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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 28481/2026

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desh il 09/04/2005SHIRAJ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]SANTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA, sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per MahabubMd [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi ai motivi di ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 8 maggio 2026 il Tribunale di Roma, sezioneper il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo, per quel che quiinteressa, sull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanzaemessa il 29 ottobre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRoma con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misuracautelare della custodia in carcere nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA] MdSajid, [OSCURATO:PERSONA] AI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indagati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. inrelazione ai reati di rapina pluriaggravata in concorso e resistenza a pubblicoufficiale aggravata.2.

Avverso l’ordinanza di riesame proponevano ricorso per cassazione, condistinti atti, i detti indagati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendonel’annullamento.3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AI, [OSCURATO:PERSONA] articolava cinque motivi di doglianza.3.1.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 273 e 192cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza.Assumeva che il Tribunale aveva ritenuto attendibili i riconoscimentifotografici degli indagati senza considerare la distanza temporale fra i fatti(risalenti al 6 agosto 2025) e la denuncia (presentata il 23 agosto 2025),nonché il fatto che la persona offesa aveva dichiarato di avere reperito tramitepropri conoscenti i profili social contenenti le effigi degli indagati e, travisando laprova, aveva ritenuto palesemente falsa la denuncia sporta dalla madre delMahi senza spiegare perché la versione dei fatti dalla stessa fornita fosse stataritenuta inattendibile.3.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 273 cod. pene vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli alibi rassegnati dalladifesa in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuti non attendibili senza argomentazioni a sostegno.3.3.

Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 275cod. proc. pen., censurando il giudizio del Tribunale che aveva ritenutoverosimile l’applicazione di una pena in concreto superiore a tre anni direclusione, concentrandosi esclusivamente sulle modalità dell’azione etrascurando l’incensuratezza e la giovane età degli indagati nonché il modicovalore della merce sottratta.3.4.

Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione in relazionealla concretezza e attualità del pericolo di recidiva.Esponeva che il Tribunale aveva ritenuto l’esigenza cautelare del pericolo direcidiva in ragione delle modalità particolarmente violente della rapina e delleminacce subite alla vittima in un momento successivo alla consumazione delreato, valorizzando l’incensuratezza e la giovane età degli imputati soltanto perritenere sufficiente a soddisfare l’esigenza cautelare ritenuta una misura nondetentiva.Deduceva che nella specie fra i fatti e l’applicazione della misura cautelareerano decorsi diversi mesi, ciò che escludeva che il pericolo di recidiva fosseconcreto e attuale, così che riteneva che fossero state violate le disposizioni dicui agli artt. 274, lett. c) e 275 cod. prod. pen. e che la motivazione sul puntofosse manifestamente illogica.3.5.

Con il quinto motivo deduceva violazione dei principi diproporzionalità, adeguatezza e minima offensività della misura cautelare,assumendo che nel caso di specie il Tribunale non aveva valutato la possibilitàdi applicare una misura cautelare meno afflittiva quale l’obbligo dipresentazione alla p.g. con minor frequenza, essendosi limitato a motivare conformule generiche senza effettuare un bilanciamento fra le esigenze cautelari eil sacrificio imposto agli indagati, con conseguente violazione del disposto di cuiall’art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.4.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduceva due motivi di doglianza.4.1.

Con il primo motivo deduceva erronea, carente e omessamotivazione in relazione all’alibi fornito dal ricorrente.Esponeva che il Tribunale aveva ritenuto non credibile, senza rendere alriguardo una motivazione, l’alibi offerto dall’indagato, che aveva affermato cheal momento del fatto era impegnato al lavoro in un ristorante e aveva ancheindicato un testimone al riguardo, ciò che non era stato considerato dal giudicedella cautela.4.2.

Con il secondo motivo deduceva omessa motivazione in relazionealla richiesta di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, richiestache non era stata considerata in alcun modo dal Tribunale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Si esaminano innanzitutto i ricorsi presentati nell’interesse degli indagatiMahabub [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FardinMiah.1.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Il Tribunale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando congruamenteche la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto in termini di certezza tuttii ricorrenti salvo il [OSCURATO:PERSONA] e che il testimone [OSCURATO:PERSONA], che aveva unabancarella affianco a quella dell’[OSCURATO:PERSONA] e che aveva assistito al fatto, avevariconosciuto anch’egli in termini di certezza i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] SolamanAI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alla persona offesa eal testimone erano stati mostrati dagli agenti operanti album fotograficicontenenti venti fotografie.Il Tribunale ha anche evidenziato che la persona offesa aveva ulteriormentedichiarato di essere stata contattata, circa due mesi dopo, da alcuniconnazionali, fra i quali gli autori della rapina, che, tramite un mediatore, gliavevano proposto di ritirare la denuncia in cambio di una somma di denaro e, alsuo rifiuto, lo avevano minacciato di morte.Il giudice della cautela ha, inoltre, dato conto del fatto che anche ilmediatore, tale [OSCURATO:PERSONA], era stato sentito quale persona informatasui fatti e aveva confermato quanto affermato dalla persona offesa, dichiarandoche al rifiuto di quest’ultima di accordarsi con gli aggressori circa venti ragazzi,che non conosceva, si erano adirati e lo avevano minacciato di morte,precisando che fra questi aveva riconosciuto i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] SolamanAI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il giudice della cautela ha anche dato conto delle ragioni per le quali haritenuto inattendibile la denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA], madre delricorrente [OSCURATO:PERSONA] AI, che aveva accusato la persona offesaIslam [OSCURATO:PERSONA] di averla molestata e aveva affermato che ciò aveva determinatola reazione del figlio e di altri tre connazionali che era sfociata in unacolluttazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva brandito un coltello sul quale eracaduto ferendosi, evidenziando congruamente che tale versione era del tuttodiversa da quella fornita dai due testimoni oculari e dal mediatore.Il giudice della cautela, dunque, ha dato conto in maniera puntuale di tuttigli elementi utilizzati ai fini della valutazione relativa alla sussistenza di graviindizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti e da essi ha tratto conseguenzeimprontate a logica.1.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato per evidentecarenza di interesse dei ricorrenti, dovendosi considerare che tale motivo ha adoggetto gli alibi offerti da [OSCURATO:PERSONA], che non compare fra gli odierniricorrenti, e [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto un distinto ricorso percassazione.1.3.

Il terzo motivo non è consentito in quanto risulta teso aprovocare una inammissibile valutazione di merito riguardo alla previsionedell’applicazione al caso di speciae di una pena in concreto superiore a tre anni,in relazione alla quale il Tribunale ha reso congrua motivazione richiamando lagravità del fatto (una rapina pluriaggravata) e considerando anche la ulterioreminaccia di morte avanzata circa due mesi dopo l’aggressione nei confrontidella persona offesa che aveva rifiutato di ritirare la denuncia.1.4.

Il quarto motivo è manifestamente infondato, dovendosi ritenereche il Tribunale abbia reso una motivazione immune da vizi in relazione alritenuto pericolo di recidiva con il congruo richiamo alle gravi modalità del fatto,caratterizzate da condotte violente commesse in danno della vittima conparticolare accanimento, nonché alle successive gravi minacce nei confrontidella medesima, che connotavano in termini di prepotenza e pervicacia lapersonalità degli indagati.1.5.

Il quinto motivo è del pari manifestamente infondato, avendodato conto il Tribunale delle ragioni per le quali ha ritenuto di applicare lamisura dell’obbligo di presentazione alla p.g. tre giorni alla settimana, facendocongruo riferimento alla necessità di un controllo degli indagati e di undeterrente idoneo a prevenire ulteriori condotte illecite.2.

