp»), ove erastato effettivamente rinvenuto;si era raccomandato con la sorella di non raccontare quanto riferitole.Tali circostanze, nella lettura della Corte, costituiscono conferma dellaeffettiva presenza di [OSCURATO:PERSONA] ai tragici eventi di quei giorni.A fronte di tali dati oggettivi, la difesa ha prospettato che risultavano,invece, smentiti altri particolari emersi, come ad esempio, il fatto che gli autoridel crimine avessero tentato di far sparire il corpo gettandovi sopra dell’acido,ovvero il fatto che il corpo fosse stato messo in una busta. Sul punto, la Corte haprecisato che tali circostanze, inveritiere, «non vengono affatto riferite daXXXXXXX il quale si limita a dire, alla sorella, nella famosa videochiamata, che«amm affocat», dicendole del luogo «addò ten e capre da XXXXXXXX aXXXXXXXX», senza aggiungere altri particolari». Nessuna contraddizione,quindi, risulta tra il narrato dell’odierno ricorrente e il contenuto dellavideochiamata. Del resto, la stessa difesa, nei propri motivi di appello, nonriferisce il narrato difforme espressamente a [OSCURATO:PERSONA]. Quantoall’acido, afferma che la circostanza era emersa in una intercettazioneambientale tra XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la madre [OSCURATO:PERSONA] e ilpadre XXXXXXXXXXXXXXXX. In ordine ad altre circostanze, le attribuisce adXXXXXXXXXXXXXXXXXX per averle apprese dal fratello XXXXXXX, nellavideochiamata, la cui trascrizione, tuttavia, non le riporta.3.4 La difesa contesta la valenza probatoria attribuita alla videochiamataanche sulla base del profilo personologico dell’odierno ricorrente. Ritiene, inparticolare, che la personalità dell’imputato (caratterizzata da una propensioneal vanto e all’impulsività, ancora in via di sviluppo, formatasi in un contestofamiliare, sociale e culturale di estrema povertà, nell’ambito del qualespadroneggia la figura dominante della madre e nel quale il suo modello di vita èindividuato nelle condotte criminali del fratello XXXX), impone di “relativizzare” ilcontenuto della videochiamata, nel senso che egli sa come si sono svolti i fattiper averlo appreso in famiglia, e se li attribuisce, millantando, per sentirsi“importante” per avere compiuto una azione da grandi, in collaborazione con lagenitrice. Analoga considerazione estende all’altra videochiamata di naturaconfessoria fatta con la giovane XXXXXXXXXXXXXXXX, nel corso della qualeegli “confessa” il concorso nell’occultamento del cadavere della poveraXXXXXX.La Corte territoriale ha respinto tale argomentazione difensiva conmotivazione che non merita le censure mosse. Ha osservato che, secondo lavalutazione dei periti, il lieve deficit intellettivo dell’imputato non ha influito sullasua capacità di intendere e di volere né sulla sua imputabilità da quattordicennee che le risposte fornite alla sorella sono coerenti e pienamente rispondenti aidati oggettivi riscontrati nel corso delle indagini. Ha altresì sottolineato che ilracconto si pone in stretta correlazione logica e coerenza con le altre risultanzeistruttorie ovvero con il narrato di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e con iriscontri oggettivi in sede di rinvenimento del cadavere (con riferimento al fattoche la vittima è stata trovata vestita con gli stessi abiti e con le pantofole cheindossava in casa prima di essere portata fuori, secondo la narrazione dellaXXXXXXXXX) e che ulteriore riscontro alla veridicità del narrato di XXXXXXXXsi riviene nella posizione nella quale è stata trovata la vittima. Il corpo, infatti,appariva supino e in posizione tale da indurre a ritenere che fosse stato “gettato”già cadavere, in tal modo avvalorando il racconto del ricorrente, il quale riferiva aXXXXXX che sul furgone ove egli viaggiava, era trasportato un cadavere.3.5 Con l’ultimo argomento di tale primo motivo di impugnazione, infine, ladifesa evidenzia che le sentenze di merito non hanno potuto fornire elementiidonei a rappresentare il tipo di apporto fornito dall’odierno ricorrente allaconsumazione del grave reato sì da poterlo distinguere da una