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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 23380/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 1 luglio 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 6 novembre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340), ampiamente motivato sul punto (si veda pag. 3 sul rilevante valore del bene ricettato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 1 luglio 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 6 novembre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340), ampiamente motivato sul punto (si veda pag. 3 sul rilevante valore del bene ricettato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 aprile 2
Sentenza Cassazione n. 23380/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris