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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 17259/2022

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7 ORDINANZA sul ricorso 25674/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Portici (NA), via Marittime n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via G. Galati n. 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alise, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Napoli, corso A. Lucci n. 137, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3397/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/7/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] - <-------- - [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Napoli ha respinto il gravame interposto dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronunzia Trib.Napoli n. 81/2013, di accoglimento della domanda nei confronti della medesima originariamente spiegata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. -quale procuratrice e mandataria della Società per la [OSCURATO:SOCIETA]. ( società di gestione del Banco di Napoli, titolare di un credito sul c/c n. 27/3871 nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], fratello del sig. [OSCURATO:PERSONA] il quale nel 1984 aveva prestato garanzia fideiussoria e nei cui confronti -intervenuto il fallimento del [OSCURATO:PERSONA]- aveva nel 2006 ottenuto decreto ingiuntivo all'esito della cessione in suo favore del credito )- di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di quest'ultima dell'atto a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di vendita alla Cillo da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] di immobile sito in Volla ( NA), via Rossi n. 260.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Cillo propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., che ha presentato anche memoria.

Propone controricorso adesivo il Romano, che ha presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 motivo la ricorrente denunzia «violazione o falsa applicazione» dell'art. 2901 c.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.

Con il 2° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt.115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 3° motivo denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che nell'argomentare le proprie doglianze la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, all'«atto di compravendita redatto dal notaio A. [OSCURATO:PERSONA] in data 28/2/05», alla «comunicazione della banca ... risalente al 10/02/2005», al «preliminare agli atti» di cui «la Cillo è venuta a conoscenza per il tramite di una cugina», al proprio «atto di costituzione» nel giudizio di merito, alla «garanzia fideiussoria del debitore Romano», alla «concessione di ipoteca a garanzia effettuata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nel 1995», alle «varie azioni esecutive poste in essere dall'istituto bancario», all'«inerzia della creditrice» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701 ).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v.

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v.

Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v.

Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).

Né può d'altro canto sottacersi che, a fronte dell'accertamento in fatto operato dalla corte di merito e delle argomentazioni dalla medesima poste a base dell'impugnata decisione, l'odierna ricorrente si limita invero a riproporre -inammissibilmente in termini di mera contrapposizione- le proprie ( erronee ) tesi difensive già sottoposte al vaglio del giudice del gravame e da questo non accolte.

Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione in violazione dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. ( v.

Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053 ), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l'omesso e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ).Quanto a quest'ultimo profilo va ulteriormente osservato ( avuto in particolare riferimento al 2° motivo ) che le doglianze ivi formulate risultano invero in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti bensì disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli ( salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio ) (art. 115 c.p.c.), laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall'art. 116 c.p.c. ( v.

Cass., 25/11/2021, n. 36631; Cass., Sez.

Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez.

Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez.

Un., 5/8/2016, n. 16598; Cass., 10/6/2016, n. 11892.

Cfr. altresì Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707 ).

Emerge evidente, a tale stregua, come l'odierna ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie ( in particolare, della prova testimoniale ), laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza.

Va viceversa disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e il Romano, avendo quest'ultimo depositato controricorso meramente adesivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e il controricorrente adesivo Romano.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 25674/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Portici (NA), via Marittime n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via G. Galati n. 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alise, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Napoli, corso A. Lucci n. 137, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3397/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/7/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] - <-------- - [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Napoli ha respinto il gravame interposto dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronunzia Trib.Napoli n. 81/2013, di accoglimento della domanda nei confronti della medesima originariamente spiegata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. -quale procuratrice e mandataria della Società per la [OSCURATO:SOCIETA]. ( società di gestione del Banco di Napoli, titolare di un credito sul c/c n. 27/3871 nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], fratello del sig. [OSCURATO:PERSONA] il quale nel 1984 aveva prestato garanzia fideiussoria e nei cui confronti -intervenuto il fallimento del [OSCURATO:PERSONA]- aveva nel 2006 ottenuto decreto ingiuntivo all'esito della cessione in suo favore del credito )- di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di quest'ultima dell'atto a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di vendita alla Cillo da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] di immobile sito in Volla ( NA), via Rossi n. 260. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Cillo propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., che ha presentato anche memoria. Propone controricorso adesivo il Romano, che ha presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 motivo la ricorrente denunzia «violazione o falsa applicazione» dell'art. 2901 c.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt.115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 3° motivo denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che nell'argomentare le proprie doglianze la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, all'«atto di compravendita redatto dal notaio A. [OSCURATO:PERSONA] in data 28/2/05», alla «comunicazione della banca ... risalente al 10/02/2005», al «preliminare agli atti» di cui «la Cillo è venuta a conoscenza per il tramite di una cugina», al proprio «atto di costituzione» nel giudizio di merito, alla «garanzia fideiussoria del debitore Romano», alla «concessione di ipoteca a garanzia effettuata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nel 1995», alle «varie azioni esecutive poste in essere dall'istituto bancario», all'«inerzia della creditrice» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierna ricorrente non idoneamente censurati. E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Né può d'altro canto sottacersi che, a fronte dell'accertamento in fatto operato dalla corte di merito e delle argomentazioni dalla medesima poste a base dell'impugnata decisione, l'odierna ricorrente si limita invero a riproporre -inammissibilmente in termini di mera contrapposizione- le proprie ( erronee ) tesi difensive già sottoposte al vaglio del giudice del gravame e da questo non accolte. Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione in violazione dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. ( v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 ), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l'omesso e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ).Quanto a quest'ultimo profilo va ulteriormente osservato ( avuto in particolare riferimento al 2° motivo ) che le doglianze ivi formulate risultano invero in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti bensì disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli ( salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio ) (art. 115 c.p.c.), laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall'art. 116 c.p.c. ( v. Cass., 25/11/2021, n. 36631; Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez. Un., 5/8/2016, n. 16598; Cass., 10/6/2016, n. 11892. Cfr. altresì Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707 ). Emerge evidente, a tale stregua, come l'odierna ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie ( in particolare, della prova testimoniale ), laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza. Va viceversa disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e il Romano, avendo quest'ultimo depositato controricorso meramente adesivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e il controricorrente adesivo Romano. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo
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