Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06247/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re Rel.

ORDINANZA sul ricorso 6314/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] o Cop p acchioli e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n.32 ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tem- pore, rappresentatee difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrenti - proposto avverso la sentenza n.4401/15/2017della COMM.TRIB.REG. delLAZIO, depositata in data 17/7/2017; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 4401/15/2017 depositata in data 17/7/2017 ha rigettatol’appello pro- posto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributa- ria provinciale di Roma n. 26917 / 30/ 20 15 , la quale ha a sua volta respintoil ricorso proposto dalla contribuente relativo all e dieci car- telle di pagamento per II.DD. e IVA relative agli anni di imposta 2005- 9 oltre che per imposta di registro 2003, riprese ad imposizionedi cui la contribuente avrebbe avuto notizia per la prima volta sulla base di estratti di ruolo. 2.Il giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che tutte le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate alla contri- buentee da questa non tempestivamente opposte, decisione confer- mata dal giudice d’appello. 3.La contribuente propone ricor so per cassazione affidato a due mo- tivi, cui replica l’Agenzia con controricorso .

Da u l timo [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria contenente la rinuncia al ricorso per intervenuta definizione agevolata.

Considerato che: 4.Nelle more del giudizio con nota di deposito del 28.7.2023 la con- tribuente ha dichiarato e dato evidenza di adesione alla definizione agevolata di cui all’art.1 commi 231-252 della l. n.197/2022 c.d.

“rot- tamazione quater” relativamente alle cartelle di pagamento oggetto della presente controversia e ha, tra l’altro, dichiarato espressamente di voler rinunciare al ricorso.

5. L’istanza non è stata notificata alle controparti, che non hanno preso posizione sul fatto sopravvenuto e pertanto, tenuto conto anche della dichiarazione di rinuncia al ricorso della società, questo non va dichiarato estinto, ma inammissibile per sopravvenuta carenza dell’in- teresse alla decisione. 6.Nessuna statuizione dev’essere adottata circa le spese di lite, consi- deratianche i costi relativi alla definizione agevolata. 7.Stante l’ inammissibilità del ricorso a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, del c.d.

"doppio contributo uni- ficato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ( cfr., mutatis mutandis , Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732;Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

LaCorte: dichiaral’inammissibilità del ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Rel. ORDINANZA sul ricorso 6314/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] o Cop p acchioli e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n.32 ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tem- pore, rappresentatee difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrenti - proposto avverso la sentenza n.4401/15/2017della COMM.TRIB.REG. delLAZIO, depositata in data 17/7/2017; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 4401/15/2017 depositata in data 17/7/2017 ha rigettatol’appello pro- posto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributa- ria provinciale di Roma n. 26917 / 30/ 20 15 , la quale ha a sua volta respintoil ricorso proposto dalla contribuente relativo all e dieci car- telle di pagamento per II.DD. e IVA relative agli anni di imposta 2005- 9 oltre che per imposta di registro 2003, riprese ad imposizionedi cui la contribuente avrebbe avuto notizia per la prima volta sulla base di estratti di ruolo. 2.Il giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che tutte le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate alla contri- buentee da questa non tempestivamente opposte, decisione confer- mata dal giudice d’appello. 3.La contribuente propone ricor so per cassazione affidato a due mo- tivi, cui replica l’Agenzia con controricorso . Da u l timo [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria contenente la rinuncia al ricorso per intervenuta definizione agevolata. Considerato che: 4.Nelle more del giudizio con nota di deposito del 28.7.2023 la con- tribuente ha dichiarato e dato evidenza di adesione alla definizione agevolata di cui all’art.1 commi 231-252 della l. n.197/2022 c.d. “rot- tamazione quater” relativamente alle cartelle di pagamento oggetto della presente controversia e ha, tra l’altro, dichiarato espressamente di voler rinunciare al ricorso. 5. L’istanza non è stata notificata alle controparti, che non hanno preso posizione sul fatto sopravvenuto e pertanto, tenuto conto anche della dichiarazione di rinuncia al ricorso della società, questo non va dichiarato estinto, ma inammissibile per sopravvenuta carenza dell’in- teresse alla decisione. 6.Nessuna statuizione dev’essere adottata circa le spese di lite, consi- deratianche i costi relativi alla definizione agevolata. 7.Stante l’ inammissibilità del ricorso a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo uni- ficato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ( cfr., mutatis mutandis , Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732;Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. LaCorte: dichiaral’inammissibilità del ri
Sentenza Cassazione n. 06247/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris