Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1993
ECLI:EU:C:1993:56
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0107_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-107/91,
[OSCURATO:PERSONA] de Urânio SA (ENU), società di diritto portoghese, con sede in Urgeiriça, comune di Nelas, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA] de Matos, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], 34, boulevard [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di adottare nei suoi confronti la decisione che le aveva richiesto ai sensi dell' art. 53 del [OSCURATO:PERSONA] CEEA,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente della Prima e della Quinta Sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 3 giugno 1992, nel corso della quale l' ENU è stata rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] de Matos e dal prof. [OSCURATO:PERSONA] de Campos,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 settembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 aprile 1991, l' [OSCURATO:PERSONA] de Urânio SA (in prosieguo: l' "ENU") ha proposto, ai sensi dell' art. 148 del [OSCURATO:PERSONA] CEEA, un ricorso inteso a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di adottare nei suoi confronti la decisione che essa le aveva richiesto ai sensi dell' art. 53 del [OSCURATO:PERSONA] CEEA.
2 L' ENU è una società dedita alla produzione di concentrati di uranio (U308) nel territorio portoghese. Data la mancanza in Portogallo di reattori nucleari industriali, l' ENU è costretta ad esportare tutta la sua produzione. A tal fine, essa aveva stipulato un contratto a lungo termine con l' Électricité de France (in prosieguo: l' "EDF"), che rappresentava circa il 73% della sua produzione. La parte restante era venduta ad acquirenti occasionali. I prezzi molto bassi praticati sul mercato, che non coprivano neppure il prezzo di costo e che impedivano in pratica qualsiasi negozio occasionale, e la decisione dell' EDF di non stipulare più contratti a lungo termine hanno determinato l' accumulo di scorte di uranio e gravi difficoltà finanziarie per l' ENU.
3 In base alle disposizioni del Capo VI del [OSCURATO:PERSONA] CEEA, con lettere 8 ottobre 1987 e 10 ottobre 1988 l' ENU chiedeva all' Agenzia di approvvigionamento dell' Euratom (in prosieguo: l' "Agenzia") di esercitare il suo diritto di opzione di cui all' art. 57 del [OSCURATO:PERSONA] CEEA su 350 t di concentrati di uranio. L' ENU richiamava l' attenzione anche della direzione generale "Energia" della [OSCURATO:PERSONA] sulla sua situazione. Con lettera 8 novembre 1988 l' Agenzia rispondeva che il problema sollevato dall' ENU era rilevante e avrebbe ricevuto tutta l' attenzione richiesta. Con lettera 14 novembre 1988 la [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, prometteva di studiare il problema per giungere ad una soluzione positiva.
4 Di fronte al silenzio seguito a queste due lettere, il 25 ottobre 1989 l' ENU chiedeva nuovamente all' Agenzia di agire in conformità a quanto disposto dal Capo VI del [OSCURATO:PERSONA] CEEA e trasmetteva una copia di questa lettera alla [OSCURATO:PERSONA], segnalandole che lo smaltimento delle sue scorte era una condizione per la sua sopravvivenza. Con lettera 8 dicembre 1989 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava all' ENU che condivideva l' opinione secondo cui la politica di approvvigionamento dell' Agenzia dovrebbe comprendere un "capitolo speciale" che consenta di risolvere casi come quello dell' ENU e invitava l' Agenzia a passare alla fase di concreta attuazione delle proposte di azione, che questa aveva presentato in tal senso. In conformità a tale invito l' Agenzia elaborava una "Bozza di soluzione pratica per il capitolo 'uranio portoghese' della politica di approvvigionamento". L' Agenzia discuteva quindi con gli utilizzatori comunitari per convincerli ad accettare un piano di smaltimento dell' uranio portoghese. I tentativi dell' Agenzia rimanevano infruttuosi.
