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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32256/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna ha ribaltando l'assoluzione dell'imputato, condannandolo, con riferimento al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2- bis cod. strada.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente deduce in particolare vizi della motivazione, in termini di mancanza, incongruità, contraddittorietà o manifesta illogicità.

La Corte territoriale avrebbe ribaltato la sentenza assolutoria in base a due accertamenti alcolimetrici del livello di concentrazione pari a 1,21 g/I, eseguiti a una distanza di nove minuti l'uno dall'altro e dopo l'esito positivo di «blow test», senza considerare la relazione tecnica resa in altro processo ma tale da far ritenere inattendibili le misurazioni in quanto perfettamente coincidenti e quindi confliggenti con l'andamento naturale curvilineo dell'assorbimento dell'alcol da parte dell'organismo (c.d.

«Curva di Widmark»).

Lo stato di alterazione da sostanze alcoliche sarebbe stato poi ritenuto accertato in ragione della condotta di guida tale da provocare l'incidente (non coinvolgente altre vetture) e delle dichiarazioni rese dall'agente esecutore degli accertamenti dalle quali sarebbe emerso il solo «alito vinoso».

La Corte territoriale, però, prosegue il ricorrente, avrebbe dato una lettura incompleta delle dette dichiarazioni non valorizzando che lo stesso testimone avrebbe descritto l'imputato come essere «molto tranquillo» e «collaborante», così escludendo elementi sintomatici dello stato di alterazione da sostanze alcoliche.

3. Ex art. 23 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale ha depositato conclusioni scritte nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esplicitati (anche a prescindere dal disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., circa la necessaria rinnovazione anche d'ufficio della prova dichiarativa, in merito alla quale si vedano, ex plurimis: Sez.

U, n. 11586 del 30/09/2021, D., 282808-01; Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278972-01; Sez. 3, n. 36905, del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448-01).

2. Innanzitutto, il giudice d'appello, nel caso - come quello di specie - di riforma in senso condannatorio di una sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando cioè puntuale ragione delle conclusioni assunte e offendo una motivazione puntuale e adeguata tale da fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (ex plurimis: Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01, per la quale, se necessario, il giudice d'appello deve anche riassumere la prova dichiarativa decisiva; Sez. 2, n. 18182 del 06/02/2020, S., Rv. 279431-01; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149-01; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948- 01).

Ciò in forza del canone della certezza che è posto a base di una condanna, in linea con la modifica dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. mediante l'introduzione del canone dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio» (ex plurimis: Sez. 2, n. 18182/2020, S., cit., in motivazione; Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Emmanuello, in motivazione).

Nell'ipotesi in esame devono essere in particolare delineate le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutati in maniera specifica i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, non potendo limitarsi in giudice d'appello a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata dal provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907-01; Sez. 2, n. 18182/2020, S. cit., in motivazione).

2.1. In tale prospettiva, la Corte territoriale si è sottratta all'onere di fornire una motivazione rafforzata, per cui il provvedimento impugnato è il risultato di un vizio di metodo e di completezza, rilevante in questa sede, in quanto il giudice d'appello avrebbe dovuto argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento del compendio probatorio, come l'unico possibile al di là di ogni ragionevole dubbio, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dall'escusso agente di polizia giudiziaria.

A fronte di un'assoluzione in primo grado argomentata soprattutto in ragione della detta deposizione e, quindi, dal mancato rilievo di comportamenti particolari da parte dell'imputato, anzi comportatosi in modo adeguato e collaborativo in sede di accertamenti alcolimetrici, la Corte d'appello è difatti pervenuta a una sentenza condannatoria utilizzando (anche) le dette dichiarazioni ma solo nella parte in cui con esse è stata rilevata la presenza di «alito vinoso», senza quindi neanche considerarle nella loro globalità.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha ribaltando l'assoluzione dell'imputato, condannandolo, con riferimento al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2- bis cod. strada. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente deduce in particolare vizi della motivazione, in termini di mancanza, incongruità, contraddittorietà o manifesta illogicità. La Corte territoriale avrebbe ribaltato la sentenza assolutoria in base a due accertamenti alcolimetrici del livello di concentrazione pari a 1,21 g/I, eseguiti a una distanza di nove minuti l'uno dall'altro e dopo l'esito positivo di «blow test», senza considerare la relazione tecnica resa in altro processo ma tale da far ritenere inattendibili le misurazioni in quanto perfettamente coincidenti e quindi confliggenti con l'andamento naturale curvilineo dell'assorbimento dell'alcol da parte dell'organismo (c.d. «Curva di Widmark»). Lo stato di alterazione da sostanze alcoliche sarebbe stato poi ritenuto accertato in ragione della condotta di guida tale da provocare l'incidente (non coinvolgente altre vetture) e delle dichiarazioni rese dall'agente esecutore degli accertamenti dalle quali sarebbe emerso il solo «alito vinoso». La Corte territoriale, però, prosegue il ricorrente, avrebbe dato una lettura incompleta delle dette dichiarazioni non valorizzando che lo stesso testimone avrebbe descritto l'imputato come essere «molto tranquillo» e «collaborante», così escludendo elementi sintomatici dello stato di alterazione da sostanze alcoliche. 3. Ex art. 23 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale ha depositato conclusioni scritte nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esplicitati (anche a prescindere dal disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., circa la necessaria rinnovazione anche d'ufficio della prova dichiarativa, in merito alla quale si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, D., 282808-01; Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278972-01; Sez. 3, n. 36905, del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448-01). 2. Innanzitutto, il giudice d'appello, nel caso - come quello di specie - di riforma in senso condannatorio di una sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando cioè puntuale ragione delle conclusioni assunte e offendo una motivazione puntuale e adeguata tale da fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (ex plurimis: Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01, per la quale, se necessario, il giudice d'appello deve anche riassumere la prova dichiarativa decisiva; Sez. 2, n. 18182 del 06/02/2020, S., Rv. 279431-01; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149-01; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948- 01). Ciò in forza del canone della certezza che è posto a base di una condanna, in linea con la modifica dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. mediante l'introduzione del canone dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio» (ex plurimis: Sez. 2, n. 18182/2020, S., cit., in motivazione; Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Emmanuello, in motivazione). Nell'ipotesi in esame devono essere in particolare delineate le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutati in maniera specifica i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, non potendo limitarsi in giudice d'appello a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata dal provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907-01; Sez. 2, n. 18182/2020, S. cit., in motivazione). 2.1. In tale prospettiva, la Corte territoriale si è sottratta all'onere di fornire una motivazione rafforzata, per cui il provvedimento impugnato è il risultato di un vizio di metodo e di completezza, rilevante in questa sede, in quanto il giudice d'appello avrebbe dovuto argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento del compendio probatorio, come l'unico possibile al di là di ogni ragionevole dubbio, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dall'escusso agente di polizia giudiziaria. A fronte di un'assoluzione in primo grado argomentata soprattutto in ragione della detta deposizione e, quindi, dal mancato rilievo di comportamenti particolari da parte dell'imputato, anzi comportatosi in modo adeguato e collaborativo in sede di accertamenti alcolimetrici, la Corte d'appello è difatti pervenuta a una sentenza condannatoria utilizzando (anche) le dette dichiarazioni ma solo nella parte in cui con esse è stata rilevata la presenza di «alito vinoso», senza quindi neanche considerarle nella loro globalità. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a altra sezione della Corte d'appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezion
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