connivenza nonpunibile.Il motivo è infondato. Questa Corte con pronunce costanti ha affermato che«L'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidionon postula l'individuazione dell'autore materiale della condotta tipica, purchérisulti provata la partecipazione materiale e morale dei correi alla realizzazionedel reato. [...]» (Sez. 1, n. 37855 del 14/06/2024, Rv. 287069-01; Sez. 1, n.12309 del 18/02/2020, Rv. 278628-01). In particolare, , «in tema di concorso dipersone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrentemorale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche dellacondotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto,agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento delproposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione oapprovazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esimeil giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una realepartecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sottoquale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con ledella condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., conl'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nellarealtà», facendo discendere da tale premesse l’obbligo del giudice del merito diindividuare e motivare circa le “forme concrete” di manifestazione del concorso.Con la precisazione che «Per 'forme concrete' si intende la ricostruzione dellemodalità essenziali dell'apporto di ciascun concorrente e in primis la modalitàcategoriale e modale, se in termini esecutivi (concorso materiale) o in terminiideologici di istigazione o rafforzamento (concorso morale)» (Sez. 1, Sez. 1, n.37855 del 14/06/2024, Rv. 287069-01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taleprincipio. In particolare, aderendo alla ricostruzione del Giudice dell’udienzapreliminare, ha precisato che, pur non essendo stato accertato chi hamaterialmente ucciso [OSCURATO:PERSONA] (pur ritenendo verosimile che siastata la madre, [OSCURATO:PERSONA]), l’apporto fornito dall’odiernoricorrente nella condotta criminosa andava individuato in una forma di concorsomorale, attuato nelle forme del rafforzamento dell’intenzione criminosa deigenitori, concretizzatosi nell’accompagnare i genitori nell'atto di condurreXXXXXX fuori dall’abitazione al fine di sopprimerla e, successivamente,nell’accompagnare il padre nell’operazione di occultamento del corpo dellavittima. La Corte ha altresì precisato che il rafforzamento della intenzionecriminosa, attuato nelle forme evidenziate, era stato causalmente determinante.Tanto poteva evincersi dal fatto che la madre, [OSCURATO:PERSONA],aveva, dapprima, tentato di coinvolgere il figlio maggiore, XXXX, nel “servizio” e,al rifiuto di questi, che si era fatto spalleggiare in ciò dalla fidanzataXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (che ha riferito con precisione talecircostanza), aveva ingaggiato, sia pure all’ultimo momento, il figlio minoreXXXXXXX. L’insistenza nel coinvolgimento dei figli, il primo dei quali, addirittura,nonostante la sottoposizione agli arresti domiciliari, evidenzia che XXXXXXXXXavvertiva necessaria la presenza di una terza persona, con funzioni di supporto.La Corte territoriale ha ben chiarito tale esigenza, pervenendo ad affermare, conmotivazione logica e non contraddetta da altri elementi fattuali, che propriol’esigenza avvertita di una terza persona, aveva reso indispensabile l’apporto diXXXXXXXXXXXXXXX, con la conseguenza che, ove egli si fosse rifiutato,probabilmente l’omicidio non sarebbe stato commesso. Il contributo causalefornito da [OSCURATO:PERSONA] era consistito, quindi, proprio nel rafforzamentodel progetto criminoso, assicurando alla madre e al padre la propria presenzaper ogni necessità.Non risultano fondate le argomentazioni ulteriori addotte dalla difesa, laquale ha osservato che non vi era evidenza del fatto che la madre avessepalesato ai figli che il “servizio” da compiere consisteva nell’omicidio di XXXXXX,avendo, anzi, rappresentato che dovevano “pressare” un’automobile. Ebbene,tenuto