5 L' ENU adiva quindi la [OSCURATO:PERSONA] chiedendole formalmente, con lettera 21 dicembre 1990,
"in conformità all' art. 53, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] e all' art. 148 del [OSCURATO:PERSONA] CEEA:
a) di ordinare all' Agenzia, in forza dell' art. 53 del [OSCURATO:PERSONA], (...) di ripristinare il funzionamento regolare dei meccanismi fissati dal [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito del Capo VI, imponendo l' osservanza delle disposizioni relative alla politica comune di approvvigionamento (...);
b) di indagare immediatamente e quindi di agire in base ai risultati di questa indagine per stabilire come sia stato possibile che, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto una qualsivoglia verifica ai sensi dell' art. 66 del [OSCURATO:PERSONA], gli utilizzatori comunitari si rifornissero liberamente di uranio sui mercati stranieri, benché tutta la produzione dell' ENU fosse disponibile ad un prezzo equo (...) e di avvisare le imprese contravvenienti, direttamente o tramite l' Agenzia, che essa avrebbe agito contro queste imprese in caso di nuove importazioni, mentre la produzione dell' ENU era ancora in vendita (...);
c) (...) di discutere (...) con l' ENU l' ammontare di un equo risarcimento danni da corrispondere all' ENU per il danno che la carenza illegittima ° della [OSCURATO:PERSONA] e dell' Agenzia di approvvigionamento ° nell' esercizio delle loro competenze comunitarie le ha provocato;
d) (...) imponendo il rispetto della propria decisione ° che non è stata rispettata dall' Agenzia di approvvigionamento ° (ordinare) all' Agenzia di creare con urgenza un 'capitolo speciale' che consenta la soluzione immediata del problema dello smaltimento di uranio da parte dell' ENU e (di assisterla) in questa creazione (...);
e) (...) quindi (...) di ordinare all' Agenzia di eseguire la decisione che la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato nei suoi confronti, attuando una soluzione soddisfacente del problema riguardante l' ENU ° fatta salva l' applicazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] in un modo che consenta di ovviare alle difficoltà future".
6 Con lettera 17 gennaio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] accusava ricevuta della lettera 21 dicembre 1990 e dichiarava che era oggetto di uno studio appropriato. Essendo decorso un termine di tre mesi senza alcuna risposta da parte della [OSCURATO:PERSONA], l' ENU ha proposto il presente ricorso.
7 Per una più ampia illustrazione dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sull' oggetto del ricorso
8 Ai termini dell' art. 53 del [OSCURATO:PERSONA]:
"L' Agenzia è posta sotto il controllo della [OSCURATO:PERSONA], che le impartisce le sue direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale ed il suo direttore generale aggiunto.
Qualsiasi atto dell' Agenzia, implicito o esplicito, nell' esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, può essere portato dagli interessati dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] che prende una decisione nel termine di un mese".
9 Ai sensi dell' art. 148 del [OSCURATO:PERSONA]:
"Qualora, in violazione del presente [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio o la [OSCURATO:PERSONA] si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.
Il ricorso è ricevibile soltanto quando l' istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l' istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare a una delle istituzioni della Comunità di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere".
10 Come la Corte ha dichiarato con riguardo all' art. 175 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, il cui dettato è identico a quello dell' art. 148 del [OSCURATO:PERSONA] CEEA, il rimedio del ricorso per carenza è basato sul principio che l' illegittima inerzia del Consiglio o della [OSCURATO:PERSONA] consente alle altre istituzioni e agli altri Stati membri, come pure, in taluni casi, ai singoli, di adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è in contrasto col [OSCURATO:PERSONA], in quanto l' istituzione interessata non vi abbia posto rimedio (sentenze 12 luglio 1988, causa 377/87, Parlamento/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4017, punto 9, e causa 383/87, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4051, punto 9). Il contenuto della risposta fornita dalle istituzioni alla richiesta di agire non deve necessariamente coincidere con le pretese dei ricorrenti di porre fine al comportamento omissivo. L' art. 175 si riferisce alla carenza consistente nell' omissione di statuire o di prendere posizione e non all' adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero desiderato o ritenuto necessario (sentenza 13 luglio 1971, causa 8/71, Komponistenverband/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 705).
11 La peculiarità dell' art. 53, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEEA è quella di offrire agli interessati, i quali intendano impugnare un atto dell' Agenzia, la possibilità di adire la [OSCURATO:PERSONA] e di obbligare quest' ultima ad emanare una decisione entro un mese.
12 L' ENU sostiene che, con la lettera 21 dicembre 1990, essa ha sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] un atto dell' Agenzia ai sensi dell' art. 53, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEEA. Non avendo adottato una decisione, contrariamente a quanto stabilisce questa disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso una violazione del [OSCURATO:PERSONA].
13 Il ricorso dell' ENU è diretto a far dichiarare questa violazione del [OSCURATO:PERSONA] in base all' art. 148.
Sulla ricevibilità
14 [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di irricevibilità del ricorso.
