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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 04454/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in data 16 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vasto, pronunciata il 24 settembre 2020, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di tentata estorsione e ricettazione.

Il difensore ha, inoltre, prodotto memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge processuale e il difetto della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato avvenuta in sede di giudizio abbreviato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, doglianze peraltro finalizzata a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità.

I giudici di appello hanno affermato, con motivazione conforme alle risultanze probatorie e priva di difetti di logicità, la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di appello), confutando peraltro tutte le doglianze contenute nell'atto di appello che il FANTASIA si limita a reiterare senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla qualificazione giuridica del reato di tentato estorsione, è altresì riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello (vedi pag. 4 della sentenza di appello).

Risulta di chiara evidenza che il ricorso, limitandosi a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale il ricorso per cassazione è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera reiterazione il provvedimento oggetto di impugnazione, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] EsténzSor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in data 16 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vasto, pronunciata il 24 settembre 2020, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di tentata estorsione e ricettazione. Il difensore ha, inoltre, prodotto memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge processuale e il difetto della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato avvenuta in sede di giudizio abbreviato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, doglianze peraltro finalizzata a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. I giudici di appello hanno affermato, con motivazione conforme alle risultanze probatorie e priva di difetti di logicità, la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di appello), confutando peraltro tutte le doglianze contenute nell'atto di appello che il FANTASIA si limita a reiterare senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla qualificazione giuridica del reato di tentato estorsione, è altresì riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello (vedi pag. 4 della sentenza di appello). Risulta di chiara evidenza che il ricorso, limitandosi a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale il ricorso per cassazione è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera reiterazione il provvedimento oggetto di impugnazione, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] EsténzSor
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