CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 36649/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, non è manifestamente infondato, sicché, potendosi instaurare un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266), occorre prendere atto dell'intervenuta prescrizione della contestata contravvenzione, consumatasi il 4 novembre 2018, anche considerando la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti del solo ricorrente, non essendo i motivi estensibili al coimputato non ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.