CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31621/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28045/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- ([OSCURATO:PERSONA] eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sto e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza d'Aracoeli n.1; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.4140/6/2015 depositata il 28 settembre 2015, notificata in data 2 ottobre 2015. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Mila- no n.4853/23/2014 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso avvisi di irrogazione sanzioni per gli anni imposta 2002, 2004 ed un atto di contestazione per il 2005. 2. In particolare, le riprese traevano origine da una verifica fiscale per gli anni di imposta 1999-2006, da cui scaturivano avvisi di accerta- mento per le annualità 1999, 2001, 2002, 2003 per mancata dichia- razione della qualità di socio della società lussemburghese Monteros- so S.A., definiti in adesione. Quale ulteriore conseguenza, venivano emessi atti contestazione per sanzioni connesse alla violazione degli obblighi di monitoraggio negli anni di imposta oggetto di ripresa, tra cui gli atti impugnati in questa sede. 3. Il giudice d'appello confermava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo che l'Agenzia non avesse applicato correttamente il principio sanzionatorio della continuazione delle violazioni e che, per l'anno di imposta 2002, non operassero né la proroga biennale né il raddoppio dei termini ai fini della decadenza dal potere impositivo, con conseguente decadenza dal termine per esercitare il potere san- zionatorio. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso principale l'Agenzia delle En- trate affidato a tre motivi, cui resiste la contribuente con controricor- so e ricorso incidentale per due motivi, che illustra con memoria. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso principale - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, l'Agenzia denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n.546 del 1992, ritenendo omessa o apparente la motivazione in quanto il giudice d'appello non avrebbe esposto le ragioni poste a fondamento della propria decisione. 6. In via preliminare il contribuente eccepisce l'inammissibilità del mezzo di impugnazione, poiché surrettiziamente diretto ad ottenere una rivalutazione del merito, e l'eccezione è fondata unitamente alle considerazioni che seguono. La Corte reitera che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in pro- cedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tutta- via, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argo- mentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più va- rie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve esse- re interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindaca- to di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassa- zione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motiva- zione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualun- que rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). 7. Orbene, nel caso di specie la motivazione, per quanto succinta, esprime plurime rationes decidendi, ciascuna riconoscibile e compiu- tamente espressa: in primo luogo, per tutti gli anni di imposta ogget- to di ripresa il giudice d'appello ha ritenuto che l'Agenzia non avesse applicato correttamente il principio sanzionatorio della continuazione delle violazioni. In secondo luogo, quanto all'anno di imposta 2002, la CTR ha statuito la decadenza dal potere accertativo perché non opererebbe la proroga biennale dal momento che la mancata indicazione di attività finanzia- rie non sarebbe condonabile ai sensi della I. n.289 del 2002; conse- guentemente ha ritenuto non operante neppure il raddoppio dei ter- mini perché la scadenza del termine decadenziale era già intervenuto, fatto impeditivo della decorrenza di un nuovo termine. In terzo luogo, e sempre con riferimento alla decadenza per il 2002, la deduzione contenuta nell'atto di appello all'art.12 comma 2 bis del d.l. n.78 del 2009 è stata ritenuta motivo nuovo e per tale ragione inammissibile. Si tratta di una motivazione che, preceduta da una adeguata ricostru- zione del fatto e degli snodi processuali principali, certamente soddi- sfa il minimo costituzionale e il motivo si risolve, sotto lo schermo della denunciata nullità, in una inammissibile contrapposizione a tali rationes decidendi di una diversa valutazione della fattispecie preclu- sa al giudice di legittimità che non può procedere ad una rivalutazione del fatto. 8. Con il secondo motivo - ai sensi dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, l'Agenzia ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.8, 9 e 10 della I. n.289 del 2002 e 12 del d.l. n.78 del 2009, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto che il potere accertativo fosse incorso in decadenza con riferimento all'anno di imposta 2002 per essere inapplicabile la proroga biennale del termine decadenziale con riferimento alla disciplina del condono di cui all'art.9 della I. n.289 del 2002, non operando in conseguenza il raddoppio dei termini dal momento che la decadenza era già interve- nuta. 9. Con la terza censura - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.57 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver la CTR ritenuto nuova e pertanto inammissibile la deduzione contenuta nell'atto di appello al- l'art.12 comma 2 bis del d.l. n.78 del 2009, mentre si sarebbe tratta- to del riferimento ad una diversa disposizione di legge fondante la medesima eccezione, già proposta in primo grado, di legittimità del- l'atto di irrogazione sanzioni emesso per l'anno di imposta 2002. 10. I due motivi sono inammissibili, come puntualmente eccepito in controricorso, per carenza di interesse dal momento che la prima ra- tio decidendi, che si estende anche al 2002, di erronea applicazione del regime della continuazione, non è stata impugnata ed è sufficien- te a sorreggere l'esito decisorio sfavorevole alla ricorrente. Va al proposito reiterato che «In tema di ricorso per cassazione, qua- lora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa» (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 201.3 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293). Dalla mancata impugnazione della prima ratio deci- dendi discende l'inammissibilità dei due motivi in disamina, focalizzati unicamente sulla seconda e terza ratio e all'inammissibilità del ricorso principale consegue l'assorbimento dei due motivi di ricorso inciden- tale condizionato all'accoglimento del ricorso dell'Agenzia. 11. In conclusione, il ricorso principale dev'essere rigettato per inammissibilità dei motivi, mentre resta assorbito l'incidentale del contribuente condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso prin- cipale, e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versa- mento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000 per compensi, Euro 200 per spese borsuali,