15 In primo luogo, essa sostiene che l' ENU non ha capacità di agire ai sensi dell' art. 148 del [OSCURATO:PERSONA], in quanto l' atto richiesto, se fosse stato adottato, avrebbe dovuto, ai sensi dell' art. 53, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA], essere rivolto non a questa società ma all' Agenzia di approvvigionamento.
16 Occorre rilevare che la decisione chiesta dall' ENU doveva mirare a dare una soluzione al problema concreto che questa aveva sottoposto all' Agenzia e alla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, la detta decisione avrebbe dovuto essere emanata a norma dell' art. 53, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA], il quale attribuisce agli interessati il diritto di sottoporre un atto dell' Agenzia alla [OSCURATO:PERSONA] e di ottenere da questa una decisione.
17 Di conseguenza, tale decisione, anche se fosse stata rivolta all' Agenzia, avrebbe riguardato direttamente e individualmente la ricorrente, la quale avrebbe pertanto potuto impugnarla dinanzi alla Corte in base all' art. 146, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA].
18 Ne consegue che la ricorrente deve poter adire la Corte a norma dell' art. 148, terzo comma, per contestare la mancata emanazione della decisione richiesta. Non sussistendo tale possibilità, il diritto sancito dall' art. 53, secondo comma, rimarrebbe privo di tutela giurisdizionale.
19 Il primo motivo di irricevibilità dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere disatteso.
20 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la condizione di ricevibilità di un ricorso per carenza di cui all' art. 148, secondo comma, nel caso di specie non è stata soddisfatta, in quanto la lettera 21 dicembre 1991 non può essere considerata, allo stesso tempo, come una diffida della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 53, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA], e come una richiesta di agire ai sensi dell' art. 148, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. Essa ritiene che soltanto dopo lo scadere del termine di un mese di cui all' art. 53, secondo comma, avrebbe potuto trovarsi in una situazione di carenza e avrebbe potuto quindi esserle rivolta la richiesta di agire.
21 Questa interpretazione, la quale porta ad esigere una doppia richiesta di agire, non è esatta. L' art. 53 del [OSCURATO:PERSONA] non esclude che, quando gli interessati sottopongono alla [OSCURATO:PERSONA] un atto dell' Agenzia, in questa fase lo accompagnino con una richiesta di agire ai sensi dell' art. 148. Quando gli interessati hanno proceduto in tal modo, sarebbe un formalismo eccessivo esigere che rinnovino la loro richiesta di agire, qualora la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato alcuna decisione nel mese successivo alla sua adizione.
22 Il secondo motivo di irricevibilità dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve quindi del pari essere disatteso.
23 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che il ricorso è tardivo perché proposto oltre il termine ragionevole che, secondo la giurisprudenza della Corte, i singoli devono rispettare per contestare la carenza della [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, essa rileva che nella risposta data alla ricorrente nel dicembre 1989 ha condiviso in toto la posizione dell' Agenzia e che, tuttavia, soltanto sedici mesi più tardi è stato presentato il ricorso.
24 Questi argomenti non possono essere accolti. Da un lato, la lettera 8 dicembre 1989, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di condividere l' opinione secondo cui la politica di approvvigionamento dell' Agenzia dovrebbe comprendere un "capitolo speciale" per risolvere il problema dell' ENU, non poteva essere interpretata dalla ricorrente come una mera approvazione della posizione dell' Agenzia. Dall' altro, come ha giustamente rilevato la ricorrente, durante tutto il periodo interessato vi sono stati frequenti contatti tra la [OSCURATO:PERSONA], l' Agenzia e l' ENU, per cui questa poteva ragionevolmente pensare che il problema che aveva loro sottoposto avrebbe ricevuto una soluzione favorevole.
25 Da quanto precede risulta che il terzo motivo di irricevibilità va altresì disatteso.
Nel merito
26 Dalla lettera stessa dell' art. 53, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEEA emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad adottare una decisione quando un atto dell' Agenzia, implicito o esplicito, nell' esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, le è sottoposto da un interessato.
27 A questo proposito, l' art. VIII, n. 3, dello Statuto dell' Agenzia di approvvigionamento, adottato dal Consiglio a norma dell' art. 54, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEEA (GU 1958, n. 27, pag. 534), dispone che:
"Ogni atto dell' Agenzia contemplato dall' articolo 53, comma 2 del [OSCURATO:PERSONA], può essere deferito dagli interessati alla [OSCURATO:PERSONA] fino allo scadere del quindicesimo giorno successivo alla data della sua notifica oppure, se non sia stato notificato, della sua pubblicazione. In mancanza di notifica o di pubblicazione, il termine decorre dal giorno in cui l' interessato ha avuto conoscenza dell' atto in questione".
