CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22052/2024 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d i Giustizia Tributaria I I Grado d ella Campania n.2771/2024 depositata i l 24/04/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CGT di secondo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate con parziale riforma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e irrogazione delle sanzioni, relativamente all’atto notarile del 22 ottobre 2021,considerato atto ricognitivo o di natura dichiarativa, con imposta di registro proporzionale dell’1 %, su una base imponibile di euro 7.512.969,00 (art. 43, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986); 2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo; 2. resiste il contribuente con controricorso, integrato da successiva memoria, con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, e la ricorrente deve condannarsi alle spese. 2. La sentenza impugnata rileva la sussistenza nell’atto notarile di una quietanza da tassare con l’imposta proporzionale dello 0,5% ex art. 6, della tariffa parte prima, d.P.R. 131 del 1986, e dell’art. 21, terzo comma d.P.R. citato. Per il resto,la decisione conferma la sentenza di primo grado sull’interpretazione dell’atto del 22 ottobre 2021 quale atto meramente ricognitivo “di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, non apportando alcunamodificazione né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, né a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare una obbligazione già esistente seppur per un importo inferiore a quanto originariamente previsto nell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] oggetto di ricognizione, per cui sarebbe soggetto ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso”. Le parti avevano stipulato un contratto di cessione/vendita dell’intero pacchetto azionario, in data 1 aprile 2021 (per euro 21.407.423,00, di cui 4.281.485,00 già precedentemente versati, euro 8.562.969,00 al momento dell’atto);stabilendo per il residuo prezzo da pagare (euro 8.562.969,00) dopo la stipula (parte del prezzo, come visto,era stato versato al momento della conclusione del contratto) dell’atto, lo svolgimento di un inventario dei cespiti pe la rettifica del prezzo(giusto prezzo). Con l’atto notarile oggi in discussione le parti accertano la residua somma da pagare in euro 7.512.969,00 in relazione all’inventario effettuato. In tal modo ricostruita la vicenda, deve rilevarsi che la decisione oggi impugnata, con accertamento in fatto e con qualificazionedell’atto, insindacabile in questa sede di legittimità, ha accertato la natura del medesimoquale non comportante effetto innovativo-accrescitivo nella sfera patrimoniale delle parti, limitandosi esso a confermare una obbligazione già esistente (determinandola nel quantum in relazione al contenuto dell’inventario, previsto sin dal primo contratto). Si rinvia, sul punto, a Cass. SSUU 16/03/2023 n. 7682. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate si limita a reiterare le sue tesi dei giudizi di merito,senza contestare in diritto gli accertamenti delle decisioni (peraltro, sul punto, in doppia conforme). Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 1- , Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 -01). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed