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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 13955/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28025 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73A07 A053F) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72P45 C951I) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72M45 L020J) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- liano S.n.c. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore MERZI Paolo (C.F.: non indicato) STIRPARO Giuliano (C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione della sentenza del Corte di appello di Bolo- gna n. 2102/2020, pubblicata in data 17 luglio 2020 (e che si assume notificata in data 31 agosto 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 28025/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28025/2020 Numero sezionale 3909/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha pignorato i crediti vantati dalla Numero di raccolta generale 13955/2022Data pubblicazione 03/05/2022 propria debitrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Non essendo stata resa la dichiarazione di quantità, ha quindi proceduto all’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche inter- venute nel 2012).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Modena, che ha accertato l’esistenza di un debito del Montalto (terzo pignora- to) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice esecutata) di € 31.668,92, oltre accessori, alla data di notifi- cazione dell’atto di pignoramento.

La Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Montalto, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti ex art. 360, I° co., c. 5 c.p.c. in relazio- ne agli artt. 115 e 116 c.p.c.».

Ric. n. 28025/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28025/2020 Numero sezionale 3909/2022 Il ricorrente contesta la valutazione delle prove in ordine Numero di raccolta generale 13955/2022Data pubblicazione 03/05/2022 all’avvenuta estinzione, in data anteriore al pignoramento, di parte del credito oggetto del pignoramento.

Sostiene, in parti- colare, che la corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato i documenti e i concordanti indizi forniti a sostegno del proprio assunto, secondo cui il pagamento alcune delle fatture emesse nei suoi confronti dalla società debitrice esecu- tata era in realtà avvenuto in data anteriore a quella della no- tificazione dell’atto di pignoramento.

Il ricorso è inammissibile.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del decreto- legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denun- ciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal te- sto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso ri- spetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto stori- co”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extra- testuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudi- ce, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanze probatorie» e «la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, deve Ric. n. 28025/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28025/2020 essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati Numero sezionale 3909/2022Numero di raccolta generale 13955/2022 dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costitu- Data pubblicazione 03/05/2022 zionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertan- to, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficien- za” della motivazione» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01 e 629830 – 01; conf.: Sez.

U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 - 01).

Inoltre, le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., vanno effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Cor- te (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02: «in tema di ricorso per cassa- zione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia ope- rato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un Ric. n. 28025/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28025/2020 Numero sezionale 3909/2022 altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attri-Numero di raccolta generale 13955/2022Data pubblicazione 03/05/2022 buisce ad una differente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore di prova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichia- rato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezza- mento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente ma- le esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora con- sente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»).

Nella specie, né la censura di omesso esame di fatti decisivi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., né quella di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. risultano formulate in conformità agli esposti principi di diritto.

In ogni caso, la corte di appello ha certamente preso in consi- derazione tutti i fatti storici rilevanti emersi dall’istruttoria probatoria svolta, ne ha effettuato una complessiva valutazio- ne secondo il suo prudente apprezzamento e ha concluso che non era stata fornita dal terzo pignorato una sufficiente prova in ordine all’avvenuto pagamento di due fatture in data ante- riore a quella della notificazione dell’atto di pignoramento, sul- la base di una motivazione adeguata, non apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non censurabile nella presente sede.

Le censure svolte nel ricorso, nella sostanza, sono tutte volte ad ottenere una nuova diversa valutazione degli indicati ele- menti probatori, il che non è consentito nel giudizio di legitti- mità.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- Ric. n. 28025/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28025/2020 Numero sezionale 3909/2022 lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del Numero di raccolta generale 13955/2022Data pubblicazione 03/05/2022 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 28025/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28025 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73A07 A053F) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72P45 C951I) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72M45 L020J) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- liano S.n.c. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore MERZI Paolo (C.F.: non indicato) STIRPARO Giuliano (C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione della sentenza del Corte di appello di Bolo- gna n. 2102/2020, pubblicata in data 17 luglio 2020 (e che si assume notificata in data 31 agosto 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 28025/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28025/2020 Numero sezionale 3909/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha pignorato i crediti vantati dalla Numero di raccolta generale 13955/2022Data pubblicazione 03/05/2022 propria debitrice [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Non essendo stata resa la dichiarazione di quantità, ha quindi proceduto all’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche inter- venute nel 2012). La domanda è stata accolta dal Tribunale di Modena, che ha accertato l’esistenza di un debito del Montalto (terzo pignora- to) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice esecutata) di € 31.668,92, oltre accessori, alla data di notifi- cazione dell’atto di pignoramento. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Montalto, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti ex art. 360, I° co., c. 5 c.p.c. in relazio- ne agli artt. 115 e 116 c.p.c.». Ric. n. 28025/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28025/2020 Numero sezionale 3909/2022 Il ricorrente contesta la valutazione delle prove in ordine Numero di raccolta generale 13955/2022Data pubblicazione 03/05/2022 all’avvenuta estinzione, in data anteriore al pignoramento, di parte del credito oggetto del pignoramento. Sostiene, in parti- colare, che la corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato i documenti e i concordanti indizi forniti a sostegno del proprio assunto, secondo cui il pagamento alcune delle fatture emesse nei suoi confronti dalla società debitrice esecu- tata era in realtà avvenuto in data anteriore a quella della no- tificazione dell’atto di pignoramento. Il ricorso è inammissibile. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del decreto- legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denun- ciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal te- sto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso ri- spetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto stori- co”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extra- testuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudi- ce, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanze probatorie» e «la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, deve Ric. n. 28025/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28025/2020 essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati Numero sezionale 3909/2022Numero di raccolta generale 13955/2022 dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costitu- Data pubblicazione 03/05/2022 zionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertan- to, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficien- za” della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01 e 629830 – 01; conf.: Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 - 01). Inoltre, le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., vanno effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Cor- te (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02: «in tema di ricorso per cassa- zione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia ope- rato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un Ric. n. 28025/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28025/2020 Numero sezionale 3909/2022 altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attri-Numero di raccolta generale 13955/2022Data pubblicazione 03/05/2022 buisce ad una differente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore di prova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichia- rato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezza- mento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente ma- le esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora con- sente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»). Nella specie, né la censura di omesso esame di fatti decisivi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., né quella di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. risultano formulate in conformità agli esposti principi di diritto. In ogni caso, la corte di appello ha certamente preso in consi- derazione tutti i fatti storici rilevanti emersi dall’istruttoria probatoria svolta, ne ha effettuato una complessiva valutazio- ne secondo il suo prudente apprezzamento e ha concluso che non era stata fornita dal terzo pignorato una sufficiente prova in ordine all’avvenuto pagamento di due fatture in data ante- riore a quella della notificazione dell’atto di pignoramento, sul- la base di una motivazione adeguata, non apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non censurabile nella presente sede. Le censure svolte nel ricorso, nella sostanza, sono tutte volte ad ottenere una nuova diversa valutazione degli indicati ele- menti probatori, il che non è consentito nel giudizio di legitti- mità. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- Ric. n. 28025/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28025/2020 Numero sezionale 3909/2022 lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del Numero di raccolta generale 13955/2022Data pubblicazione 03/05/2022 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 28025/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2
Sentenza Cassazione n. 13955/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris