CassazionesentenzaSezione FDecisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 34267/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/03/2024 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato (riducendo il trattamento sanzionatorio previa applicazione di attenuanti generiche, ed applicando il beneficio della non menzione) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. dal Tribunale di Asti, in data 13/07/2021., con la quale VOKRRI Pjeter era stato condannato alla pena di giustizia, coridizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto - relativamente all'anno di imposta 2013 - in qualità legale rappresentante della VO.MI.s.a.s. di VOKRRI Pjeter. 2. Ricorre per cassazione il VOKRRI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si deduce che tutte le fatture di cui al capo di accusa erano state emesse nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di VOKRRI eeter e MILOTI Pep, della quale i predetti erano stati soci amministratori fino al dicembre 2015, ovvero fino al momento in cui - a seguito della trasformazione della società in nome collettivo in società in accomandita semplice - il ricorrente era divenuto socio accomandatario di quest'ultima. Si evidenzia che tale situazione era stata riconosciuta dalla stessa Corte d'Appello, sicchè i responsabili del reato contestato dovevano identificarsi nel ricorrente e nel MILOTI, all'epoca soci amministratori della s.n.c.: né poteva condividersi un'affermazione di responsabilità imperniata, secondo quanto esposto dalla Corte territoriale, sulla ritenuta inesistenza di un nuovo soggetto, perché non erano applicabili alla fattispecie penale contestata i principi di cui all'art. 2498 cod. civ. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta. Si lamenta la contraddittorietà della sentenza, che da un lato aveva riconosciuto la concorrente responsabilità del MILOTI, dall'altro aveva ammesso l'esistenza di un errore nell'imputazione chE aveva fatto riferimento alla società in accomandita anziché a quella in nome collettivo. 3. Con motivi nuovi tempestivamente trasmessi, il difensore del ricorrente lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza derivante dai riferimenti al solo ricorrente quale responsabile (e non anche al MILOTI), e alla [OSCURATO:SOCIETA]. (anziché alla [OSCURATO:SOCIETA]). 4. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo le censure difensive manifestamente infondate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con i due motivi formulati nel ricorso principale, che possono essere trattati congiuntamente, la difesa non ha inteso porre in discussione gli elementi costitutivi del reato di dichiarazione fraudolenta contestato al VOKKRI (elerr enti del resto esaustivamente illustrati alle pagg. 7 segg. della sentenza impugnata): si è piuttosto inteso riproporre la discrasia rilevabile tra il capo di imputazione (in cui il reato è contestato all'odierno ricorrente, con riferimento alle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2013, "quale socio accomandatario della società [OSCURATO:SOCIETA]. di VOKKRI Pjeter") e le circostanze fattuali pacificamente emerse nel corso del processo, secondo cui le dichiarazioni in questione sono relative alla [OSCURATO:SOCIETA]. di VOKKRI Pjeter e MILOTI Pep, la cui compagine sociale, all'atto di costituzione del gennaio 2013, comprendeva il VOKKRI e il MILOTI quali soci amministratori, ciascuno titolare del 50% delle quote (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, che richiama le risultanze della visura camerale prodotta dalla difesa). Tale discrasia è stata posta a fondamento delle censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, nonché - nei motivi aggiunti - a sostegno della denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 3. Appare evidente, ad avviso di questo Collegio, il tenore meramente reiterativo delle censure qui in precedenza riassunte, che sono state già esaminate e disattese dalla Corte d'Appello di Torino con una motivazione del tutto immune da rilievi deducibili in questa sede. 3.1. La sentenza impugnata ha in primo luogo chiarito, sulla scorta della documentazione in atti proveniente dalla difesa dell'imputato (in particolare, l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di "cessione di quota sociale e modifiche statutarie conseguenti", prodotto dalla difesa nel giudizio di primo grado: cfr. pag. 7 della sentenza), che nel 2015 la società in nome collettivo aveva assunto una diversa veste giuridica, a seguito della cessione della propria quota dal MILETI alla moglie del VOKKRI, e della contestuale trasformazione da s.n.c. in s.a.s., nella quale VOKKRI Vera aveva assunto la posizione di socia accomandante, e l'odierno ricorrente quella di socio accomandatario. Sempre sulla scorta delle produzioni difensive, la Corte d'Appello ha posto in rilievo che il VOKKRI era sempre rimasto amministratore anche prima della trasformazione, tanto da sottoscrivere in qualità di rappresentante legale della s.n.c., in data 30/07/2014, una dichiarazione di impegno a presentare la dichiarazione telematica (dichiarazione prodotta dalla difesa in allegato all'atto di appello: cfr. pag. 7, cit.). In tale complessivo contesto, la Corte territoriale ha osservato: che la discrasia valorizzata dalla difesa era riconducibile al fatto che, al momento della verifica dell'Agenzia delle Entrate, l'ente oggetto degli accertamenti si identificava nella s.a.s.; che la pur condivisibile osservazione difensiva - seconc o cui anche il MILOTI doveva essere chiamato a rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta, essendo stato anch'egli socio amministratore della s.a.s. - non era in alcun modo idonea a escludere la responsabilità del VOKKRI; che doveva escludersi una diversità del fatto rilevante ai fini dell'odierno giudizio, trattandosi di un mero errore nell'indicazione della forma della società ed "essendo la s.a.s. pur sempre continuazione della [OSCURATO:SOCIETA]. e comunque rappresentata dal VOKKRI" (pag. 7 della sentenza impugnata). 3.2. Si tratta di un percorso argonnentativo del tutto immune da rilievi qui deducibili, che la difesa ha censurato con argomentazioni che appaiono sostanzialmente ripropositive di quanto già prospettato in appello: c ò che impone l'applicazione del principio, affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «è • inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione ii una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Del resto, la correttezza dell'iter motivazionale adottato dalla Corte d'Appello, anche quanto all'assenza di pregiudizi difensivi correlati all'erroneo riferimento alla s.a.s. contenuto nell'imputazione, risulta indirettamente confermata dal fatto che - come si è visto - la compiuta ricostruzione delle vicende societarie e della qualità di amministratore mantenuta dal VOKKRI è stata effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa. 4. Per ciò che riguarda i motivi nuovi, con cui le questioni dell'errore nell'indicazione societaria e della mancata imputazione a carico del MILOTI sono riproposte nella prospettiva di una ritenuta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ritiene il Collegio che debba trovare applicazione - sulla scorta di quanto si è poc'anzi osservato in ordine ai motivi principali - la causa di inammissibilità di cui al comma 4 dell'art. 585 cod. proc. pen. Solo per completezza, si richiama comunque l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzatNa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive» (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365 - 01, relativa ad una fattispecie in cui la responsabilità per il reato di partecipazione a sodalizio criminale di stampo mafioso è stata riconosciuta in ragione del contr buto arrecato dal ricorrente al fatto estorsivo altrui, emerso dall'istruttoria, e non invece per la condotta di ausilio alla latitanza di uno degli esponenti di vertice del clan, originariamente ascrittagli). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell