CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 27489/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 18/04/1972 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG per l'inammissibilitàRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 30 gennaio 2025, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen., in relazione al periodo di custodia cautelare sofferto dal 20 novembre 2009 al 5 novembre 2011, in esecuzione dell'ordinanza applicativa emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 19 novembre 2009, n. 758/09 OCC. 2. La misura custodiale era stata disposta nell'ambito del procedimento penale n. 28515/03 R.G.N.R., avente ad oggetto una pluralità di contestazioni, concernenti, da un lato, il delitto di associazione per delinquere aggravata, di cui agli artt. 416 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, e, dall'altro, i reati di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. in relazione all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992. All'esito del giudizio di cognizione, il Tribunale di Napoli, IX sezione penale, con sentenza del 12 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 25 novembre 2019, pronunciava assoluzione dell'imputato dal delitto associativo con la formula "per non aver commesso il fatto", mentre dichiarava non doversi procedere quanto alla residua imputazione per intervenuta prescrizione del reato. Sulla base di tale esito processuale, l'interessato proponeva istanza di equa riparazione, deducendo la natura ingiusta della detenzione sofferta e, in particolare, l'illegittimità del mantenimento della custodia cautelare oltre i termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen.. 3. La Corte territoriale rigettava la domanda, evidenziando come la declaratoria di prescrizione relativa ad una delle imputazioni originarie costituisse circostanza ostativa al riconoscimento del diritto, atteso che tale reato risultava autonomamente idoneo, valutato ex ante, a giustificare l'applicazione e il mantenimento della misura cautelare. 4. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione reiterando le argomentazioni già sottoposte alla corte territoriale e assumendo che il titolo custodiale residuo rappresentato dal reato di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 non fosse idoneo a sorreggere la protrazione della misura neitermini temporalmente eccedenti quelli normativamente previsti, cioè oltre tre mesi dalla sua esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non consegue automaticamente all'esito favorevole del giudizio di cognizione, ma presuppone l'accertamento dell'assenza originaria o sopravvenuta di un titolo cautelare legittimante, da valutarsi secondo un rigoroso criterio ex ante. L'ingiustizia rilevante ai fini indennitari, infatti, non coincide con la mera assoluzione o con la declaratoria di estinzione del reato, ma richiede che la misura cautelare risulti oggettivamente priva di fondamento giuridico, in quanto adottata o mantenuta in carenza dei presupposti normativamente previsti. Nei procedimenti caratterizzati da pluralità di imputazioni, l'assoluzione pronunciata in relazione ad alcuni capi non comporta automaticamente il riconoscimento del diritto alla riparazione, qualora residui un distinto titolo di reato, definito con causa estintiva, che fosse, già al momento dell'adozione della misura, astrattamente e concretamente idoneo, per limiti edittali e consistenza del compendio indiziario, a legittimare la restrizione della libertà personale. Tale principio risponde all'esigenza di salvaguardare la valutazione cautelare ex ante, sottraendola a indebite riconsiderazioni retrospettive fondate esclusivamente sull'esito del giudizio di merito. 2. Nella fattispecie sottoposta allo scrutinio il ricorrente è stato destinatario di una sentenza assolutoria per il reato associativo e per il reato ex art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 di una declaratoria di estinzione per prescrizione. Al riguardo il Collegio intende ribadire l'orientamento per cui non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in relazione a più reati nel caso in cui sia dichiarata l'estinzione per prescrizione di taluni soltanto di essi, jf se autonomamente idonei a legittimare l'adozione di misura cautelare (Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024, Saverino, Rv. 285871 - 01; Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713; Sez. 4, n. 5621 del 216/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778; Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855). 3. Nella fattispecie in esame il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto ai sensi dell'art. 156 cod. pen. Che avrebbe dovuto e potuto esercitare anche al fine di giovarsi della pre-condizione alla quale l'art. 314, cod. proc. pen., subordina l'accoglibilità della domanda di riparazione. Se il richiedente avesse voluto perseguire l'interesse alla riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe difatti potuto e dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l'ingiustizia della custodia cautelare. Si deve quindi ritenere corretto il diniego del diritto alla riparazione, disposto sul rilievo dell'avvenuta assoluzione dell'imputato per taluni dei reati per i quali era stato emesso il titolo cautelare e del suo contestuale proscioglimento dai reati residui per intervenuta prescrizione, maturata successivamente all'adozione della misura cautelare. 4. Parimenti infondata è la doglianza relativa al dedotto superamento dei termini di fase per la durata massima della custodia cautelare ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. Ritiene il Collegio che l'eventuale illegittimità processuale della misura per decorso dei termini non determina automaticamente il diritto all'indennizzo, occorrendo pur sempre verificare la persistente sussistenza di un titolo cautelare astrattamente idoneo a sorreggerla, verifica effettivamente svolta dalla Corte di appello, e un periodo di detenzione superiore alla pena irrogata o astrattamente irrogabile e non al termine di fase, in ragione della certezza dell'accertamento del requisito dell'ingiustizia della restrizione cautelare da parametrare in relazione alla pena concretamente irrogabile e non al termine processuale. D'altronde, anche la lettura costituzionale intervenuta sulla norma di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. con la sent. N. 219 del 2008 ha previsto l'illegittimità della norma stessa nell'ipotesi di esclusione del diritto alla riparazione anche qualora la pena definitivamente inflitta all'imputato fosse risultata inferiore alla custodia cautelare sofferta, e naturalmente per la sola parte eccedente alla pena, ma non in relazione al termine di fase. 3La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, offrendo una motivazione logica, coerente e conforme ai criteri elaborati da questa Corte. 5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, è laconica e avversativa, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M