Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 38589/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 giugno 2020 (dep. il 26 giugno 2020) la Corte di appello di Ancona, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Nadia [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 23 aprile 2018 con la quale il Tribunale di Ancona, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputata per il delitto di tentato furto aggravato perché commesso su cosa esposta alla pubblica fede (artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen.; segnatamente, di merce esposta in un supermercato, del valore di euro 53), e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. stimata equivalente alla contestata aggravante, l'aveva condannata alla pena sospesa di un mese e venti giorni di reclusione ed euro 140 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale (segnatamente degli art. 131-bis, 133, 56 e 624 cod. pen.) e l'assenza della motivazione, di cui si è dedotta pure l'apparenza, in ragione del rigetto della richiesta di dichiarare non punibile il fatto per particolare tenuità.

2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 175 e 133 cod. pen. nonché l'illogicità, la carenza e l'assenza della motivazione - di cui pure si è dedotta l'apparenza - in ragione del rigetto della richiesta di concedere la non menzione della condanna nel certificato del casellario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si esporranno, e deve essere accolto.

1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la difesa ha assunto che la Corte di appello avrebbe escluso i presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto senza motivare compiutamente ed anzi rendendo una motivazione apparente e comunque in violazione dell'art. 131-bis cod. pen., incentrando il diniego, pur in presenza di una condotta singola e non reiterata, sulla sussistenza di elementi da cui desumere l'abitualità della condotta e la professionalità nell'illecito dell'imputata (segnatamente alla luce del suo stato di disoccupazione e dei suoi «pregiudizi di polizia») nonché in ragione delle modalità della sua condotta (asseritamente ben organizzata), della gravità di essa (nonostante sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) e dell'elemento psicologico, ritenuto in maniera del tutto apodittica «caratterizzato da gravità e non già da speciale tenuità».

1.1. Il motivo in esame è fondato.

La Corte di appello, pur rilevando che il delitto in imputazione rientra tra quelli per i quali è consentito applicare la causa di non punibilità in discorso, ne ha negato in concreto i presupposti.

Anzitutto, ha ritenuto che nella specie ricorrano elementi da cui desumere l'abitualità del comportamento dell'imputata (segnatamente, nella commissione di reati contro il patrimonio), tratta dalla professionalità da lei palesata nel perpetrare il delitto, a sostegno della quale si sono richiamati il suo stato di disoccupazione e i suoi numerosi «pregiudizi di polizia», nonché «la natura del reato» e «le modalità di realizzazione di esso».

Tuttavia:- questa Corte ha già chiarito che, «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame», poiché la norma in discorso «intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti "seriali"» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01); e che, «in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale» (Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274274 - 01); - la Corte territoriale ha fatto generico riferimento ai precedenti di polizia, senza compiere alcun apprezzamento degli elementi di fatto ad essi relativi, oltre che - in maniera del tutto incongrua - allo stato di disoccupazione dell'imputata nonché - peraltro, per il tramite di locuzioni del tutto prive di portata rappresentativa - alla «natura del reato» e alle «modalità di realizzazione di esso» (che potrebbero avere rilevanza sotto il diverso profilo della tenuità dell'offesa).

In secondo luogo, la Corte distrettuale ha ritenuto che fossero ostative all'applicazione della causa di non punibilità le modalità della condotta, la cui gravità ha tratto - senza alcuna specificazione e, dunque, in maniera assertiva - dall'organizzazione dell'iter criminis e dalla presenza di una complice non identificata; nonché dall'intensità del dolo, su cui ha argomentato in maniera apodittica, con un mero rimando alle circostanze di fatto accertate in istruttoria.

Né alle patenti lacune di tale iter può supplire il richiamo, da parte della decisione impugnata, alla sentenza di primo grado, che nulla ha argomentato sulla richiesta difensiva di applicare la causa di non punibilità.

2. Con il secondo motivo - sempre sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la difesa ha addotto che il rigetto della richiesta di disporre la non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., di cui ricorrono tutti i presupposti di legge, sia stata esclusa dalla Corte territoriale con un asserto del tutto generico, tenuto pure conto che nella specie è sta compiuta una prognosi favorevole nei confronti dell'imputata cui è stata concessa dal primo Giudice la sospensione condizionale della pena.