28 Occorre constatare che nei quindici giorni che hanno preceduto l' invio della lettera 21 dicembre 1990 l' Agenzia non ha rivolto alla ricorrente alcun atto esplicito.
29 Si deve pertanto verificare se, come sostiene la ricorrente, con questa lettera essa abbia sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] un atto implicito dell' Agenzia.
30 Al riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che la ricorrente ha chiesto all' Agenzia di esercitare il suo diritto di opzione, in forza dell' art. 57 del [OSCURATO:PERSONA], sulla sua produzione di uranio e che, benché abbia annunciato la sua intenzione di trovare una soluzione favorevole al problema della ricorrente, il suo atteggiamento nel corso di vari anni equivale ad un rigetto implicito di questa domanda.
31 In secondo luogo, in risposta alla stessa domanda rivolta anche alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera 8 dicembre 1989 questa istituzione ha comunicato alla ricorrente che condivideva l' opinione secondo cui la politica di approvvigionamento dell' Agenzia dovrebbe comprendere un "capitolo speciale" che consenta di risolvere casi come quello dell' ENU, e che chiedeva all' Agenzia di passare alla fase di concreta attuazione delle proposte di azione che l' Agenzia aveva presentato in tal senso.
32 Tenuto conto di questi precedenti, la lettera inviata dalla ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] il 21 dicembre 1990 dev' essere qualificata alla luce dell' art. 53, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA].
33 Non possono essere considerate rientrare in questa disposizione le domande eterogenee relative alla politica che dovrebbe essere seguita dall' Agenzia, come quella riguardante la discussione circa l' ammontare del risarcimento danni che dovrebbe essere corrisposto alla ricorrente.
34 In compenso, in quanto viene chiesto formalmente alla [OSCURATO:PERSONA], "in conformità all' art. 53, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA]", in particolare di ordinare all' Agenzia di introdurre un "capitolo speciale" che consenta la soluzione immediata del problema dello smaltimento dell' uranio da parte dell' ENU, la lettera di cui trattasi dev' essere intesa nel senso che sottopone alla [OSCURATO:PERSONA] l' atto implicito di rifiuto da parte dell' Agenzia di esercitare il suo diritto di opzione sulla produzione di uranio della ricorrente.
35 Si deve aggiungere che, tenuto conto del fatto che né l' Agenzia né la [OSCURATO:PERSONA] hanno mai espresso una posizione contraria alla domanda della ricorrente, ma che invece le hanno lasciato intendere che questa domanda sarebbe stata oggetto di un esame che poteva portare ad una soluzione favorevole, l' atto implicito di rifiuto non può essere collegato ad una data precisa dalla quale decorre il termine di cui all' art. VIII, n. 3, dello Statuto dell' Agenzia.
36 Ne consegue che le condizioni di cui all' art. 53, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEEA, erano soddisfatte nel caso di specie e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi l' obbligo di adottare una decisione in merito alla domanda della ricorrente ai sensi di questa disposizione nel mese successivo a questa domanda. Atteso che la risposta contenuta nella lettera 17 gennaio era soltanto interlocutoria, quest' obbligo non è stato ottemperato.
37 [OSCURATO:PERSONA] deduce infine che, anche se il rifiuto dell' Agenzia di acquistare l' uranio di cui trattasi andava considerato un "atto permanente", che può esserle sottoposto in qualsiasi momento, lo stesso dovrebbe dirsi della decisione contenuta nella sua lettera 8 dicembre 1989 e che, pertanto, essa non poteva essere obbligata a adottare una nuova decisione, che avrebbe avuto solo carattere ripetitivo.
38 Per confutare questo argomento, è sufficiente rilevare che nella lettera di cui trattasi la [OSCURATO:PERSONA] non ha assunto una posizione definitiva sulla domanda della ricorrente.
39 Pertanto, occorre dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell' art. 53, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di adottare una decisione sulla domanda presentatale dalla ricorrente in forza della detta disposizione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) [OSCURATO:PERSONA] ha omesso, in violazione dell' art. 53, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEEA, di adottare una decisione sulla domanda presentatale dalla ricorrente in forza della detta disposizione.
2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.