CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39911/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Boloina ha confermato la pronuncia emessa dal locale Tribunale, con cui VERO -A51INI GIANLUCA è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina pluriaggravato. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate "rimettendo in gioco la recidiva", la cui applicazione era stata esclusa dal primo Giudice. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha negato le attenuanti generiche in ragione dei numerosissimi precedenti penali dell'imputato. In tal modo la menzionata Corte non ha rimesso in gioco la recidiva ma ha considerato la personalità dell'imputato, quale elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto ostativo al fine della concessione del beneficio in questione. Al riguardo va ribadito che le valutazioni in ordine alla recidiva e alle attenuanti generiche sono tra di loro autonome e non si sovrappongono, pur potendo interferire, per cui ben può il giudice negare le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali, ma escludere la recidiva o, al contrario, concedere le attenuanti generiche, riconoscendo la presenza di un elemento positivo che le giustifichi, a prescindere dai precedenti, ma, nel contempo, applicare la recidiva (v., da ultimo, Sez. 3, n. 34947 del 3/11/2020, Rv. 280444, secondo cui l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva). 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] !DEPOS;