conto dell’orario dell’uscita (serale) e del fatto che portavano con loroXXXXXX, in pigiama e pantofole, è evidente che non poteva essere quellorappresentato il “servizio” da compiere e che, alla luce della complessivadinamica degli eventi, era ben percepibile da [OSCURATO:PERSONA] la finalitàdell’uscita notturna.4. Parimenti logica è la motivazione della Corte di appello in ordine al concorsodell’odierno ricorrente nell’occultamento del cadavere della persona offesa, provato dallaconfessione stragiudiziale alla giovane XXXXXX e riscontrato dalle dichiarazioni effettuatealla sorella XXXXXXXXX nel corso della più volte menzionata videochiamata. [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito la condotta dell’odierno imputato, in modo conforme alla dinamicadei fatti quale rappresentata dal giudice di primo grado, evidenziando che egli accompagnò ilpadre il giorno 8.3. ad occultare il corpo di XXXXXX. Tanto ha desunto dal narrato dellostesso imputato, il quale, parlando in videochiamata con la fidanzatina XXXXXX, riferiva allagiovane di trovarsi sul furgone (come ella effettivamente constatava tramite il video) con ilpadre (del quale ella sentiva la voce), aggiungendo che «aveva un morto o un cadavere ...nel furgoncino». Conferma, ulteriore, della presenza del giovane sul luogo dell’occultamentosi traeva, inoltre, dalla confidenza fatta alla sorella XXXXXXXXX, alla cui specifica domanda,riferiva che il corpo di XXXXXX si trovava a XXXXXXXX, ove, effettivamente, è statorinvenuto. Ebbene, a fronte di tali elementi, le conclusioni tratte dalla Corte territoriale inordine all’apporto fornito dal giovanissimo XXXXXXX all’occultamento del cadavere,consistente quantomeno nell’accompagnare il padre, rafforzandone il proposito criminoso,durante il trasporto del corpo, sono logiche e aderenti ai dati probatori. I dubbi sollevati dalladifesa in ordine al fatto che non si conosce il luogo dell’omicidio e, quindi, non si può averecertezza del trasporto e occultamento del corpo, si fondano sul presupposto che sianoinveritiere le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, tuttavia, di ipotesi che, alla lucedi quanto in precedenza esposto, si palesa non fondata.5. Quanto all’elemento psicologico del reato, alla imputabilità del ricorrente e alle suecondizioni personali, deve premettersi che, secondo il costante orientamento di questaCorte, «In tema di valutazione della perizia psichiatrica sulla capacità di intendere edi volere dell'imputato, il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la maggioreo minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi,l'esattezza della tesi accolta, poiché la Corte, verificata la correttezza metodologicadell'approccio del giudice al relativo sapere, deve stabilire solo se la spiegazione fornita siarazionale e logica, senza operare una differente valutazione degli esiti della prova, in quanto,trattandosi di un accertamento in fatto, esso non è sindacabile se congruamenteargomentato» (Sez. 1, n. 47678 del 04/10/2024, Rv. 287327-01; Sez. 1, n. 11897 del18/5/2018, dep. 2019, Rv. 276170 - 01; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Rv. 241828 - 01).Opera, infatti, il principio espresso in tema di valutazione della prova scientifica, secondo ilquale la Corte di cassazione deve stabilire, «non la maggiore o minore attendibilitàscientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito, ma solo se la spiegazionefornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio delgiudice di merito al relativo sapere, con la conseguenza che non può operare una differentevalutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto,insindacabile in sede di legittimità se congruamente argomentato» (Sez. 1, n. 58465 del10/10/2018, Rv. 276151 - 01; Sez. 5, n. 6754 del 7/10/2014, dep. 2015, Rv. 262722 - 01).5.1Così delineato il perimetro del sindacato di legittimità in materia diperizia, si osserva che l’accertamento della capacità di intendere e di volere delminore che abbia compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto va compiutocon stretto riferimento al reato commesso. Si è affermato che «affinché ilcomportamento materiale vietato assurga a reato, esso deve essere "sostenuto"non solo dall'elemento soggettivo richiesto per quella specie di illecito, ma anchedalla capacità di intendere e di volere di cui all'art. 98 c.p. e cioè dalla capacitàdel minore di comprendere l'antigiuridicità del fatto e dalla libertà di tenere uncomportamento diverso da quello posto in essere».«Con specifico riferimento al tipo d'indagine richiesto per stabilire lacapacità del minore occorre altresì considerare che mentre l'incapacità diintendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto,nel senso che essa prescinde, talora, dalla natura e dal grado di disvaloresociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha invece carattere"relativo", nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabilesulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativiall'età evolutiva, sicché il relativo esame va compiuto non solo con strettoriferimento al reato commesso ma con auspicabile immediatezza rispetto allacommissione dell'illecito, inevitabilmente influendo il decorso del tempo sulprocesso stesso di maturazione dell'imputato minorenne» (Sez. 1, n. 33750 del05/05/2011, Rv. 250633-01). Inoltre, «La causa psicopatologica, ove esistente,deve, tuttavia, essere di natura ed intensità tali da compromettere, in tutto o inparte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto agente, sì daeliminare o attenuare grandemente la capacità di percepire il disvalore del fattoe di autodeterminarsi autonomamente (Sez. 1, n. 43953 del 17/11/2010, Rv.249051-01) [...]». Il concetto di maturità, d’altro canto, come evidenziato, non èassoluto, bensì relativo, dovendo correlarsi al reato compiuto, al fine di accertarese il minore è psichicamente immaturo e, in caso affermativo, se il reato sia daconsiderarsi una manifestazione sintomatica dell'accertata immaturità psichica.«Perché un minore di età sia riconosciuto incapace di intendere e volere almomento della commissione del reato è necessario l'accertamento di unaimmaturità o anche a maggior ragione di una infermità di natura ed intensità talida compromettere, in tutto o in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitividi autodeterminarsi autonomamente. (Cass. Sez. 6, n. 31753 del 25.5.2003)»5.2 Nel caso in esame, la Corte territoriale ha compiuto un attento esamedegli esiti della perizia psichiatrica affidata ai due professionisti, sia sulla basedella relazione peritale, sia sulla base dell’esame condotto in dibattimento ed haconcluso, con motivazione immune da vizi logici, ritenendo di poter fondare lapropria decisione prendendo a riferimento la valutazione tecnica. Ciò sia conriferimento alla capacità di intendere e di volere, esaminata anche tenendoconto della lieve ridotta capacità intellettiva, sia con riferimento alla maturità delsoggetto agente (all’epoca dei fatti poco più che quattordicenne).Quanto alla attendibilità scientifica dell’indagine, la Corte ha riferito che la valutazionepsicodiagnostica è stata compiuta sulla base di più metodologie. La prima, c.d. WAIS – IV,“strumento per valutare e apprezzare le diverse espressioni del funzionamento intellettivodella persona” assegnava a XXXXXXXX un punteggio di QI pari a 52, inferiore alla media,che confermava la diagnosi di “Disabilità intellettiva di grado lieve”.Al fine di ridurre l’incidenza, nella valutazione, della scarsa scolarizzazione delperiziando sulla valutazione delle funzioni intellettive, i periti ricorrevano ad un ulterioresistema di valutazione, c.d. culture free, costituito dalla metodologia delle Matrici ProgressiveStandard di Raven (SPM), che utilizza test non verbali e prende in esame anche le abilitànella vita quotidiana (anche di natura delinquenziale), esaminando i fascicoli giudiziaridell’imputato e procedendo a colloquio terapeutico con l’interessato. All’esito di tale esame, iltest forniva un risultato di QI pari a 79, interpretato come un funzionamento intellettivo limite,che si colloca tra il livello al di sotto della media e la media, con valori prossimi alla norma.Infine, i periti ricorrevano ad una ulteriore metodologia, TAS-20, al fine di valutare ilquadro di “alessitemia” ovvero la capacità di riconoscere ed elaborare coscientemente leproprie emozioni, ottenendo il risultato di 55, ovvero un punteggio borderline.Rifer iva la Cor te ter r i tor ia le che, a l l ’es i to d i ta le composi to esame,“[OSCURATO:PERSONA]... ha dimostrato una evidente capacità di discrimine circa ilsignificato dei propri comportamenti, la loro prevedibilità ed una competenza nel giudiziocirca la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male. Inoltre, egli ha vantato la suacompetenza nel discrimine circa il valore delle sue azioni all’interno del contesto sociale e inparticolare nell’ambito del contesto familiare di riferimento; in seconda istanza, ha dimostratodi gestire e controllare gli impulsi e gli stimoli, anche quando provocato nel corso delcolloquio. In sintesi, appaiono ben conservate, anche nonostante la natura della limitazioneneurofunzionale, la capacità di intendere e la capacità di volere”.Pare utile rilevare che l’analisi prendeva in considerazione anche condotte poste inessere in tempi immediatamente prossimi alla morte di XXXXXX, ovvero nel maggiosuccessivo, allorquando l’odierno imputato era rimasto coinvolto in altro episodio criminale.In detta occasione, i periti avevano riscontrato “lucidità e capacità decisionale” del periziandonello scagionare il concorrente nel reato ed avevano menzionato ulteriori episodi avvenutidurante la presenza del giovane in Nisida, ove egli aveva commesso episodi di bullismo,estorsione, ed altro, mostrando anche una certa “arguzia” ed una capacità manipolatoria.All’esito di tale ampia disamina, la Corte territoriale concludeva riconoscendo lacapacità dell’imputato di intendere (intesa come capacità di discernere tra il bene e il male) edi volere (intesa come capacità di autodeterminarsi), sulle quali non incideva la lievedisabilità intellettiva.Respingeva, inoltre, le argomentazioni difensive focalizzate sulle specifiche condizionidi deprivazione socio-ambientali e familiari, le quali avrebbero inficiato le potenzialità divalutazione critica della propria condotta, agevolando il processo psicologico diautolegittimazione al crimine ed inficiando, quindi, la sua capacità di intendere e di volere. Inparticolare, all’esito dell’esame dei verbali dell’escussione dibattimentale dei periti, conspecifico riferimento ai profili evidenziati dalla difesa, la quale era interessata a verificarel’incidenza sia della lieve disabilità intellettiva, sia della situazione di deprivazione culturale,sociale e ambientale, la Corte evidenziava che, a specifica domanda del giudice dell’udienzapreliminare, i periti avevano risposto negando decisamente che detti fattori potessero averavuto incidenza sulla capacità di percezione della gravità dei fatti da parte dell’imputato.Inoltre, a domanda della difesa sulla rilevata immaturità di XXXXXXXX, rispondevanospiegando che la sfera dell’emotività riguardava il campo delle emozioni e non quello dellacognizione e che, in ogni caso, l’immaturità dell’imputato non trascendeva sul pianopatologico, sì da condurre a reazioni sovra o sottodimensionate, così da influire sullaimputabilità. Quanto alla impulsività, era limitata all’ambito nel quale egli si sentivaparticolarmente sicuro e “competente”, ovvero quello dello spaccio di stupefacenti.La Corte, inoltre, forniva anche l’interpretazione della frase pronunciata dal ricorrente“se m ric accir a chill io lo faccio non ci penso” (ovvero: “se mi dici di uccidere qualcuno lofarei senza pensarci”) alla luce del contesto in cui era stata pronunciata. XXXXXXXX avevafatto questa affermazione per supportare la versione della sua innocenza. Egli sosteneva,infatti, che nessuna traccia era stata trovata a lui riferibile (DNA, capelli etc.), e che poichéegli, se qualcuno glielo avesse chiesto, avrebbe ucciso senza pensarci, il fatto di non avertrovato tracce a lui