Si esamina, a questo punto, il ricorso proposto nell’interessedell’indagato [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.A fronte della deduzione, da parte del ricorrente, di un alibi circostanziato –il [OSCURATO:PERSONA], al momento del fatto, sarebbe stato impegnato al lavoro in unristorante – e dell’indicazione puntuale di un testimone che avrebbe potutoconfermare l’assunto, oltre che di uno scritto contenente l’orario di lavororelativo al servizio prestato nel ristorante dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è limitato adaffermare in maniera assertiva che l’alibi dedotto era poco persuasivo,incorrendo nel vizio di omessa motivazione per non aver reso alcunaargomentazione in relazione alla testimonianza offerta nell’interesse delricorrente e inoltre nel vizio di motivazione contraddittoria per avere affermatoche il foglio contenente l’orario di servizio del [OSCURATO:PERSONA] nel ristorante era scritto inarabo, laddove il documento, ove ritenuto rilevante, ben avrebbe potuto essereoggetto di traduzione nella lingua italiana.Sussistono, pertanto, i denunciati vizi di motivazione.Si deve ulteriormente precisare che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha allegatoall’istanza di trattazione del procedimento copia del verbale di riconoscimentodegli indagati da parte della persona informata sui fatti [OSCURATO:PERSONA] copia del fascicolo fotografico sottoposto all’attenzione del predetto; perla prima volta in sede di trattazione orale ha argomentato sul puntoevidenziando che, nonostante gli agenti di p.g. avessero indicato il [OSCURATO:PERSONA] fra isoggetti riconosciuti dal [OSCURATO:PERSONA], ritratto nella foto n. 4 dell’album, la consultazionedello stesso consentiva di apprezzare che il [OSCURATO:PERSONA], che aveva apposto la propriasottoscrizione sulle fotografie dei soggetti riconosciuti, in realtà aveva indicatole fotografie contrassegnate da i numeri 3, 5, 6 e 19, sulle quali aveva appostola propria sottoscrizione, che invece non aveva apposto nella fotografiacontrassegnata dal n. 4, che per l’appunto indicava il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Osserva il Collegio che la circostanza non può essere valutata sotto alcunprofilo dalla Corte poiché non è stata fatta oggetto di motivo di ricorso percassazione, essendo stata solo illustrata oralmente, per la prima volta,all’udienza di trattazione.3.

Alla stregua di tali rilievi, dunque, l’ordinanza impugnata deve essereannullata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.; i ricorsi diMahabub [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] FardinMiah devono essere dichiarati inammissibili; i ricorrenti devono, pertanto,essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Cortecostituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione diritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che iricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremilaeuro in favore della cassa delle ammende.