2.1. Il motivo è fondato, nei limiti di seguito chiariti.

Al di là dell'indicazione dello scopo dell'istituto previsto dall'art. 175 cit. e dell'affermazione, corretta, secondo cui non vi è contraddittorietà nel provvedimento che conceda la sospensione condizionale della pena e neghi la non menzione (cfr. Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01: «il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell -emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.»; cfr. pure Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106 - 01), la motivazione per cui nella specie quest'ultimo beneficio è stato negato è apodittica poiché ha fatto riferimento alle «caratteristiche personali dell'imputata» e al «suo comportamento complessivo» - nel resto aderendo a quanto esposto dal primo Giudice (che nulla ha esposto al riguardo) - le une per nulla specificate, l'altro richiamato in maniera generica senza indicare sotto quale profilo sia ostativo alla concessione del beneficio.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2020 (dep. il 26 giugno 2020) la Corte di appello di Ancona, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Nadia [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 23 aprile 2018 con la quale il Tribunale di Ancona, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputata per il delitto di tentato furto aggravato perché commesso su cosa esposta alla pubblica fede (artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen.; segnatamente, di merce esposta in un supermercato, del valore di euro 53), e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. stimata equivalente alla contestata aggravante, l'aveva condannata alla pena sospesa di un mese e venti giorni di reclusione ed euro 140 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale (segnatamente degli art. 131-bis, 133, 56 e 624 cod. pen.) e l'assenza della motivazione, di cui si è dedotta pure l'apparenza, in ragione del rigetto della richiesta di dichiarare non punibile il fatto per particolare tenuità. 2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 175 e 133 cod. pen. nonché l'illogicità, la carenza e l'assenza della motivazione - di cui pure si è dedotta l'apparenza - in ragione del rigetto della richiesta di concedere la non menzione della condanna nel certificato del casellario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si esporranno, e deve essere accolto. 1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la difesa ha assunto che la Corte di appello avrebbe escluso i presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto senza motivare compiutamente ed anzi rendendo una motivazione apparente e comunque in violazione dell'art. 131-bis cod. pen., incentrando il diniego, pur in presenza di una condotta singola e non reiterata, sulla sussistenza di elementi da cui desumere l'abitualità della condotta e la professionalità nell'illecito dell'imputata (segnatamente alla luce del suo stato di disoccupazione e dei suoi «pregiudizi di polizia») nonché in ragione delle modalità della sua condotta (asseritamente ben organizzata), della gravità di essa (nonostante sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) e dell'elemento psicologico, ritenuto in maniera del tutto apodittica «caratterizzato da gravità e non già da speciale tenuità». 1.1. Il motivo in esame è fondato. La Corte di appello, pur rilevando che il delitto in imputazione rientra tra quelli per i quali è consentito applicare la causa di non punibilità in discorso, ne ha negato in concreto i presupposti. Anzitutto, ha ritenuto che nella specie ricorrano elementi da cui desumere l'abitualità del comportamento dell'imputata (segnatamente, nella commissione di reati contro il patrimonio), tratta dalla professionalità da lei palesata nel perpetrare il delitto, a sostegno della quale si sono richiamati il suo stato di disoccupazione e i suoi numerosi «pregiudizi di polizia», nonché «la natura del reato» e «le modalità di realizzazione di esso». Tuttavia:- questa Corte ha già chiarito che, «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame», poiché la norma in discorso «intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti "seriali"» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01); e che, «in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale» (Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274274 - 01); - la Corte territoriale ha fatto generico riferimento ai precedenti di polizia, senza compiere alcun apprezzamento degli elementi di fatto ad essi relativi, oltre che - in maniera del tutto incongrua - allo stato di disoccupazione dell'imputata nonché - peraltro, per il tramite di locuzioni del tutto prive di portata rappresentativa - alla «natura del reato» e alle «modalità di realizzazione di esso» (che potrebbero avere rilevanza sotto il diverso profilo della tenuità dell'offesa). In secondo luogo, la Corte distrettuale ha ritenuto che fossero ostative all'applicazione della causa di non punibilità le modalità della condotta, la cui gravità ha tratto - senza alcuna specificazione e, dunque, in maniera assertiva - dall'organizzazione dell'iter criminis e dalla presenza di una complice non identificata; nonché dall'intensità del dolo, su cui ha argomentato in maniera apodittica, con un mero rimando alle circostanze di fatto accertate in istruttoria. Né alle patenti lacune di tale iter può supplire il richiamo, da parte della decisione impugnata, alla sentenza di primo grado, che nulla ha argomentato sulla richiesta difensiva di applicare la causa di non punibilità. 2. Con il secondo motivo - sempre sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la difesa ha addotto che il rigetto della richiesta di disporre la non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., di cui ricorrono tutti i presupposti di legge, sia stata esclusa dalla Corte territoriale con un asserto del tutto generico, tenuto pure conto che nella specie è sta compiuta una prognosi favorevole nei confronti dell'imputata cui è stata concessa dal primo Giudice la sospensione condizionale della pena. 2.1. Il motivo è fondato, nei limiti di seguito chiariti. Al di là dell'indicazione dello scopo dell'istituto previsto dall'art. 175 cit. e dell'affermazione, corretta, secondo cui non vi è contraddittorietà nel provvedimento che conceda la sospensione condizionale della pena e neghi la non menzione (cfr. Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01: «il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell -emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.»; cfr. pure Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106 - 01), la motivazione per cui nella specie quest'ultimo beneficio è stato negato è apodittica poiché ha fatto riferimento alle «caratteristiche personali dell'imputata» e al «suo comportamento complessivo» - nel resto aderendo a quanto esposto dal primo Giudice (che nulla ha esposto al riguardo) - le une per nulla specificate, l'altro richiamato in maniera generica senza indicare sotto quale profilo sia ostativo alla concessione del beneficio. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio
Decreto Cassazione n. 38589/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris