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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46787/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 9 maggio 2017 del Tribunale di Firenze che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due delitti di furto aggravato dall'aver approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa e con abuso di rapporto di prestazione d'opera, uno commesso in data 5 agosto 2015, avente ad oggetto un tablet, e l'altro commesso in data 6 agosto 2015, avente ad oggetto due confezioni di omogeneizzati e tre confezioni di parmigiano grattugiato.

In particolare, il Salvador, addetto alle pulizie di un supermercato, sottraeva tali beni subito dopo l'orario di chiusura del supermercato al pubblico prelevandoli dagli scaffali.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo avente ad oggetto il solo capo della sentenza relativo al furto commesso il 6 agosto 2015.

Nello specifico, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 56 cod. pen. sostenendo che poiché gli addetti al supermercato, osservandolo costantemente a distanza tramite l'impianto di videosorveglianza, avevano potuto rendersi conto della condotta furtiva mentre la stessa veniva attuata ed avevano potuto impedire che i beni sottratti, occultati dal Salvador nel vano motore della macchina da lui utilizzata per le pulizie, uscissero dalla sfera di controllo della persona offesa, non vi era mai stato l'impossessamento della refurtiva da parte sua ed il reato era rimasto allo stadio del tentativo.

In applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186), il reato andava, quindi qualificato come furto tentato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Secondo la ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello, gli addetti alla vigilanza hanno potuto vedere, attraverso l'impianto di videosorveglianza, il Salvador mentre occultava i beni dai lui sottratti dagli scaffali del supermercato all'interno del vano motore del macchinario da lui utilizzato per le pulizie dell'esercizio commerciale ed intervenendo subito dopo hanno potuto impedire che il Salvador, dopo l'occultamento, riuscisse a portarli all'esterno dell'esercizio commerciale.

Le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Previte, Rv. 261186).

Secondo il precedente delle Sezioni Unite sopra citato la circostanza che la azione sia avvenuta sotto il costante controllo della persona offesa rileva solo se questa abbia la possibilità di intervenire con immediatezza per impedire la consumazione del reato.

Esso «si fonda sulla considerazione che la concomitante osservazione da parte della persona offesa, ovvero del dipendente personale di sorveglianza, dell'avviata azione delittuosa (al pari dei controlli strumentali mediante apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce, scilicet: sensori, placche antitaccheggio) e la correlata e immanente possibilità di intervento nella immediatezza, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del reato, per non essersi perfezionata la fattispecie tipizzata - dell'impossessamento, mediante sottrazione, della cosa altrui - in quanto l'agente non ha conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo, la cui «signoria sulla cosa» non è stata eliminata.».

Nel caso di specie, gli addetti al supermercato, attraverso il costante monitoraggio dell'azione furtiva hanno sempre saputo dove si trovasse la refurtiva, anche dopo il suo occultamento nel vano motore, e hanno potuto intervenire tempestivamente per impedire che la condotta delittuosa proseguisse e consentisse al Salvador di impossessarsi dei beni sottratti.

Ne consegue che il fatto commesso in data 6 agosto 2015 deve essere qualificato come tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 56, 624, 61, nn. 5 e 11, cod. pen. e la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Riqualificato il delitto commesso in data 6 agosto 2015 ai sensi degli artt. 56, 624, 61, nn. 5 e 11, cod. pen. annulla la sentenza impugnata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 9 maggio 2017 del Tribunale di Firenze che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due delitti di furto aggravato dall'aver approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa e con abuso di rapporto di prestazione d'opera, uno commesso in data 5 agosto 2015, avente ad oggetto un tablet, e l'altro commesso in data 6 agosto 2015, avente ad oggetto due confezioni di omogeneizzati e tre confezioni di parmigiano grattugiato. In particolare, il Salvador, addetto alle pulizie di un supermercato, sottraeva tali beni subito dopo l'orario di chiusura del supermercato al pubblico prelevandoli dagli scaffali. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo avente ad oggetto il solo capo della sentenza relativo al furto commesso il 6 agosto 2015. Nello specifico, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 56 cod. pen. sostenendo che poiché gli addetti al supermercato, osservandolo costantemente a distanza tramite l'impianto di videosorveglianza, avevano potuto rendersi conto della condotta furtiva mentre la stessa veniva attuata ed avevano potuto impedire che i beni sottratti, occultati dal Salvador nel vano motore della macchina da lui utilizzata per le pulizie, uscissero dalla sfera di controllo della persona offesa, non vi era mai stato l'impossessamento della refurtiva da parte sua ed il reato era rimasto allo stadio del tentativo. In applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186), il reato andava, quindi qualificato come furto tentato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo la ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello, gli addetti alla vigilanza hanno potuto vedere, attraverso l'impianto di videosorveglianza, il Salvador mentre occultava i beni dai lui sottratti dagli scaffali del supermercato all'interno del vano motore del macchinario da lui utilizzato per le pulizie dell'esercizio commerciale ed intervenendo subito dopo hanno potuto impedire che il Salvador, dopo l'occultamento, riuscisse a portarli all'esterno dell'esercizio commerciale. Le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Previte, Rv. 261186). Secondo il precedente delle Sezioni Unite sopra citato la circostanza che la azione sia avvenuta sotto il costante controllo della persona offesa rileva solo se questa abbia la possibilità di intervenire con immediatezza per impedire la consumazione del reato. Esso «si fonda sulla considerazione che la concomitante osservazione da parte della persona offesa, ovvero del dipendente personale di sorveglianza, dell'avviata azione delittuosa (al pari dei controlli strumentali mediante apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce, scilicet: sensori, placche antitaccheggio) e la correlata e immanente possibilità di intervento nella immediatezza, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del reato, per non essersi perfezionata la fattispecie tipizzata - dell'impossessamento, mediante sottrazione, della cosa altrui - in quanto l'agente non ha conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo, la cui «signoria sulla cosa» non è stata eliminata.». Nel caso di specie, gli addetti al supermercato, attraverso il costante monitoraggio dell'azione furtiva hanno sempre saputo dove si trovasse la refurtiva, anche dopo il suo occultamento nel vano motore, e hanno potuto intervenire tempestivamente per impedire che la condotta delittuosa proseguisse e consentisse al Salvador di impossessarsi dei beni sottratti. Ne consegue che il fatto commesso in data 6 agosto 2015 deve essere qualificato come tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 56, 624, 61, nn. 5 e 11, cod. pen. e la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Riqualificato il delitto commesso in data 6 agosto 2015 ai sensi degli artt. 56, 624, 61, nn. 5 e 11, cod. pen. annulla la sentenza impugnata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello d
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