riconducibili, escludeva che egli potesse essere responsabile del gravefatto criminoso. Si tratta, quindi, di frase che, tenuto conto del contesto in cui è statapronunciata, non conferma l’impulsività denunciata dalla difesa del ricorrente e l’incapacità dipercepire il disvalore del fatto.Quanto all’influenza della figura materna, la Corte riferiva che i periti avevano indagatotale profilo, evidenziando che, in quel particolare contesto familiare, la figura della madreaveva certamente avuto “un ruolo pseudoculturale nello stilema del ragazzo”, pur precisandoche non aveva inciso sui parametri dell’imputabilità vera e propria, anche sul piano dellacapacità di autodeterminazione, senza peraltro ovviamente escludere la possibile influenzasulla sua volontà.Quanto, infine, alla incidenza che l’assistere alle sevizie ai danni della povera XXXXXXpotesse avere avuto sul giovane imputato, riferiva che i periti avevano concluso nel sensoche “certamente la praticata oggettualizzazione di un essere umano nel contesto familiarepoteva costituire un “addiction” all’aggressività e al sadismo, facendo acquisire l’abitudinealla normalità della sopraffazione”, precisando, però, che ciò poteva avere “un valore solonel dominio della c.d. considerazione dell ’altro”, giammai in quello dell ’attocommesso...dovendosi operare un distinguo tra l ’altro in sé e l ’atto in sé”.La Corte concludeva, quindi, affermando che le argomentazioni difensive che sullabase del lieve deficit intellettivo, del contesto familiare degradato e deprivato culturalmente,nonché della immaturità, deducevano l’incapacità di intendere e di volere dell’imputato eranoinfondate, non avendo trovato alcun riscontro né nella relazione peritale, né nell’esamedibattimentale.A fronte di tali articolate argomentazioni, in questa sede, la difesa del ricorrente tornaad evidenziare gli elementi che, a suo avviso, incidono sulla valutazione della maturità delricorrente (deficit intellettivo, propensione al vanto e alla impulsività, incapacità diriconoscere le conseguenze delle sue azioni, totale assoggettamento rispetto alla posizionedominante della madre, oggettivizzazione della vittima, deprivazione sociale, culturale eambientale), senza, tuttavia, confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni peritali edella Corte territoriale, limitandosi a lamentare la superficialità di talune argomentazioni(così, ad es. nel rapporto con la madre, sull’impulsività del minore) che, peraltro, nonvengono disattese con argomenti scientifici.Del tutto priva di rilievo, poi, è la considerazione sul fatto che i periti si sono dichiarati“immersi” nella vicenda nel corso della loro valutazione. La difesa non chiarisce quale vulnussarebbe, in ipotesi, derivato da tale “immersione” alle conclusioni tratte, né sulla base diquali argomenti.5.3 La Corte territoriale ha addotto ulteriori argomenti al fine di comprovarel’elemento soggettivo del reato e, quindi, per rafforzare la tesi della pienaconsapevolezza ed adesione dell’imputato all’efferato crimine che si stavacompiendo. A tal fine, ha evidenziato che: XXXXXXX aveva vissuto assistendoquotidianamente ai gravi gesti di violenza e sevizie inflitti a XXXXXX, le cuicondizioni fisiche di sofferenza e debilitazione aveva descritto anche a XXXXXX, allaquale aveva mostrato, quasi con compiacimento, una foto della donna con il capoinsanguinato, riferendole che era stata colpita dalla madre perché non avevaubbidito; egli seguiva la madre e il padre la sera del 6.3. portando seco XXXXXX,vestita in modo evidentemente inadeguato ad una uscita ordinaria (pigiama,pannolone e pantofole), nonostante ella esprimesse timore e contrarietà all’uscitanotturna; egli sapeva che la giovane donna era ricercata dalla [OSCURATO:PERSONA], stante ilgrande clamore creatosi intorno alla sua vicenda, specie a seguito dellatrasmissione televisiva “Chi l’ha visto”. Ebbene, con argomentazione immune da vizilogici, evidenziava che le circostanze dell’azione dovevano aver fatto comprendereall’odierno ricorrente le ragioni di quella inconsueta uscita notturna in quellecondizioni; si tratta di vicenda la cui gravità e contrarietà ai valori ancestralidell’essere umano è percepibile anche da un soggetto che abbia un livello dicapacità intellettive ridotto (in misura minima), sicché doveva ritenersi che il giovaneXXXXXXXXXXXXXXX avesse aderito volontariamente all’uscita notturna,accompagnando consapevolmente la donna incontro al tragico esito e ciònonostante avesse constatato il rifiuto del fratello e, quindi, la possibilità disvincolarsi dalla richiesta materna. Si tratta di argomenti logici, espressi sulla base dielementi fattuali non contestati, rispetto ai quali nessuna specifica censura è statamossa.La tesi trova supporto anche in pronunce di questa Corte, la quale ha affermatoche la capacità intellettiva e di autodeterminazione deve considerarsi tantomaggiore, con la connessa consapevolezza nel disvalore sociale dell'atto delittuoso,quanto più questo si ponga come lesione di regole etiche minime, attinenti alla tuteladi beni primari (la vita, l'integrità personale, la libertà) dell'individuo, con laconseguenza che, nello stesso soggetto, l'imputabilità può sussistere o meno aseconda del tipo di reato commesso (Sez. 1 n. 14674 del 01/10/1990, Rv. 185929-01). Più recentemente, è stato ritenuto sussistente il requisito della capacità diintendere e di volere sulla base della modalità dei fatti e della natura dei reati,qualora siano facilmente percepibili nel loro disvalore (Sez. 4, n. 3276 dell'11/01/2023, Rv. 284089 – 01).6. Con l’ultimo motivo, la difesa censura la decisione per non avere concessoall’imputato le circostanze attenuanti generiche. Osserva che gli elementi addotti pernegare il beneficio costituiscono espressione del disagio psichico, sociale, familiare,ambientale nel quale è cresciuto l’imputato e integrano, quindi, i criteri stabilitidall’art. 133 cod. pen. e lamenta che non sia stato tenuto in considerazione ilcontenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato in un memoriale depositato allaCorte, nel quale riferiva di aver voluto bene a XXXXXX, che non le avrebbe mai fattodel male, che le affermazioni fatte erano frutto di fantasia e millanteria, di averripreso gli studi e di svolgere attività lavorativa come cuoco all’interno di Nisida.La censura non è fondata. La Corte territoriale, dopo aver accolto l’istanzadifensiva volta ad operare un giudizio di prevalenza delle attenuanti riconosciutesulle aggravanti contestate, quanto a quelle generiche, ha osservato che tutte lecircostanze di segno positivo riconoscibili in favore dell’imputato e, quindi, la minoreetà, il ruolo marginale avuto nella commissione del reato, la deprivazione sociale,culturale ed economica, sono state già valutate nelle specifiche attenuanti di cuiall’art. 98 e 114 comma 3 cod. pen.; che non erano ravvisabili altri elementi positivialla luce del comportamento tenuto dall’imputato a fronte dei gravi maltrattamenti cuiera sottoposta XXXXXX, cui egli assisteva quasi con compiacimento, nonché inragione dei precedenti giudiziari e dei comportamenti criminali assunti dopo i fatti,nonché della negativa condotta tenuta presso l’istituto di Nisida.Si tratta di motivazione congrua e non contraddittoria, non censurabile daquesta Corte, la quale sul punto ha affermato che “In tema di attenuanti generiche, ilgiudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile insede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli,degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti aifini della concessione o dell'esclusione.[...]" (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Rv. 271269 – 01).7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.Quanto alle spese processuali, questa Corte è costante nell'affermare che ilminorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato,in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamentodelle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delleammende (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Rv. 216704 – 01). P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.