La cancelleria provvederà agliadempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] e rinviaper nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, co. 7,c.p.p.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SheikhSolaman Ai, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.Così deciso il 17/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
desh il 09/04/2005SHIRAJ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]SANTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA, sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per MahabubMd [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi ai motivi di ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 8 maggio 2026 il Tribunale di Roma, sezioneper il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo, per quel che quiinteressa, sull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanzaemessa il 29 ottobre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRoma con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misuracautelare della custodia in carcere nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA] MdSajid, [OSCURATO:PERSONA] AI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indagati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. inrelazione ai reati di rapina pluriaggravata in concorso e resistenza a pubblicoufficiale aggravata.2. Avverso l’ordinanza di riesame proponevano ricorso per cassazione, condistinti atti, i detti indagati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendonel’annullamento.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AI, [OSCURATO:PERSONA] articolava cinque motivi di doglianza.3.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 273 e 192cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza.Assumeva che il Tribunale aveva ritenuto attendibili i riconoscimentifotografici degli indagati senza considerare la distanza temporale fra i fatti(risalenti al 6 agosto 2025) e la denuncia (presentata il 23 agosto 2025),nonché il fatto che la persona offesa aveva dichiarato di avere reperito tramitepropri conoscenti i profili social contenenti le effigi degli indagati e, travisando laprova, aveva ritenuto palesemente falsa la denuncia sporta dalla madre delMahi senza spiegare perché la versione dei fatti dalla stessa fornita fosse stataritenuta inattendibile.3.2. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 273 cod. pene vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli alibi rassegnati dalladifesa in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuti non attendibili senza argomentazioni a sostegno.3.3. Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 275cod. proc. pen., censurando il giudizio del Tribunale che aveva ritenutoverosimile l’applicazione di una pena in concreto superiore a tre anni direclusione, concentrandosi esclusivamente sulle modalità dell’azione etrascurando l’incensuratezza e la giovane età degli indagati nonché il modicovalore della merce sottratta.3.4. Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione in relazionealla concretezza e attualità del pericolo di recidiva.Esponeva che il Tribunale aveva ritenuto l’esigenza cautelare del pericolo direcidiva in ragione delle modalità particolarmente violente della rapina e delleminacce subite alla vittima in un momento successivo alla consumazione delreato, valorizzando l’incensuratezza e la giovane età degli imputati soltanto perritenere sufficiente a soddisfare l’esigenza cautelare ritenuta una misura nondetentiva.Deduceva che nella specie fra i fatti e l’applicazione della misura cautelareerano decorsi diversi mesi, ciò che escludeva che il pericolo di recidiva fosseconcreto e attuale, così che riteneva che fossero state violate le disposizioni dicui agli artt. 274, lett. c) e 275 cod. prod. pen. e che la motivazione sul puntofosse manifestamente illogica.3.5. Con il quinto motivo deduceva violazione dei principi diproporzionalità, adeguatezza e minima offensività della misura cautelare,assumendo che nel caso di specie il Tribunale non aveva valutato la possibilitàdi applicare una misura cautelare meno afflittiva quale l’obbligo dipresentazione alla p.g. con minor frequenza, essendosi limitato a motivare conformule generiche senza effettuare un bilanciamento fra le esigenze cautelari eil sacrificio imposto agli indagati, con conseguente violazione del disposto di cuiall’art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduceva due motivi di doglianza.4.1. Con il primo motivo deduceva erronea, carente e omessamotivazione in relazione all’alibi fornito dal ricorrente.Esponeva che il Tribunale aveva ritenuto non credibile, senza rendere alriguardo una motivazione, l’alibi offerto dall’indagato, che aveva affermato cheal momento del fatto era impegnato al lavoro in un ristorante e aveva ancheindicato un testimone al riguardo, ciò che non era stato considerato dal giudicedella cautela.4.2. Con il secondo motivo deduceva omessa motivazione in relazionealla richiesta di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, richiestache non era stata considerata in alcun modo dal Tribunale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si esaminano innanzitutto i ricorsi presentati nell’interesse degli indagatiMahabub [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FardinMiah.1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il Tribunale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando congruamenteche la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto in termini di certezza tuttii ricorrenti salvo il [OSCURATO:PERSONA] e che il testimone [OSCURATO:PERSONA], che aveva unabancarella affianco a quella dell’[OSCURATO:PERSONA] e che aveva assistito al fatto, avevariconosciuto anch’egli in termini di certezza i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] SolamanAI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alla persona offesa eal testimone erano stati mostrati dagli agenti operanti album fotograficicontenenti venti fotografie.Il Tribunale ha anche evidenziato che la persona offesa aveva ulteriormentedichiarato di essere stata contattata, circa due mesi dopo, da alcuniconnazionali, fra i quali gli autori della rapina, che, tramite un mediatore, gliavevano proposto di ritirare la denuncia in cambio di una somma di denaro e, alsuo rifiuto, lo avevano minacciato di morte.Il giudice della cautela ha, inoltre, dato conto del fatto che anche ilmediatore, tale [OSCURATO:PERSONA], era stato sentito quale persona informatasui fatti e aveva confermato quanto affermato dalla persona offesa, dichiarandoche al rifiuto di quest’ultima di accordarsi con gli aggressori circa venti ragazzi,che non conosceva, si erano adirati e lo avevano minacciato di morte,precisando che fra questi aveva riconosciuto i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] SolamanAI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il giudice della cautela ha anche dato conto delle ragioni per le quali haritenuto inattendibile la denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA], madre delricorrente [OSCURATO:PERSONA] AI, che aveva accusato la persona offesaIslam [OSCURATO:PERSONA] di averla molestata e aveva affermato che ciò aveva determinatola reazione del figlio e di altri tre connazionali che era sfociata in unacolluttazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva brandito un coltello sul quale eracaduto ferendosi, evidenziando congruamente che tale versione era del tuttodiversa da quella fornita dai due testimoni oculari e dal mediatore.Il giudice della cautela, dunque, ha dato conto in maniera puntuale di tuttigli elementi utilizzati ai fini della valutazione relativa alla sussistenza di graviindizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti e da essi ha tratto conseguenzeimprontate a logica.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato per evidentecarenza di interesse dei ricorrenti, dovendosi considerare che tale motivo ha adoggetto gli alibi offerti da [OSCURATO:PERSONA], che non compare fra gli odierniricorrenti, e [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto un distinto ricorso percassazione.1.3. Il terzo motivo non è consentito in quanto risulta teso aprovocare una inammissibile valutazione di merito riguardo alla previsionedell’applicazione al caso di speciae di una pena in concreto superiore a tre anni,in relazione alla quale il Tribunale ha reso congrua motivazione richiamando lagravità del fatto (una rapina pluriaggravata) e considerando anche la ulterioreminaccia di morte avanzata circa due mesi dopo l’aggressione nei confrontidella persona offesa che aveva rifiutato di ritirare la denuncia.1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, dovendosi ritenereche il Tribunale abbia reso una motivazione immune da vizi in relazione alritenuto pericolo di recidiva con il congruo richiamo alle gravi modalità del fatto,caratterizzate da condotte violente commesse in danno della vittima conparticolare accanimento, nonché alle successive gravi minacce nei confrontidella medesima, che connotavano in termini di prepotenza e pervicacia lapersonalità degli indagati.1.5. Il quinto motivo è del pari manifestamente infondato, avendodato conto il Tribunale delle ragioni per le quali ha ritenuto di applicare lamisura dell’obbligo di presentazione alla p.g. tre giorni alla settimana, facendocongruo riferimento alla necessità di un controllo degli indagati e di undeterrente idoneo a prevenire ulteriori condotte illecite.2. Si esamina, a questo punto, il ricorso proposto nell’interessedell’indagato [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.A fronte della deduzione, da parte del ricorrente, di un alibi circostanziato –il [OSCURATO:PERSONA], al momento del fatto, sarebbe stato impegnato al lavoro in unristorante – e dell’indicazione puntuale di un testimone che avrebbe potutoconfermare l’assunto, oltre che di uno scritto contenente l’orario di lavororelativo al servizio prestato nel ristorante dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è limitato adaffermare in maniera assertiva che l’alibi dedotto era poco persuasivo,incorrendo nel vizio di omessa motivazione per non aver reso alcunaargomentazione in relazione alla testimonianza offerta nell’interesse delricorrente e inoltre nel vizio di motivazione contraddittoria per avere affermatoche il foglio contenente l’orario di servizio del [OSCURATO:PERSONA] nel ristorante era scritto inarabo, laddove il documento, ove ritenuto rilevante, ben avrebbe potuto essereoggetto di traduzione nella lingua italiana.Sussistono, pertanto, i denunciati vizi di motivazione.Si deve ulteriormente precisare che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha allegatoall’istanza di trattazione del procedimento copia del verbale di riconoscimentodegli indagati da parte della persona informata sui fatti [OSCURATO:PERSONA] copia del fascicolo fotografico sottoposto all’attenzione del predetto; perla prima volta in sede di trattazione orale ha argomentato sul puntoevidenziando che, nonostante gli agenti di p.g. avessero indicato il [OSCURATO:PERSONA] fra isoggetti riconosciuti dal [OSCURATO:PERSONA], ritratto nella foto n. 4 dell’album, la consultazionedello stesso consentiva di apprezzare che il [OSCURATO:PERSONA], che aveva apposto la propriasottoscrizione sulle fotografie dei soggetti riconosciuti, in realtà aveva indicatole fotografie contrassegnate da i numeri 3, 5, 6 e 19, sulle quali aveva appostola propria sottoscrizione, che invece non aveva apposto nella fotografiacontrassegnata dal n. 4, che per l’appunto indicava il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Osserva il Collegio che la circostanza non può essere valutata sotto alcunprofilo dalla Corte poiché non è stata fatta oggetto di motivo di ricorso percassazione, essendo stata solo illustrata oralmente, per la prima volta,all’udienza di trattazione.3. Alla stregua di tali rilievi, dunque, l’ordinanza impugnata deve essereannullata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.; i ricorsi diMahabub [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] FardinMiah devono essere dichiarati inammissibili; i ricorrenti devono, pertanto,essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Cortecostituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione diritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che iricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremilaeuro in favore della cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agliadempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] e rinviaper nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, co. 7,c.p.p. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SheikhSolaman Ai, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.Così deciso il 17/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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